Cassazione Penale, Sentenza n. 25326/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zaccaria ha impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: (1) nullità per difetto di notificazione del decreto di citazione all'indirizzo corretto (artt. 601 co.3 e 181 c.p.p.); (2) nullità/processuale per modifica della data del reato (artt. 516 e 522 c.p.p.) che avrebbe potuto alterare la contestazione e il diritto di difesa; (3) vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, lamentando che non risultava adeguatamente provato che l'imputato fosse il conducente e che i giudici non hanno valutato la non perfetta lucidità descritta da un carabiniere; (4) vizio di motivazione per mancata replica della Corte all'eccezione sulla notifica sollevata nelle note integrative di udienza; (5) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, perché la Corte di Appello ha confermato una pena superiore al minimo edittale senza una propria motivazione e senza valutare le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione (reato consumato il 31/12/2017; termine massimo di prescrizione decorso al 31/12/2022, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.). La Corte ha ritenuto rilevante ai fini dell'instaurazione del rapporto di impugnazione la non manifesta infondatezza del quinto motivo (mancata motivazione sui punti di pena e attenuanti), ma l'esito è stata la declaratoria di estinzione per prescrizione; gli atti sono stati trasmessi al Prefetto di Cuneo per competenza ex art. 224 co.3 d.lgs. n.285/1992.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
norma del codice della strada relativa alla guida in stato di alterazione; è il titolo di reato cui si riferisce la condanna e che ha influito sul calcolo della prescrizione
art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992
richiamato in relazione alle contestazioni di primo grado (assoluzione in primo grado da tale reato); indicazione del quadro normativo stradale coinvolto
art. 601, comma 3 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per dedurre nullità connessa alla notificazione del decreto di citazione; Corte ne valuta la rilevanza in rapporto alle eccezioni processuali
art. 181 c.p.p.
richiamato in tema di domicilio eletto e notificazioni a pena di nullità; dedotta violazione per notificazione al precedente difensore domiciliatario
artt. 516 e 522 c.p.p.
richiamati in relazione alla modifica della data del fatto da parte del P.M.; il ricorrente sostiene che tale modifica potesse costituire nuova contestazione o mutazione rilevante ai fini della difesa
art. 182 c.p.p.
richiamato in ordine ai termini e alle modalità per eccepire la nullità in udienza; il ricorrente sostiene di aver tempestivamente eccepito la nullità
artt. 157 e 161 c.p.
usati per il calcolo della prescrizione: la Corte ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione fosse decorso al 31/12/2022 determinando l'estinzione del reato
art. 129 c.p.p.
richiamato dalla Corte di Cassazione in dottrina giurisprudenziale: ove sussista una causa di proscioglimento più favorevole (es. prescrizione) il sindacato è limitato e il controllo sulla motivazione è subordinato ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione
art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285/1992
norma richiamata per la trasmissione degli atti al Prefetto di competenza dopo l'annullamento della sentenza per i provvedimenti amministrativi connessi alla patente
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione annulla la sentenza impugnata e prevale sull'esame di talune censure di merito: quando la prescrizione è accertata, la Cassazione annulla senza rinvio.
- La presenza di almeno una censura non manifestamente infondata può consentire l'instaurazione del rapporto di impugnazione e portare la Corte di legittimità a pronunciarsi fino alla declaratoria di estinzione; tuttavia, la dichiarazione di prescrizione limita la possibilità di sindacare ampiamente la motivazione della decisione impugnata.
- Le nullità connesse a notificazioni domiciliatarie (artt. 181 e 601 c.p.p.) devono essere tempestivamente dedotte e adeguatamente motivate: la mancata o insufficiente replica della Corte a specifiche eccezioni può costituire vizio di motivazione, rilevante nell'ampiezza del controllo di legittimità se non sopravanzata da cause estintive.
- La modifica della data del fatto nell'imputazione può integrare un vulnus al diritto di difesa se altera sostanzialmente la contestazione; l'eventuale confusione sulle date va valutata caso per caso per stabilire se si è posto in essere un fatto nuovo o una significativa alterazione dell'imputazione.
- Nel calcolo della prescrizione è essenziale individuare correttamente la data di consumazione del reato e applicare gli artt. 157 e 161 c.p.; in presenza di termini decorso, la prescrizione opera anche se permangono questioni sul merito della responsabilità o sulla congruità della pena.
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