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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3184/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di L'Aquila (22/05/2008) che aveva condannato Maranta per reati connessi all'uso di dati non veritieri e di documenti contraffatti (documento di identità, carta di circolazione, attestato di rischio). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. (e norme collegate artt. 581 e 591 c.p.p.) per presunta contraddittorietà e aspecificità della motivazione della Corte d'appello: sosteneva che in fatto fosse stata contestata l'identificazione dell'imputato e che in tema di dosimetria della pena fosse rilevante la sua incensuratezza e la modestia del danno, richiedendo in pratica concessione della pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente qualificato i motivi di appello come aspecifici: l'impugnazione non aveva affrontato in modo concreto e circostanziato le ragioni che avevano portato alla condanna (uso di dati non veritieri e documenti contraffatti) e le critiche relative alla quantificazione della pena erano generiche e privi di esplicitazione delle ragioni di fatto o di diritto. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso; indica la modalità di esame del ricorso in Cassazione (procedimento sommario o requisiti procedurali per la trattazione).

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal Tribunale dell'esecuzione per dichiarare la non esecutività della sentenza di primo grado e disporre la rinnovazione della notifica all'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come titolo di doglianza in cassazione (vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e non consentisse il sindacato di legittimità invocato.

  • art. 581, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma collegata alla specificità dei motivi di impugnazione in grado d'appello; usata per valutare la qualificazione delle censure mosse in appello.

  • art. 591, lett. c) cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo ai requisiti di specificità e dettagliazione delle doglianze in sede di impugnazione, come richiamato dalla Corte nel rigetto.

  • art. 642 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata per spiegare il trattamento sanzionatorio: il Tribunale aveva determinato la pena nel minimo edittale previsto da tale articolo e riconosciuto attenuanti generiche con sospensione condizionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure in appello e in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando la sentenza di primo grado espone in modo lineare e circostanziato gli elementi di condanna (es.: uso di dati non veritieri, documenti contraffatti), l'appello che non smonta tali argomentazioni rischia l'inammissibilità.
  • Le critiche alla dosimetria della pena devono indicare chiaramente ragioni di fatto o di diritto per giustificare una diversa quantificazione; non basta evocare l'incensuratezza o la modestia del danno senza argomentazione.
  • Se il ricorso in cassazione è manifestamente infondato o inammissibile per colpa dell'istante, la Corte può condannare al pagamento delle spese e infliggere una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
  • Provvedimenti del giudice dell'esecuzione (es. dichiarazione di non esecutività e ordine di rinnovazione della notifica) possono intervenire separatamente e non incidono automaticamente sulla valutazione di ammissibilità delle impugnazioni già svolte.

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