Regolamento (UE) 2017/1350
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1350 della Commissione, del 19 luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" presentate nei primi sette giorni di luglio 2017 per il contingente tariffario dell’aglio. La misura si rende necessaria perché, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti superano le quantità disponibili per il sottoperiodo 1° settembre 2017-30 novembre 2017. Il coefficiente serve quindi a determinare la quota effettivamente rilasciabile ai richiedenti, in conformità alla disciplina unionale sulla gestione dei contingenti tariffari agricoli. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione "A" relative al contingente tariffario dell'aglio per il sottoperiodo 1 settembre 2017-30 novembre 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione "A" presentate dal 1° al 7 luglio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'importazione di aglio. Riguarda specificamente il sottoperiodo dal 1° settembre 2017 al 30 novembre 2017 e opera nei confronti degli operatori che hanno presentato domanda per i contingenti indicati nell'allegato, distinguendo tra importatori tradizionali e nuovi importatori, nonché tra origine Cina e altri paesi terzi. Non introduce un regime generale nuovo, ma disciplina la ripartizione dei quantitativi richiesti laddove le domande eccedano le quantità disponibili.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione "A" per l'aglio
Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari annui per l'importazione di aglio, aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007. La Commissione constata che, per le domande presentate dal 1° al 7 luglio 2017 relative al sottoperiodo 1° settembre 2017-30 novembre 2017, i quantitativi richiesti eccedono, per alcuni contingenti, le disponibilità e rende quindi necessario fissare un coefficiente di attribuzione.
Base normativa e finalità
La misura è adottata in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 188, paragrafi 1 e 3, e si colloca nel quadro della disciplina unionale sui contingenti tariffari agricoli. Il richiamo al regolamento (CE) n. 1301/2006 evidenzia che il coefficiente è calcolato secondo le regole comuni di gestione dei contingenti tariffari per prodotti agricoli soggetti a titoli di importazione.
Ambito applicativo
Il regolamento si applica esclusivamente alle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° settembre 2017 al 30 novembre 2017. I soggetti interessati sono gli operatori che hanno presentato domanda nei primi sette giorni di luglio 2017, distinti tra importatori tradizionali e nuovi importatori, con riferimento alle origini indicate nell'allegato (Cina e altri paesi terzi).
Coefficiente di attribuzione e allegato
L'articolo 1 dispone che ai quantitativi oggetto delle domande si applichi il coefficiente di attribuzione riportato nell'allegato. Nell'allegato è indicato, per la Cina e per i nuovi importatori, il coefficiente dello 0,500834% (numero d'ordine 09.4100). Per le altre combinazioni riportate nell'allegato, il testo non indica un coefficiente numerico. Il risultato pratico è la riduzione proporzionale dei quantitativi richiesti nei casi in cui la domanda supera la disponibilità del contingente.
Entrata in vigore e natura giuridica
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata per la gestione dei titoli di importazione interessati.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione della misura
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3. Esso attua la gestione dei contingenti tariffari per l'aglio aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007, determinando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A".
Domande interessate e sottoperiodo di riferimento
La disciplina riguarda le domande di titoli di importazione "A" presentate tra il 1° e il 7 luglio 2017 per il sottoperiodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 30 novembre 2017. Il regolamento precisa che, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili.
Coefficiente di attribuzione
Ai quantitativi oggetto delle domande si applica il coefficiente indicato nell'allegato. Per il contingente relativo alla Cina, il coefficiente è fissato allo 0,500834% per i nuovi importatori (numero d'ordine 09.4100), mentre per gli importatori tradizionali (numero d'ordine 09.4105) non è indicato alcun coefficiente. Per gli altri paesi terzi, l'allegato riporta i numeri d'ordine 09.4106 per gli importatori tradizionali e 09.4102 per i nuovi importatori, senza coefficiente indicato.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire l'efficacia immediata della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1348
- Regolamento · 19 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1349
- Regolamento · 19 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1351
- Regolamento · 18 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1343
- Regolamento · 18 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1344
- Regolamento · 18 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1345
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →