Regolamento (UE) 2017/1348
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione, del 19 luglio 2017, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento avvia un’inchiesta ex art. 13, par. 3, del regolamento (UE) 2016/1036 sulla possibile elusione delle misure antidumping applicate ai transpallet manuali cinesi mediante operazioni e spedizioni dal Vietnam. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto d’inchiesta per nove mesi, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi se l’elusione sarà confermata. Il testo disciplina anche termini procedurali, questionari, audizioni, richieste di esenzione e conseguenze dell’eventuale mancata collaborazione.
Apertura di un’inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping sui transpallet manuali originari della Cina tramite spedizioni dal Vietnam e registrazione delle importazioni interessate.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali (telaio e sistema idraulico), originari della Repubblica popolare cinese ma spediti dal Vietnam, a prescindere dalla dichiarazione di origine vietnamita o meno, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 e ai corrispondenti codici TARIC 8427900013 e 8431200013. Riguarda gli operatori economici coinvolti nella produzione, esportazione, importazione e commercializzazione del prodotto, nonché le autorità doganali degli Stati membri. Restano possibili esenzioni per i produttori vietnamiti che dimostrino di non essere collegati a produttori soggetti alle misure e di non partecipare a pratiche di elusione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione
Il regolamento apre un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure esistenti sui transpallet manuali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam. La Commissione ritiene, sulla base di elementi di prova prima facie, che vi siano indizi di un mutamento della configurazione degli scambi, di operazioni di assemblaggio in Vietnam e di un indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore.
Contesto e prodotto interessato
Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, ossia telaio e sistema idraulico, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide nella descrizione, ma riguarda merci spedite dal Vietnam, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine vietnamita.
Le misure potenzialmente oggetto di elusione sono quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 e successivamente modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.
Fondamento dell’apertura dell’inchiesta
La domanda è stata presentata il 6 giugno 2017 da PR Industrial SRL e Toyota Material Handling Europe, produttori dell’Unione. La Commissione rileva elementi prima facie sufficienti per ritenere che, dopo l’aumento del dazio antidumping definitivo, la configurazione degli scambi tra Cina, Vietnam e Unione sia cambiata in modo significativo senza giustificazioni economiche alternative all’istituzione del dazio.
Secondo il testo, il cambiamento sarebbe legato alla spedizione nell’Unione di prodotti assemblati in Vietnam, con componenti cinesi che rappresenterebbero oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e con un valore aggiunto dell’assemblaggio inferiore al 25 % del costo di produzione. La Commissione osserva inoltre che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrerebbero sostituire quelle del prodotto in esame e avvenire a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole già accertato; i prezzi appaiono anche oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.
Ambito dell’inchiesta e possibili altre pratiche di elusione
L’inchiesta riguarda in primo luogo la spedizione dal Vietnam di merci originarie della Cina. Il regolamento precisa tuttavia che, se nel corso dell’indagine dovessero emergere pratiche di elusione diverse dalle operazioni di assemblaggio previste dall’art. 13 del regolamento di base, l’inchiesta potrà essere estesa anche a tali pratiche.
Procedura, partecipazione delle parti e scambio di informazioni
La Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti in Vietnam, alle associazioni note di produttori/esportatori del Vietnam, agli importatori noti e alle loro associazioni nell’Unione, nonché alle autorità del Vietnam e della Repubblica popolare cinese; all’occorrenza potrà chiedere informazioni anche all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono invitate a manifestarsi tempestivamente, presentare osservazioni scritte e risposte ai questionari, e possono chiedere di essere sentite se formulano domanda scritta motivata.
I termini principali sono i seguenti:
- richiesta dei questionari entro 15 giorni dall’entrata in vigore;
- manifestazione di interesse, osservazioni scritte, risposte al questionario e altre informazioni entro 37 giorni;
- richieste di esenzione per i produttori vietnamiti entro 37 giorni;
- domande di audizione entro 37 giorni.
Esenzioni dalla registrazione o dalle misure
L’articolo 13, par. 4, del regolamento (UE) 2016/1036 consente di esentare dalla registrazione o dalle misure le importazioni che non costituiscano elusione. Nel caso di elusione al di fuori dell’Unione, il regolamento prevede che i fabbricanti in Vietnam possano ottenere l’esenzione se dimostrano di non essere collegati a produttori interessati dalle misure e di non essere coinvolti in pratiche elusive ai sensi dell’art. 13, parr. 1 e 2. La nozione di collegamento è richiamata tramite l’art. 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Registrazione delle importazioni e possibile effetto retroattivo
Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere registrate per nove mesi a partire dall’entrata in vigore del regolamento. La finalità è preservare la possibilità, qualora l’inchiesta confermi l’elusione, di riscuotere dazi antidumping adeguati a decorrere dalla data di registrazione.
Mancata collaborazione, dati disponibili e conseguenze
Se una parte interessata ostacola l’inchiesta, nega accesso alle informazioni necessarie o non le fornisce nei termini, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’art. 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate. Il regolamento avverte che il mancato coordinamento o la collaborazione solo parziale possono condurre a un esito meno favorevole per la parte interessata.
Riservatezza, trattamento dei dati e consigliere auditore
Le informazioni trasmesse alla Commissione nel contesto della difesa commerciale devono essere prive di diritti d’autore, oppure accompagnate da specifica autorizzazione del titolare a usarle e divulgarle nel procedimento. Le comunicazioni riservate devono essere marcate "Limited" e corredate di un riassunto non riservato adeguatamente dettagliato.
I dati personali raccolti sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001. Le parti interessate possono inoltre chiedere l’intervento del consigliere auditore, il quale funge da tramite con i servizi della Commissione, esamina questioni di accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe e audizioni di terzi, e può facilitare il pieno esercizio dei diritti di difesa.
Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per elusione
La Commissione apre un’inchiesta ai sensi dell’art. 13, par. 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per accertare se le importazioni nell’Unione di transpallet manuali e componenti essenziali originari della Cina, spediti dal Vietnam, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’art. 14, par. 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione può successivamente disporre la cessazione della registrazione per i produttori che abbiano chiesto e ottenuto l’esenzione.
Termini procedurali e questionari
I questionari devono essere richiesti entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le parti interessate devono manifestarsi, presentare osservazioni scritte e risposte al questionario o altre informazioni entro 37 giorni dall’entrata in vigore. Entro lo stesso termine i produttori vietnamiti possono chiedere l’esenzione dalla registrazione o dalle misure e le parti interessate possono domandare di essere sentite.
Obblighi di riservatezza e formato delle comunicazioni
Le informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato, pena il possibile mancato esame delle informazioni riservate. È previsto l’uso preferenziale della posta elettronica, con indicazione di recapiti completi e possibilità di invio di allegati scannerizzati; le risposte voluminose vanno inviate su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata.
Esenzioni per produttori vietnamiti
Possono essere concesse esenzioni dalla registrazione o dalle misure ai fabbricanti in Vietnam che dimostrino di non essere collegati a produttori interessati dalle misure e di non essere coinvolti in pratiche di elusione. Le richieste devono essere suffragate da elementi di prova e presentate entro 37 giorni dall’entrata in vigore.
Mancata collaborazione e dati disponibili
Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le fornisce nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’art. 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate; la mancata risposta in formato informatico non costituisce omessa collaborazione se comporta oneri eccessivi ed è tempestivamente comunicato alla Commissione.
Durata dell’inchiesta e decorrenza
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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