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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1351

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1351 della Commissione, del 19 luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

Normativa europea32017R1351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per alcuni contingenti tariffari del settore del pollame, la misura in cui le domande di titoli di importazione e di diritti di importazione presentate nella settimana 1°-7 luglio 2017 possono essere accolte. Nei casi di superamento dei quantitativi disponibili, la Commissione applica coefficienti di attribuzione; nei casi di sottoutilizzo, individua i quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018. Il provvedimento attua la disciplina dei contingenti del regolamento (CE) n. 616/2007 in coerenza con le norme comuni di gestione del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Fissa i coefficienti di attribuzione e i quantitativi residui per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame per le domande presentate dal 1° al 7 luglio 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione e di diritti di importazione presentate, a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. Riguarda i quantitativi richiesti per specifici numeri d'ordine indicati nell'allegato, nonché i quantitativi non domandati da trasferire al sottoperiodo successivo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1351 della Commissione

Il regolamento interviene nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007. La Commissione, richiamando anche le norme comuni di gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 1301/2006 e l'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, constata che per alcuni contingenti le domande presentate nella finestra 1°-7 luglio 2017 superano le disponibilità, mentre per altri risultano quantitativi non richiesti.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. Per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017, le domande presentate non coincidono con i quantitativi disponibili: in alcuni casi eccedono la disponibilità, in altri la lasciano parzialmente inutilizzata. La misura è quindi volta sia a ripartire i quantitativi disponibili tramite coefficienti di attribuzione sia a riallocare le quantità non domandate al sottoperiodo successivo 1° gennaio-31 marzo 2018.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda due categorie di istanze presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007:

  • domande di titoli di importazione per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017;
  • domande di diritti di importazione per lo stesso sottoperiodo.

L'applicazione è limitata ai contingenti e ai numeri d'ordine specificamente elencati nell'allegato. Il provvedimento opera direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Coefficienti di attribuzione per i titoli di importazione

Per le domande di titoli di importazione, la parte A dell'allegato stabilisce i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti nei casi di insufficienza delle disponibilità. Tra i valori riportati figurano:

  • 0,274457 per il gruppo 1, numero d'ordine 09.4211;
  • 74,158919 per il gruppo 2, numero d'ordine 09.4212;
  • 0,337724 per il gruppo 4 A, numero d'ordine 09.4214;
  • 0,823047 per il numero d'ordine 09.4251;
  • 1,363030 per il numero d'ordine 09.4252;
  • 0,271003 per il gruppo 6 A, numero d'ordine 09.4216;
  • 0,291179 per il numero d'ordine 09.4260.

Per alcuni numeri d'ordine, nella stessa parte A, la domanda è assente e i quantitativi non richiesti sono trasferiti al sottoperiodo successivo:

  • 33 648 800 kg per 09.4217;
  • 6 957 600 kg per 09.4218.

Coefficienti di attribuzione per i diritti di importazione

Per le domande di diritti di importazione, la parte B dell'allegato contiene i coefficienti da applicare ai quantitativi richiesti. Tra i principali valori figurano:

  • 0,466201 per il numero d'ordine 09.4215;
  • 0,484732 per 09.4254;
  • 1,757474 per 09.4255.

Anche qui il regolamento individua un quantitativo non domandato da riportare al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018:

  • 3 650 002 kg per il numero d'ordine 09.4256.

Effetti pratici della misura

Il regolamento ha un effetto immediato sulla percentuale di accoglimento delle domande ammissibili: quando la domanda supera la disponibilità, il quantitativo effettivamente assegnato è ridotto in base al coefficiente di attribuzione. Quando invece restano quantità non richieste, tali disponibilità vengono mantenute nel sistema e rese disponibili per il sottoperiodo successivo, evitando dispersioni di contingente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione lo adotta il 19 luglio 2017 e lo pubblica il 20 luglio 2017, con immediata efficacia operativa per la gestione dei contingenti interessati.

Disposizioni principali

Applicazione del coefficiente di attribuzione ai titoli di importazione

Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella parte A dell'allegato. I valori riportati sono, tra gli altri, 0,274457 per il gruppo 1 (09.4211), 74,158919 per il gruppo 2 (09.4212), 0,337724 per il gruppo 4 A (09.4214), 0,823047 per 09.4251, 1,363030 per 09.4252, 0,271003 per il gruppo 6 A (09.4216) e 0,291179 per 09.4260.

Quantitativi non domandati da riportare al sottoperiodo successivo

La parte A dell'allegato indica anche i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione e che devono essere aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018. Per i numeri d'ordine 09.4217 e 09.4218 sono rispettivamente riportati 33 648 800 kg e 6 957 600 kg.

Applicazione del coefficiente di attribuzione ai diritti di importazione

Per i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella parte B dell'allegato. Sono previsti, tra gli altri, 0,466201 per 09.4215, 0,484732 per 09.4254 e 1,757474 per 09.4255.

Quantitativi non domandati da riportare al sottoperiodo successivo per i diritti di importazione

La parte B dell'allegato indica i quantitativi non richiesti per i diritti di importazione da aggiungere al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018. Per il numero d'ordine 09.4256 è indicato un quantitativo di 3 650 002 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. È adottato il 19 luglio 2017 e pubblicato nella GUUE del 20 luglio 2017.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticontingenti tariffariimportazionisettore del pollame

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