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Sentenza

Sentenza n. 4588/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2604/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 4 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202601780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2604/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a corrispondere l’indennità per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 4 giugno 2025, notificata alle Amministrazioni il 10 giugno 2025 e attestata come passata in giudicato il 9 marzo 2026. La pronuncia aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per 21,42 giorni di ferie non fruite nell’anno scolastico 2019/2020, 18,42 giorni nel 2020/2021 e 13,5 giorni nel 2023/2024, oltre alle spese. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha domandato l’esecuzione della condanna e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inadempimento. Il Ministero ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: accerta che la sentenza civile è passata in giudicato e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Poiché l’Amministrazione non ha provato l’integrale adempimento, le ordina di pagare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza l’indennità relativa ai giorni di ferie indicati nel titolo, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari, senza compenso. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, da corrispondere ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 2604/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 4 giugno 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 9 marzo 2026 (all. 2 al ricorso).

    Il TAR considera comprovato il passaggio in giudicato del titolo in base all’attestazione della cancelleria, che dichiara verificatesi le condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 10 giugno 2025 (all. 6-8 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 10 giugno 2025 (all. 6-8 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo notificato all’Amministrazione deve essere una sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato presuppone, nei confronti dell’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore; il titolo deve essere notificato in copia conforme.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la regolare notifica e il decorso del termine dilatorio, l’assenza di prova dell’integrale esecuzione giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine all’Amministrazione di adempiere entro il termine fissato dal giudice.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e specificando il termine e i poteri necessari all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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