Sentenza n. 285/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 788 dell’1 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello dell'Aquila n. 788 dell'1 luglio 2025, passata in giudicato, recante condanna della Regione Abruzzo al pagamento di somme risarcitorie e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza civile della Corte di Appello dell'Aquila, notificata alla Regione Abruzzo il 2 luglio 2025 e non impugnata nei termini, come attestato dalla certificazione della Cancelleria civile del 6 ottobre 2025. La sentenza aveva condannato la Regione al pagamento di euro 13.940,04, oltre rivalutazione e interessi legali sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da un sinistro stradale cagionato da fauna selvatica, nonché di euro 6.600,00 oltre accessori per le spese di lite dei due gradi del giudizio civile ed euro 646,50 per esborsi. Dedotta la persistente inerzia dell'amministrazione, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare il pagamento entro un termine e di nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva. La Regione, ritualmente notificata, non si è costituita e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento. È stato inoltre dedotto e verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti le condizioni dell'articolo 112, comma 2, lettera c), e i presupposti dell'articolo 114 c.p.a. Il giudicato risultava dal mancato esperimento di impugnazioni, attestato dalla cancelleria civile; l'inadempimento della Regione è stato ritenuto perdurante, poiché l'amministrazione non ha assolto l'onere di provare il pagamento; era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'articolo 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La Regione è stata ordinata a pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, euro 13.940,04 oltre rivalutazione e interessi legali sino al saldo, euro 6.600,00 oltre accessori per le spese del giudizio civile ed euro 646,50 per esborsi. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto dell'Aquila, con facoltà di delega a un funzionario, per provvedere, su richiesta del ricorrente e dopo la scadenza del termine assegnato, entro i successivi sessanta giorni, all'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante eventuali modifiche di bilancio e a spese dell'amministrazione inadempiente. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, inclusi quelli recanti condanne pecuniarie dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo i poteri necessari per ordinare l'esecuzione del giudicato e predisporre, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Subordina l'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 4, comma 1, d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato quale criterio per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
d.m. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147
È richiamato per i parametri forensi aggiornati utilizzati nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- L'ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni un'amministrazione al pagamento di somme di denaro.
- A fronte dell'allegazione del creditore circa il persistente inadempimento dell'amministrazione, spetta all'amministrazione debitrice dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice può ritenere provata l'inerzia ai fini dell'ottemperanza.
- L'azione di esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'articolo 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio, in luogo e a spese dell'amministrazione inadempiente.
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