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Sentenza

Sentenza n. 5272/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/298 del 15.11.2025, not. il 25.11.2025, di respingimento dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro, nonché d'ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.

Giustizia amministrativa202506542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, soggiornante in Italia dal 2012 e titolare dapprima di un permesso per casi speciali, poi convertito in permesso per lavoro autonomo, aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Questore di Napoli aveva respinto l'istanza ritenendo insussistenti i requisiti alloggiativi, poiché il richiedente era risultato irreperibile presso l'indirizzo dichiarato. Il ricorrente ha dedotto: la nullità del provvedimento per la consegna di una copia analogica dell'originale informatico sottoscritto digitalmente, priva dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005; l'illegittimità della valutazione dell'irreperibilità, ritenuta temporanea e sanabile, essendo stato il ricorrente ospitato da un connazionale presso altro indirizzo; l'omessa considerazione del suo radicamento sociale e lavorativo e della possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno; nonché la violazione delle garanzie procedimentali. Il TAR ha esaminato favorevolmente il secondo motivo e ha assorbito gli altri.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto che il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo potesse essere giustificato dall'irreperibilità presso l'indirizzo dichiarato e dalla conseguente carenza dei requisiti alloggiativi. Tuttavia, l'Amministrazione non poteva arrestarsi a tale rilievo: doveva valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero e verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, così da evitare gli effetti espulsivi derivanti dal diniego. Nel caso concreto, il ricorrente aveva dimostrato la titolarità di un'attività d'impresa, la percezione di redditi adeguati e un effettivo radicamento sociale e lavorativo in Italia; inoltre, l'irreperibilità appariva plausibilmente temporanea. L'Amministrazione non aveva contestato tali elementi neppure dopo l'ordinanza cautelare, circostanza valorizzata anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il provvedimento è stato quindi annullato con obbligo di riesame finalizzato al rilascio di un permesso ad altro titolo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005

    Il ricorrente ha sostenuto che la copia analogica del provvedimento informatico sottoscritto digitalmente dovesse recare l'attestazione di conformità; la questione non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata contestazione, da parte dell'Amministrazione, degli elementi allegati e documentati dal ricorrente è stata valorizzata ai fini della formazione del convincimento giudiziale.

Massime di principio

  • Il diniego di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, pur potendo essere giustificato dall'insussistenza dei requisiti specifici richiesti per tale titolo, è illegittimo se l'Amministrazione omette di valutare contestualmente la possibilità di rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno ad altro titolo, quando dagli atti emergano elementi favorevoli in tal senso.
  • Nel valutare la posizione dello straniero, l'Amministrazione deve ponderare l'effettiva intensità dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo, considerando almeno la durata del soggiorno in Italia, i legami familiari, i rapporti lavorativi e la permanenza di legami con il Paese d'origine.
  • La riscontrata irreperibilità presso l'indirizzo dichiarato non esonera l'Amministrazione dal verificare se si tratti di una situazione temporanea e dal considerare gli ulteriori elementi documentati relativi al radicamento sociale e lavorativo dello straniero.
  • L'omessa valutazione della possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno rende illegittimo il diniego quando tale valutazione sia necessaria per evitare effetti espulsivi sproporzionati rispetto alla situazione concretamente accertata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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