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Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, -del decreto prot. interno prot.n.-OMISSIS- del 29 agosto 2024, notificato il successivo 3 settembre 2024, con il quale l’Ufficio Territoriale - Prefettura di Taranto area I bis ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal sig. -OMISSIS- ed ha confermato il decreto del 10 maggio 2024 con cui la Questura di Taranto ha revocato la licenza per la vendita al minuto di armi comuni da sparo e parti di esse, armi antiche, artistiche e rare, di strumenti da punta e da taglio, nonché la licenza per la riparazione di armi comuni da sparo, da effettuarsi nei locali adibiti ad esercizio commerciale sito in Taranto alla via-OMISSIS-; - del decreto Div. P.A.S. -OMISSIS-, del 10 maggio 2024, con cui il Questore di Taranto ha revocato la licenza per la vendita al minuto di armi comuni da sparo e parti di esse, armi antiche, artistiche e rare, di strumenti da punta e da taglio, nonché la licenza per la riparazione di armi comuni da sparo; - del verbale dei Carabinieri della Compagnia di Taranto del 9 maggio 2024, di ritiro cautelare di armi, munizioni e materiali esplodenti regolarmente denunciate nonchè dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse ex art. 39 TULPS; - del verbale dei Carabinieri della Compagnia di Taranto del 10 maggio 2024, di sequestro cautelare delle armi, munizioni e materiali esplodenti, regolarmente detenute all’interno dell’”-OMISSIS-” ubicata in Taranto alla via -OMISSIS-, nonchè dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse ex art. 39 TULPS; - del verbale dei Carabinieri della Compagnia di Taranto del 22 maggio 2024, di ritiro cautelare ex art. 39 TULPS dei registri di carico e scarico di: operazioni sulle armi (n. 10 registri dal 04/08/1976 al 12/04/20199, munizioni ed esplosivi (n. 8 registri da 23/03/1978 al 06/05/2024), relativi ad armi e munizionamento in carico e scarico negli anni presso l’”-OMISSIS-”; - degli accertamenti dei Carabinieri di Taranto, trasmessi alla Procura di Taranto in data 7 giugno 2024; - degli accertamenti dei Carabinieri di Taranto, trasmessi alla Procura di Taranto in data 17 giugno 2024; - degli accertamenti dei Carabinieri di Taranto prot. NR. -OMISSIS-, trasmessi al GIP in data 1 luglio 2024 con nota, limitatamente alla parte in cui così riporta “All’esito del controllo è emerso che nr. 21 armi (pistole e rivoltelle)” (...)”risultavano essere posizionate all’interno di un cartone, collocato sotto un banco di lavoro, posto all’esterno del locale blindato in violazione alla normativa che prevede la custodia delle stesse in cassaforte” (pag.2-righe 1-4-5-6); nella parte in cui così riporta “(...) è stato accertato che le armi che di fatto erano in carico alla persona fisica di -OMISSIS-, quale titolare di porto d’armi n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Taranto in data 18.12.2018, che dovevano essere custodite presso la propria abitazione sita in Taranto, via -OMISSIS- n.-OMISSIS- di fatto erano custodite all’interno del locale armeria” ; dove riporta che “il titolare dell’armeria non è stato in grado di riferire le informazioni circa le tre pistole sopra indicate, nonostante la consultazione, avvenuta alla presenza dei militari, delle comunicazioni all’Autorità di P.S. Durante l’ispezione si è constatata la non corretta tenuta dei registri da parte del titolare dell’armeria, in particolare, nella parte in cui dovrebbe essere indicato lo scarico degli armamenti. In molti casi si è giunti all’individuazione dei dati relativi al detentore dell’arma consultando la banca dati” (pag. 3-righe da 1 a 16); nonchè di ogni altro verbale e atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto; -e per la restituzione della licenza di vendita di armi e munizioni, di riparazione di armi e dei registri di carico e scarico delle armi.

Giustizia amministrativa202401570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle licenze per la vendita al minuto e la riparazione di armi, confermata dal rigetto del ricorso gerarchico, nonché verbali di ritiro e sequestro cautelare di armi, materiali esplodenti e registri di carico e scarico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Taranto che aveva revocato le licenze per la vendita al minuto di armi comuni da sparo e parti di esse, armi antiche, artistiche e rare, strumenti da punta e da taglio, nonché per la riparazione di armi comuni da sparo, insieme al successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e agli atti di ritiro e sequestro cautelare. Ha chiesto anche la restituzione delle licenze e dei registri di carico e scarico. Dal testo emergono contestazioni relative alla custodia di ventuno armi collocate in uno scatolone sotto un banco di lavoro, all'esterno del locale blindato, alla custodia presso l'armeria di armi formalmente intestate al titolare e destinate alla sua abitazione, nonché alla non corretta tenuta dei registri e alla mancata individuazione di informazioni riguardanti alcune pistole. Il ricorrente ha valorizzato l'intervenuta assoluzione in sede penale, deducendo vizi di legittimità dell'istruttoria e della valutazione amministrativa, tra cui illogicità, contraddittorietà, erroneità e travisamento dei fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto il ricorso infondato, riconoscendo all'autorità di pubblica sicurezza ampia discrezionalità nell'apprezzamento complessivo della condotta del titolare delle licenze e nella prognosi di affidabilità e di non abuso delle armi. I rilievi concernenti la custodia non conforme di numerose armi, la custodia presso l'armeria di armi riferibili al titolare e la non regolare tenuta dei registri sono stati ritenuti, anche indipendentemente dalla responsabilità penale, sufficienti a fondare il giudizio probabilistico di inaffidabilità. L'assoluzione penale non incide, allo stato, sulla legittimità degli atti, perché questi devono essere valutati secondo il principio tempus regit actum; gli sviluppi successivi possono eventualmente giustificare una nuova istanza di riesame. Il TAR ha inoltre rilevato che la stessa sentenza penale, pur escludendo la responsabilità per il reato contestato, aveva indicato possibili violazioni amministrative o di altra natura relative alla custodia delle armi e alla tenuta del registro. Non sono state ravvisate, in via cautelare, illogicità, contraddittorietà, erroneità, travisamento dei fatti o altri vizi di legittimità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che è stata esaminata e respinta dal TAR.

  • art. 47 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina

    La disciplina conferma la rilevanza dei poteri autorizzatori e di controllo dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi ed esplosivi.

  • art. 38, comma 6, R.D. n. 773/1931

    È richiamato dalla sentenza penale come norma potenzialmente rilevante per le violazioni di diligenza nella custodia delle armi.

  • art. 39, comma 6, R.D. n. 773/1931

    È richiamato sia quale base dei ritiri cautelari sia dalla sentenza penale in relazione alla custodia delle armi.

  • art. 35 R.D. n. 773/1931

    È richiamato in relazione all'obbligo di regolare tenuta del registro dell'armeria.

  • art. 20 L. n. 110/1975

    È richiamato dalla sentenza penale tra le disposizioni potenzialmente applicabili alle violazioni relative alla custodia delle armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In materia di licenze di polizia concernenti armi ed esplosivi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione complessiva della condotta dell'interessato e della sua affidabilità, dovendo formulare una prognosi di assenza di rischio di abuso delle armi in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  • La revoca di una licenza di polizia può essere legittimamente fondata su elementi e rilievi di natura probabilistica idonei a evidenziare una mancanza di pieno affidamento, senza che sia necessaria la previa o definitiva affermazione della responsabilità penale del titolare.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una successiva assoluzione penale non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento, ferma la possibilità di chiedere all'amministrazione un nuovo riesame alla luce degli elementi sopravvenuti.
  • La non conforme custodia delle armi e la irregolare tenuta dei registri di carico e scarico possono costituire, anche indipendentemente dall'accertamento di un reato, elementi sufficienti a fondare il giudizio amministrativo di inaffidabilità del titolare di licenze di polizia.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereTutela cautelare

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