Cassazione Civile, Ordinanza n. 02331/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (piattaforma digitale)
La controversia
Più soggetti avevano convenuto davanti al Tribunale di Napoli Nord le società che gestiscono la piattaforma YouTube, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della sospensione dei propri canali, la pronta riattivazione degli stessi, una penale per il ritardo e il risarcimento dei danni. Il tribunale adito aveva però dichiarato la propria incompetenza per materia e per territorio in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, ritenendo che, già in base alle allegazioni attoree, la sospensione fosse collegata a contestate violazioni di diritti d'autore da parte degli utenti. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento necessario di competenza deducendo: 1) violazione dell'art. 5 c.p.c., perché la competenza andrebbe valutata solo sulla domanda proposta e non sulle difese dei convenuti, mentre nella citazione non sarebbe stata evocata alcuna questione di copyright; 2) falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003, perché il richiamo alla violazione di diritti d'autore configurerebbe al più una connessione debole o una questione meramente incidentale, insufficiente ad attrarre l'intera controversia alla competenza specialistica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente individuato la competenza sulla base delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, dalle quali emergeva il collegamento tra la sospensione dei canali e la contestata violazione di diritti d'autore. Ha inoltre affermato che l'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003 non distingue tra connessione forte e debole: anche la pregiudizialità tecnica, pure se la questione di copyright fosse esaminata in via incidentale, è sufficiente ad attrarre la causa alla competenza della sezione specializzata. Il processo deve quindi proseguire davanti a tale tribunale previa riassunzione nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.; il ricorrente è stato condannato alle spese e gravato dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 c.p.c.
La competenza si determina in base alla domanda e ai fatti posti a suo fondamento; non rilevano le deduzioni del convenuto e il giudice non deve svolgere un'istruttoria autonoma sulle allegazioni contrarie.
art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 168/2003
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le controversie in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003
La competenza delle sezioni specializzate si estende alle cause e ai procedimenti che presentano ragioni di connessione con le controversie di cui ai commi precedenti; non è richiesta una distinzione tra connessione forte e debole.
art. 34 c.p.c.
La pregiudizialità tecnica costituisce una specifica ragione di connessione idonea ad attrarre la causa principale alla competenza della sezione specializzata.
art. 50 c.p.c.
In caso di declinatoria di competenza, la causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente nel termine fissato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata anche successivamente se sopravvengono i relativi presupposti.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione della competenza per materia, occorre avere riguardo alla sostanza della pretesa fatta valere e ai fatti allegati nell'atto introduttivo, non alle difese svolte dal convenuto.
- La connessione prevista per le sezioni specializzate in materia di impresa opera in modo ampio: basta che la causa presenti ragioni di connessione con una controversia rientrante nella competenza specialistica, anche quando il tema specialistico emerga come questione pregiudiziale tecnica.
- La pregiudizialità tecnica ex art. 34 c.p.c. è sufficiente ad attrarre la controversia principale alla competenza della sezione specializzata, anche se la relativa questione viene esaminata incidentalmente.
- Nell'ambito del regolamento di competenza, se il ricorso è rigettato, la competenza dichiarata dal giudice di merito viene confermata e la parte soccombente è condannata alle spese.
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