Cassazione Penale, Sentenza n. 36898/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato ascritto al ricorrente e ha confermato le statuizioni civili. Il ricorrente lamentava violazione di legge e di norme processuali (in particolare art. 157 cod.pen.), vizio di motivazione e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale chiedendo una perizia calligrafica, sostenendo che la pronuncia di estinzione del reato sarebbe stata resa senza il necessario contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che la sentenza impugnata non era stata resa de plano ma in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, per assenza di richiesta di trattazione orale. Ha rilevato l'aspecificità del ricorso per mancata correlazione tra i motivi dedotti e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, configurando così un vizio di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante perizia grafologica, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la Corte d'appello aveva motivato che la consulenza grafologica prodotta aveva "contenuta attendibilità" e che gli elementi a carico rendevano inutile la rinnovazione, potendo decidere allo stato degli atti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Dolce Gioacchino.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Permette la decisione in forma scritta in assenza di richiesta di trattazione orale; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata sia stata resa secondo questa norma e dunque non sia da considerarsi pronunciata de plano senza contraddittorio.
art. 157 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al presunto vizio per mancato contraddittorio nella dichiarazione di estinzione per prescrizione; la Cassazione non ha ritenuto applicabile il rilievo alla luce della forma scritta della decisione e della procedura adottata.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama il principio che l'assenza di correlazione tra i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione censurata determina aspecificità del ricorso e sua inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è censurabile solo in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; la Corte ha applicato questo principio per rigettare la doglianza sulla perizia.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'equo aumento (euro 3.000) alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Una decisione resa in forma scritta ai sensi di specifiche disposizioni (es. art. 23, comma 8, D.L. 137/2020) non è automaticamente una pronuncia "de plano": non può essere impugnata sostenendo la mancata instaurazione del contraddittorio se la forma scritta era consentita dalla norma e non è stata richiesta la trattazione orale.
- I motivi di impugnazione devono essere direttamente correlati alle ragioni della decisione impugnata: la mancata correlazione determina aspecificità e può portare all'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
- In appello la rinnovazione dell'istruttoria (es. disporre una perizia) è giustificata solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti o se le prove sono sopravvenute/dopo la sentenza di primo grado; il diniego motivato è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione e non come valutazione di fatto.
- La qualificazione di una consulenza tecnica come di "contenuta attendibilità" può legittimare il rigetto della richiesta di nuova consulenza se il giudice ritiene che gli elementi probatori già raccolti siano sufficienti per decidere.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare condanne alle spese processuali, provvedimenti sanzionatori verso il ricorrente (es. Cassa delle ammende) e l'obbligo di rifondere le spese sostenute dalla parte civile.
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