Sentenza n. 2300/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, già annullata con sentenza passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, gestore uscente del servizio, ha chiesto il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., sostenendo di aver subito la perdita della chance di partecipare e di conseguire l'aggiudicazione del servizio a causa dell'illegittima indizione, da parte del Comune, di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, alla quale non era stata invitata in applicazione del principio di rotazione. L'illegittimità della procedura era stata accertata con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 812 del 23 ottobre 2024, passata in giudicato, che aveva ritenuto erronea la qualificazione dei successivi periodi contrattuali come proroghe tecniche, trattandosi invece di rinnovi da computare nella determinazione dell'importo complessivo dell'appalto. La ricorrente ha domandato il risarcimento della perdita di chance, quantificato in euro 76.861,81, oltre rivalutazione, interessi e danno curriculare. Il Comune ha contestato sia l'an debeatur sia il quantum debeatur.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la domanda risarcitoria parzialmente fondata. Il giudicato formatosi sulla sentenza del CGARS ha definitivamente accertato l'illegittimità della procedura, ma tale accertamento non determina automaticamente il diritto al risarcimento, dovendo essere verificati il danno ingiusto, il nesso causale e la riconducibilità del pregiudizio alla condotta amministrativa. Nel caso concreto è stata riconosciuta una possibilità seria e concreta di aggiudicazione, desunta dalla qualità di gestore uscente, dall'esperienza maturata, dalla conoscenza del contesto operativo e dalla disponibilità di una struttura organizzativa adeguata. È stato quindi riconosciuto il nesso causale tra la mancata partecipazione alla procedura concorrenziale e la perdita della possibilità di conseguire l'affidamento. Il giudice ha tuttavia escluso il diritto all'intero utile dell'appalto, non essendo provato che la ricorrente sarebbe stata certamente aggiudicataria. Ai fini della liquidazione equitativa, il Collegio ha assunto come parametro il valore complessivo del servizio, stimato in euro 1.108.808,00, applicando un utile teorico del 5%, una probabilità di aggiudicazione del 25% e una riduzione del 20% per la possibilità di reimpiego di mezzi e risorse. Pur risultando un calcolo orientativo di euro 11.088,00, il danno da perdita di chance è stato liquidato equitativamente in euro 11.000,00. È stata respinta la domanda relativa al danno curriculare, non provato in concreto e non configurabile in re ipsa. Il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00, mentre sono state compensate le spese tra la ricorrente e il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 30, comma 5, c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta dopo l'annullamento degli atti di gara è esaminata verificando autonomamente tutti gli elementi della responsabilità della pubblica amministrazione.
art. 1226 c.c.
criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è applicabile quando non sia possibile ricostruire ex post l'esito di una procedura comparativa mai svolta.
Massime di principio
- L'annullamento di un atto amministrativo illegittimo non determina automaticamente l'obbligo risarcitorio della pubblica amministrazione; devono essere autonomamente accertati il danno ingiusto, il nesso causale e la riconducibilità del pregiudizio alla condotta amministrativa.
- La perdita della possibilità di partecipare a una procedura di evidenza pubblica può costituire danno da perdita di chance risarcibile quando la possibilità di conseguire l'aggiudicazione sia seria, concreta e comprovata da elementi specifici, non meramente ipotetica.
- Quando non sia dimostrato che l'impresa avrebbe certamente conseguito l'aggiudicazione, il risarcimento deve riguardare la perdita della chance e non l'intero utile che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto.
- La liquidazione del danno da perdita di chance può essere effettuata equitativamente, assumendo come parametri il valore dell'affidamento, l'utile teorico, la probabilità concreta di aggiudicazione e la possibilità di reimpiego di mezzi e risorse dell'impresa.
- Il danno curriculare non è risarcibile in re ipsa, ma richiede specifica allegazione e prova delle concrete conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla mancata esecuzione dell'appalto sul patrimonio professionale e competitivo dell'impresa.
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