Sentenza del 09/07/2015 n. 3143 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Giochi e lotterie - Newslot - Apparecchio manomesso - Identificazione dell'autore dell'illecito - Sanzione al concessionario o al possessore del locale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la sentenza della CTP di Milano che aveva annullato gli avvisi relativi al PREU 2008, alle sanzioni e agli interessi riguardanti sei apparecchi da gioco manomessi. Secondo l'Agenzia, la versione dell'art. 39-quater del D.L. n. 269/2003 vigente al momento dei fatti avrebbe imposto la responsabilità solidale del concessionario di rete e del possessore o gestore dei locali, senza applicare il principio del favor rei. Le società resistenti sostenevano invece che, a seguito della modifica introdotta dal D.L. n. 78/2009, gli importi fossero dovuti esclusivamente dall'autore dell'illecito, identificato nel caso concreto in P.G.G. S.r.l., unica società in possesso delle chiavi e degli strumenti necessari per la manomissione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole a G. S.a.s. e L.V.R. S.p.A. Ha ritenuto che l'art. 39-quater avesse anche natura sanzionatoria e che fosse quindi applicabile il principio del favor rei previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. Poiché l'autore dell'illecito era stato individuato in P.G.G. S.r.l., il maggior PREU, gli interessi e le sanzioni non potevano essere richiesti alle società appellate. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 39-quater del D.L. n. 269/2003
Il maggior prelievo erariale unico accertato, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, qualora non sia possibile identificarli, dai soggetti individuati dalla norma a titolo di responsabilità solidale.
La disposizione, nella formulazione riformata dal D.L. n. 78/2009, attribuisce in via principale il PREU, gli interessi e le sanzioni all'autore identificato dell'illecito. Il concessionario, il possessore o detentore degli apparecchi e l'esercente dei locali rispondono in solido soltanto quando l'autore non sia identificabile.
Art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997
Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
È stato applicato il principio del favor rei, ritenendo applicabile la disciplina successiva più favorevole anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto la modifica incideva sulla responsabilità sanzionatoria.
Art. 39-quinquies del D.L. n. 269/2003
Si applica la sanzione amministrativa dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del PREU dovuto, con un minimo di euro 5.000.
La norma determina principalmente la misura quantitativa della sanzione, mentre l'art. 39-quater individua i soggetti cui imputare l'illecito e le relative obbligazioni.
Art. 110, comma 6, del TULPS
Riguarda gli apparecchi da gioco oggetto del controllo e della contestazione amministrativa.
Massime di principio
- Quando un apparecchio da gioco è manomesso, la responsabilità per il maggior PREU, gli interessi e le sanzioni deve essere imputata anzitutto all'autore effettivo dell'illecito, se individuato dall'Amministrazione.
- Il concessionario di rete, il proprietario o gestore dell'apparecchio e il titolare o possessore dei locali non sono automaticamente responsabili in solido se l'autore della manomissione è stato identificato.
- La responsabilità solidale dei soggetti collegati all'apparecchio opera, secondo la disciplina riformata, in via residuale: è necessaria l'impossibilità di identificare l'autore dell'illecito.
- Le modifiche normative più favorevoli in materia sanzionatoria possono applicarsi retroattivamente ai fatti precedenti, in base al principio del favor rei, salvo diversa previsione legislativa.
- L'Amministrazione deve dimostrare adeguatamente chi abbia commesso la manomissione e non può trasferire automaticamente la sanzione a soggetti che non abbiano materialmente realizzato l'illecito.
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