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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-751/21

Order of the General Court (Third Chamber) of 16 December 2022. — EMS Electro Medical Systems GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Action for annulment – EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark AIRFLOW – Absolute grounds for refusal – Lack of distinctive character – Descriptive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-751/21

Giurisprudenza europea62021TO0751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di EMS Electro Medical Systems GmbH contro il diniego di protezione UE del marchio internazionale AIRFLOW per alcuni prodotti odontoiatrici. Ritiene che il segno sia immediatamente percepito dal pubblico rilevante come indicativo di un apparecchio che funziona mediante flusso d’aria, quindi descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. Conferma inoltre che, essendo descrittivo, il segno è anche privo di carattere distintivo e che la decisione dell’EUIPO era adeguatamente motivata e basata su un esame sufficiente dei fatti.

Impugnazione di un diniego di protezione UE per il marchio internazionale denominativo AIRFLOW per prodotti odontoiatrici: la CGUE conferma il carattere descrittivo e l’assenza di distintività del segno

La questione giuridica

Se il segno denominativo AIRFLOW fosse correttamente qualificato come descrittivo e privo di carattere distintivo per apparecchi elettrici per l’igiene dentale e orale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001; se la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, e se la commissione di ricorso avesse violato l’obbligo di esame d’ufficio dei fatti ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1.

Principio di diritto

Un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione come marchio UE quando, in almeno uno dei suoi possibili significati, designa una caratteristica dei prodotti o servizi interessati; è sufficiente che il segno descriva una sola caratteristica essenziale, anche se non l’intero funzionamento del prodotto. Di conseguenza, AIRFLOW è correttamente ritenuto descrittivo per apparecchi odontoiatrici operati mediante flusso d’aria e, per ciò solo, anche privo di carattere distintivo; inoltre, il Tribunale conferma che la decisione era sufficientemente motivata e che l’EUIPO aveva esaminato i fatti rilevanti, sicché il ricorso è manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001

AIRFLOW: rifiuto di protezione come marchio UE per apparecchi odontoiatrici

Il Tribunale dell’Unione europea, in composizione monocratica di merito, decide con ordinanza su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO. La controversia riguarda il rifiuto di protezione nell’Unione del marchio internazionale denominativo AIRFLOW per taluni prodotti della classe 10, in particolare apparecchi elettrici per l’igiene dentale e orale.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva designato l’Unione europea nella propria registrazione internazionale per il segno AIRFLOW. L’esaminatore dell’EUIPO aveva rifiutato la protezione per alcuni prodotti della classe 10, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso ha confermato il diniego, rilevando che il segno, per il pubblico anglofono, rimanda a un flusso d’aria e descrive la natura o il funzionamento degli apparecchi interessati.

Questioni giuridiche sollevate

La ricorrente invocava essenzialmente quattro motivi:

  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per errata qualificazione di AIRFLOW come segno descrittivo;
  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per l’asserita assenza di distintività;
  • violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, per difetto di motivazione, anche con riguardo a precedenti registrazioni del medesimo segno;
  • violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, per mancato esame d’ufficio dei fatti e insufficienza degli elementi probatori.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, secondo cui vanno esclusi i segni che possono servire a designare una caratteristica dei prodotti o servizi, nonché il paragrafo 2, che rende la norma applicabile anche se il motivo di rifiuto sussiste in una sola parte dell’Unione. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui occorre un nesso sufficientemente diretto e concreto tra segno e prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza riflessione ulteriore, una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica.

Ragionamento del Tribunale sulla descrittività

Il Tribunale osserva anzitutto che il pubblico rilevante è quello anglofono, dato che il segno è costituito da un termine inglese. Accoglie l’impostazione dell’EUIPO secondo cui AIRFLOW significa "flusso d’aria" e può essere immediatamente compreso come indicativo del fatto che i prodotti siano azionati mediante aria compressa o flusso d’aria.

Respinge l’obiezione della ricorrente secondo cui il termine potrebbe anche significare il vento generato dal movimento di un oggetto: in base alla giurisprudenza, un segno è rifiutabile se, in almeno uno dei suoi possibili significati, designa una caratteristica del prodotto. Pertanto, la presenza di un altro significato non toglie rilevanza alla valenza descrittiva individuata dall’EUIPO.

Il Tribunale ritiene inoltre irrilevante che, per la piena funzione di pulizia dentale, gli apparecchi richiedano anche acqua o altri agenti: è sufficiente che il segno descriva una sola caratteristica del prodotto, e nel caso di specie la caratteristica descritta è che l’apparecchio funziona mediante un flusso d’aria.

Conseguenze sulla distintività e sugli altri motivi

Quanto al secondo motivo, il Tribunale dichiara che, essendo corretta la constatazione di descrittività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non è necessario esaminare nel merito la censura relativa alla mancanza di carattere distintivo ai sensi della lettera b). Un solo motivo assoluto di rifiuto è sufficiente a impedire la registrazione.

Motivazione e precedenti registrazioni

Sul difetto di motivazione, il Tribunale ricorda che l’EUIPO deve esporre chiaramente il ragionamento seguito, ma non è tenuto a rispondere analiticamente a ogni argomento di parte. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva spiegato il quadro normativo, l’individuazione del pubblico rilevante e il nesso tra il segno e i prodotti.

Quanto alle precedenti registrazioni, sia dell’EUIPO sia nazionali, il Tribunale ribadisce che la registrabilità di un segno come marchio UE si valuta solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell’Unione. Le decisioni precedenti dell’EUIPO non vincolano le commissioni di ricorso e le registrazioni nazionali non vincolano l’EUIPO, dato il carattere autonomo del sistema del marchio dell’Unione.

Esame d’ufficio dei fatti e decisione finale

Il Tribunale esclude anche la violazione dell’articolo 95, paragrafo 1: la commissione di ricorso aveva preso in considerazione gli elementi prodotti dalla ricorrente e le sue argomentazioni, ma tali elementi non erano idonei a sovvertire la qualificazione del segno come descrittivo.

L’azione viene quindi respinta in quanto manifestamente priva di fondamento in diritto, con condanna della ricorrente alle spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeamotivi assoluti di rifiutocarattere descrittivocarattere distintivoprocedimento dinanzi a euipo

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