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Sentenza

Sentenza n. 1297/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, adottata perché la richiesta di conversione era stata presentata oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso stagionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso per lavoro stagionale rilasciato il 23 luglio 2024 e scaduto il 19 gennaio 2025, aveva chiesto il 24 aprile 2025 la conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale. La Prefettura aveva rilasciato automaticamente il nulla osta il 19 luglio 2025, ma lo aveva poi revocato il 25 novembre 2025, rilevando che la domanda era stata presentata oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso. Il ricorso chiedeva l’annullamento della revoca. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto che la conversione dovesse essere chiesta durante la validità del permesso o, al più tardi, entro sessanta giorni dalla scadenza; il Consiglio di Stato, in appello cautelare, aveva invece sospeso l’atto e ordinato alla Prefettura di riesaminare la posizione, considerando che non vi fosse un termine decadenziale per presentare la domanda. In seguito alla revoca in autotutela dell’atto impugnato, il ricorrente ha dichiarato sopravvenuta la carenza di interesse e ha chiesto le spese per soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, la Prefettura ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato. Non ha deciso nel merito la questione del termine per chiedere la conversione del permesso stagionale e non ha accolto la richiesta del ricorrente di condanna alle spese per soccombenza virtuale: le spese sono state compensate, poiché il giudice ha ritenuto che la motivazione dell’ordinanza cautelare d’appello non superasse le argomentazioni sostenute dalla Sezione sulla questione di diritto, già esposte in precedenti sentenze e di regola seguite dall’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La revoca in autotutela dell’atto impugnato, intervenuta dopo il riesame disposto in sede cautelare, ha soddisfatto la posizione del ricorrente e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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