Ordinanza n. 2639/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio di non idoneità emesso in data 7 agosto 2025 e notificato il medesimo giorno espresso dalla Commissione attitudinale per l'accertamento dei requisiti attitudinali del concorso per l'assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2025: del giudizio di non idoneità emesso in data 3 novembre 2025 e notificato il medesimo giorno espresso dalla Commissione attitudinale per l’accertamento dei requisiti attitudinali del concorso per l’assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 dicembre 2025: della graduatoria finale di merito dei candidati alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2517 posti, aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, nella parte in cui esclude il ricorrente dal novero dei vincitori, e del giudizio di non idoneità emesso in data 3 novembre 2025 e notificato il medesimo giorno espresso dalla Commissione attitudinale per l’accertamento dei requisiti attitudinali del concorso per l’assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale al concorso per 2517 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché, con motivi aggiunti, successivo giudizio di non idoneità e graduatoria finale nella parte in cui esclude il ricorrente dai vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione attitudinale nell'ambito del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato. Con motivi aggiunti ha impugnato un successivo giudizio di non idoneità e la graduatoria finale di merito, nella parte in cui non lo ricomprende tra i vincitori. Dalla presente ordinanza non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della verifica delle condizioni processuali relative ai motivi aggiunti, il Tribunale ha rilevato la necessità di chiarire e documentare la notificazione effettuata al controinteressato non costituito, con particolare riguardo alla provenienza dell'indirizzo PEC utilizzato e all'eventuale comunicazione dello stesso da parte dell'amministrazione quale recapito utile per la notificazione degli atti processuali.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, onerandolo di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, documentati chiarimenti sulla notificazione dei motivi aggiunti al controinteressato e, in particolare, sulla fonte dell'indirizzo PEC utilizzato, precisando se tale recapito fosse stato fornito dall'amministrazione. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 10 marzo 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, ai fini della verifica delle condizioni processuali, sussistono dubbi sulla validità della notificazione dei motivi aggiunti a un controinteressato non costituito, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio chiedendo al ricorrente di documentare la fonte dell'indirizzo PEC utilizzato e la sua idoneità quale recapito per le notificazioni processuali.
- La verifica della regolarità della notificazione a un controinteressato può richiedere l'accertamento della provenienza dell'indirizzo PEC e dell'eventuale comunicazione del recapito da parte dell'amministrazione interessata.
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