Sentenza del 16/01/2020 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un'ingiunzione di pagamento per tassa automobilistica anno 2013. La contribuente ha eccepito la decadenza (prescrizione/incidenza del termine decadenziale triennale) del credito regionale perché la notifica dell'atto esecutivo sarebbe avvenuta oltre il terzo anno successivo all'anno d'imposta. La Regione ha sostenuto che per il computo del termine dovesse valere la data di consegna dell'atto all'ufficio postale (24/11/2016), mentre la ricorrente ha indicato una notifica avvenuta nel 2017. La Commissione ha preso in considerazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. 24822/2015) e l'art. 1334 c.c., ritenendo che per atti sostanziali e per atti unilaterali (come l'ingiunzione tributaria) gli effetti si producono solo al momento del pervenire al destinatario e non al momento della consegna all'ufficio postale.
La decisione
L'appello della Regione è stato respinto; confermata la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente in quanto la notifica è stata ritenuta perfezionata oltre il termine decadenziale (la Commissione ha indicato la data di pervenimento/ notifica effettiva nel febbraio 2017), con conseguente decadenza della Regione dal diritto di esigere la tassa per il 2013. Le spese processuali sono compensate; non è stato riconosciuto alcun risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Sentenza Corte Suprema di Cassazione SS. UU. n. 24822/2015
Stabilisce che la scissione degli effetti della notifica per mittente e destinatario si applica solo alle notifiche di atti processuali; per gli atti sostanziali gli effetti si producono al momento del pervenire al destinatario.
art. 1334 c.c.
Principio secondo il quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono alla conoscenza del destinatario; usato per affermare che l'ingiunzione tributaria (atto unilaterale) si perfeziona con il ricevimento.
d.l. 953/1982
Normativa di riferimento in materia di tassa automobilistica utilizzata in combinazione con la legge regionale per determinare termini e modalità di riscossione; qui è richiamata per il quadro normativo del tributo richiesto.
l.r. 10/2003
Norma regionale collegata alla regolamentazione della tassa automobilistica: richiamata nel quadro della controversia sulla pretesa tributaria e sui termini di riscossione.
art. 96 c.p.c.
Norma sulle spese per lite temeraria: invocata dalla contribuente ma ritenuto non sussistere un comportamento così grave da giustificare condanna per lite temeraria.
Massime di principio
- Per atti sostanziali e per atti unilaterali della pubblica amministrazione (es. ingiunzioni di pagamento, avvisi di accertamento) la notifica si considera perfezionata quando l'atto perviene effettivamente al destinatario; la data di consegna all'ufficio postale non è di per sé sufficiente a far decorrere i termini.
- Se l'amministrazione pubblica si basa sul solo invio o sulla consegna all'ufficio postale per far valere il decorso di termini decadenziali o prescrizionali, il contribuente può eccepire la mancata efficacia se l'atto è pervenuto oltre il termine previsto.
- In materia tributaria i termini decadenziali vanno calcolati con attenzione: l'amministrazione dovrebbe conservare e poter provare la data di effettiva ricezione (es. ricevuta di ritorno o altra prova del pervenimento) per opporre la decadenza o la prescrizione.
- In situazioni giurisprudenzialmente non consolidate, i giudici possono compensare le spese processuali; quindi, anche se la posizione di una parte è poi ritenuta fondata, in presenza di dubbi interpretativi i costi possono essere divisi.
- La richiesta di danni per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) richiede comprovata gravità e malizia nel comportamento processuale dell'altra parte; la semplice perdita della causa non è sufficiente.
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