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Sentenza

Sentenza n. 948/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione a - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Salerno ha respinto l'istanza di revoca del divieto di detenzione armi prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; b - ove e per quanto occorra, delle note del Comando Provinciale Carabinieri Salerno nn. -OMISSIS-/12-5 e -OMISSIS-/12-7, richiamate nel provvedimento sub a), non conosciute; c - ove e per quanto occorra della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-di comunicazione dei motivi ostativi; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202501199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Prefettura di Salerno, dopo una precedente sentenza di annullamento per omessa comunicazione di un motivo ostativo, ha nuovamente respinto l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nel 2013. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e del giudicato, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe esaminato adeguatamente le controdeduzioni né motivato il loro mancato accoglimento; la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 39 r.d. n. 773/1931 e dell'art. 97 Cost.; difetto assoluto del presupposto, erroneità manifesta, travisamento e sviamento. In particolare, ha contestato la genericità dei riferimenti a precedenti penali e frequentazioni con soggetti pregiudicati, l'inesistenza o l'irrilevanza di alcune frequentazioni, l'assenza di attualità del pericolo, il decorso di oltre dodici anni dall'originario divieto, il proscioglimento per prescrizione nei procedimenti penali e la propria buona condotta successiva. Ha inoltre chiesto l'acquisizione delle informative delle Forze dell'Ordine richiamate nel provvedimento.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente rilevato che le esigenze istruttorie erano superate, poiché le informative richieste erano state depositate in giudizio. Ha respinto il motivo relativo all'omessa considerazione delle controdeduzioni, affermando che la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione, purché emerga che l'Amministrazione ne abbia tenuto conto complessivamente; nel caso concreto la Prefettura aveva esposto le osservazioni e replicato richiamando le note delle Forze di polizia. Ha respinto anche le censure sostanziali. In materia di armi, la detenzione e il porto non costituiscono diritti assoluti, ma eccezioni al generale divieto, e l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità cautelare e preventiva. La valutazione del pericolo di abuso può fondarsi su una prognosi probabilistica, non richiedente la certezza propria dell'accertamento penale, purché sorretta da un attendibile grado di verosimiglianza. Possono essere considerati non solo reati o fatti direttamente connessi all'uso delle armi, ma anche vicende personali e frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, in quanto idonee a far ritenere possibile l'apprensione e l'uso improprio dell'arma. Il proscioglimento per prescrizione dei procedimenti penali non impedisce all'Amministrazione di valutare i fatti nella loro dimensione storica e non determina automaticamente il venir meno della pericolosità o dell'inaffidabilità. Nel caso concreto, le plurime frequentazioni, documentate da controlli eseguiti tra il 2014 e il 2022 con soggetti gravati da precedenti anche in materia di armi, stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio, sono state ritenute sufficienti a sostenere l'attualità della prognosi negativa. È stato ritenuto irrilevante che il ricorrente ignorasse i precedenti dei frequentati, poiché rileva il rischio oggettivo di apprensione dell'arma, anche episodica e contro la volontà del titolare. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    La norma consente un provvedimento cautelare e preventivo fondato su una ragionevole previsione del rischio di abuso, senza necessità di un accertato uso improprio delle armi.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere che l'Amministrazione ha considerato complessivamente le osservazioni procedimentali, senza doverle confutare analiticamente una per una.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il provvedimento conclusivo deve dare conto, almeno complessivamente, delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi; tale obbligo è stato ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La censura di nullità dedotta dal ricorrente non è stata accolta; il provvedimento è stato esaminato nel merito e ritenuto legittimo.

  • artt. 11 e 43 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    I poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi hanno finalità cautelare e preventiva, non sanzionatoria o punitiva.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale espressione del generale divieto di portare armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce un'eccezione.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    È richiamato quale fondamento del generale divieto di porto abusivo di armi, dal quale deriva la natura non assoluta della posizione del titolare.

  • art. 97 Cost.

    La violazione è stata dedotta ma non ravvisata dal giudice.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva: può essere adottato quando elementi concreti consentano una prognosi ragionevole, secondo il criterio del più probabile che non, circa il rischio di abuso delle armi, senza necessità di un accertato impiego improprio né di una certezza penalistica oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Nella valutazione dell'affidabilità del detentore di armi, l'Autorità di pubblica sicurezza può considerare anche fatti non costituenti reato o non direttamente attinenti all'uso delle armi, comprese frequentazioni ripetute con persone gravate da precedenti penali o di polizia, se tali elementi risultano idonei a far emergere il rischio di apprensione e uso improprio dell'arma.
  • La prescrizione, l'archiviazione o altra definizione non assolutoria del procedimento penale non impedisce all'Autorità di pubblica sicurezza di valutare il fatto nella sua dimensione storica ai fini del giudizio preventivo di affidabilità; tali vicende non determinano automaticamente il venir meno della pericolosità.
  • Ai fini della valutazione di affidabilità in materia di armi, non è decisivo che il titolare conoscesse o approvasse i precedenti penali o di polizia delle persone frequentate: rileva il rischio oggettivo che l'arma possa essere appresa, anche occasionalmente e contro la volontà del titolare, per essere utilizzata impropriamente.
  • L'obbligo di motivazione sul preavviso di rigetto è rispettato quando il provvedimento finale dimostra, anche senza una confutazione analitica di ogni singola osservazione, che l'Amministrazione ha esaminato complessivamente le deduzioni dell'interessato e ha spiegato le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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