Ordinanza n. 478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 382 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Pescara, Sezione Prima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo - Pescara n. 382 del 2025, favorevole al ricorrente di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ARPA Abruzzo ha proposto appello contro la sentenza del TAR Abruzzo - Pescara che aveva accolto il ricorso di primo grado, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi d’appello né l’oggetto sostanziale della controversia definita dalla sentenza impugnata. In sede cautelare, l’appellante ha dedotto l’esigenza di evitare l’immediata esecuzione della decisione di primo grado, in relazione alle esigenze organizzative e programmatiche dell’Agenzia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo prevalente, nella comparazione degli interessi propria della fase cautelare, l’interesse pubblico connesso alle esigenze organizzative e programmatiche dell’ARPA Abruzzo. Ha inoltre rilevato che l’appello, fatta salva la successiva valutazione nel merito, appare assistito dal fumus boni iuris. Per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. Il merito dell’appello è stato fissato per l’udienza pubblica del 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento della domanda cautelare proposta in appello e consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando l’impugnazione appare assistita da fumus boni iuris e, all’esito della comparazione degli interessi in conflitto, risulta prevalente l’interesse pubblico alla tutela delle esigenze organizzative e programmatiche dell’amministrazione.
- La valutazione cautelare è autonoma e provvisoria: l’accoglimento della domanda di sospensione non pregiudica la successiva decisione sul merito dell’appello.
- La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata può essere accordata per impedire che l’immediata esecuzione interferisca con esigenze organizzative e programmatiche dell’amministrazione, quando tali esigenze risultino prevalenti nel bilanciamento cautelare.
Come è indicizzato
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