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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23398/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo. Le doglianze erano due: (1) la revoca era giustificata perché la società aveva ridotto/estinto il debito tributario e aveva effettuato il riversamento all'INPS, per cui la compensazione orizzontale prevista dall'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/1997 (interpretata anche dall'art. 2-quater del d.l. n. 11/2023 conv. in L. n. 38/2023) avrebbe reso inesistente o diminuito il profitto del reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000; la difesa richiamava un provvedimento di restituzione adottato in altro procedimento (G.I.P. Avellino 13/04/2023). (2) nullità del provvedimento per mancata allegazione dell'informativa della Guardia di Finanza e carenza motivazionale che avrebbe leso il diritto di difesa, in quanto non era stato possibile prendere visione integrale degli atti investigativi al momento dell'appello cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. avessero correttamente valutato che la riduzione del sequestro poteva essere disposta soltanto se fosse provata l'effettiva diminuzione del profitto oggetto di confisca per equivalente; nel caso di specie tale prova non era fornita: i pagamenti risultavano effettuati mediante ulteriori compensazioni (non con liquidità), non era stata depositata documentazione idonea a dimostrare la legittimità e l'effettività dei crediti utilizzati (mancanza di bilanci successivi al 31/12/2020, mancanza della dichiarazione modello 770, crediti non specificati) e l'asseverazione prodotta era sottoscritta dal soggetto subentrato nella carica societaria (possibile conflitto). Quanto alla presunta nullità per mancata allegazione dell'informativa, il Tribunale aveva sintetizzato il contenuto dell'informativa nel provvedimento e svolto considerazioni critiche, consentendo alla difesa di replicare in sede di appello cautelare; dunque non vi fu violazione del diritto di difesa. La Cassazione ha inoltre osservato che il provvedimento adottato in altro procedimento (Avellino) non ha effetto vincolante nel caso concreto. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e ordine di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Individua il reato di indebita compensazione e il relativo profitto oggetto di confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che la riduzione del sequestro può avvenire solo se provata l'effettiva diminuzione del profitto derivante dall'indebita compensazione

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/1997

    Regola la compensazione tra debiti e crediti fiscali (anche la cosiddetta compensazione orizzontale); la sentenza afferma che il ricorso alla compensazione è ammissibile ma richiede prova certa dell'effettività e della legittimità dei crediti utilizzati

  • art. 2-quater, d.l. n. 11/2023 conv. L. n. 38/2023

    Norma di interpretazione autentica che amplia la portata interpretativa dell'art. 17 d.lgs. 241/1997 (consentendo compensazioni anche tra enti impositori diversi); la Corte ha osservato che l'interpretazione autentica non esonera dall'onere probatorio sulla legittimità e sull'effettività dei crediti impiegati

  • art. 121, d.l. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020

    Richiamato quale esempio di crediti che possono entrare nelle compensazioni; la Corte richiede comunque prova specifica e documentale dei crediti utilizzati

  • art. 13 d.lgs. n. 74/2000

    Causa di non punibilità eventualmente invocabile in ipotesi di ravvedimento/omesso dolo; la Corte osserva che la difesa non aveva chiesto l'applicazione di tale causa e che l'orientamento correlato richiamato dal Tribunale non è pertinente al motivo proposto

  • art. 321, comma 3, c.p.p.

    Norma che disciplina la revoca/parziale revoca del sequestro preventivo; il G.I.P. e il Tribunale hanno valutato l'istanza di dissequestro alla luce della necessità di provare la riduzione effettiva del profitto contestato

  • art. 616 c.p.p.

    Disciplina l'onere delle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Riferimento per l'attribuzione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto di disporre il versamento di euro 3.000 nonostante non emergesse colpa grave nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La deduzione di una riduzione del sequestro basata su compensazioni richiede prova documentale chiara e completa della legittimità ed effettività dei crediti utilizzati (bilanci aggiornati, dichiarazioni fiscali, specificazione dei crediti e modalità di utilizzo).
  • Le asseverazioni devono essere autonome e non configurare possibili conflitti di interesse (evitare che l'asseverante coincida con il legale rappresentante della società interessata).
  • La mera produzione di un piano di rateizzazione o di un riversamento contabile non è sufficiente se i pagamenti risultano effettuati tramite ulteriori compensazioni: occorre dimostrare l'effettivo utilizzo di liquidità ovvero la legittimità dei crediti compensati.
  • Il giudice cautelare può sintetizzare il contenuto di atti d'indagine nell'ordinanza; non è sempre necessaria l'allegazione integrale dell'informativa se dal testo emergono i dati salienti e il motivo è comprensibile, così da non ledere il diritto di difesa in fase non confrontuale.
  • Provvedimenti cautelari o decisori adottati in altri procedimenti o presso altre Autorità non hanno efficacia vincolante e non determinano automaticamente la modifica di misure in corso in un diverso procedimento.
  • In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari, la censura di mera illogicità o presunta erroneità della motivazione è difficilmente rimediabile in Cassazione: occorre fondare i motivi su violazioni di legge o su vizi riconoscibili in questa sede.

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