Regolamento (UE) 2024/1991
Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro giuridicamente vincolante per il ripristino della natura nell’Unione, con l’obiettivo di riportare in buono stato almeno il 20 % delle aree terrestri e marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Definisce obiettivi settoriali per habitat terrestri e marini, ecosistemi urbani, fiumi, impollinatori, aree agricole e foreste, imponendo agli Stati membri la predisposizione di piani nazionali di ripristino, il monitoraggio periodico e la comunicazione dei risultati. Il testo coordina il ripristino con altri atti dell’Unione, in particolare Natura 2000, politica agricola comune, politica comune della pesca ed energia rinnovabile, prevedendo specifiche deroghe e meccanismi di valutazione e revisione.
Regolamento UE sul ripristino della natura: stabilisce obiettivi vincolanti e piani nazionali per ripristinare ecosistemi terrestri, d’acqua dolce, costieri e marini, con misure su habitat, impollinatori, ecosistemi urbani, agricoli e forestali.
Ambito di applicazione
Si applica agli ecosistemi situati nel territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati, nonché nelle acque costiere, nei fondali e sottosuoli marini fino alla zona su cui lo Stato membro esercita diritti sovrani o giurisdizione, ai sensi della Convenzione ONU sul diritto del mare. Riguarda Stati membri, autorità pubbliche e, indirettamente, proprietari e utilizzatori dei terreni, agricoltori, silvicoltori, pescatori e altri portatori di interessi coinvolti nei piani nazionali di ripristino. Restano rilevanti le interazioni con Natura 2000, direttive habitat e uccelli, direttiva quadro sulle acque, direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, PCP e normativa sulle rinnovabili; sono previste deroghe e specifiche esenzioni per difesa nazionale, energia da fonti rinnovabili e casi di forza maggiore o trasformazioni inevitabili dovute ai cambiamenti climatici.
Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura
Il regolamento introduce un quadro vincolante unionale per arrestare il degrado della biodiversità e ripristinare gli ecosistemi degradati su scala terrestre e marina. La ratio dichiarata è duplice: da un lato, contribuire alla tutela della natura e alla resilienza degli ecosistemi; dall’altro, sostenere gli obiettivi climatici, la sicurezza alimentare e gli impegni internazionali dell’Unione. Il legislatore collega espressamente il testo al Green Deal, alla strategia UE sulla biodiversità per il 2030, alla convenzione sulla diversità biologica e al quadro globale post-2020.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli ecosistemi terrestri, costieri e marini situati nel territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati, comprese le acque costiere, i fondali marini e i sottosuoli, nonché le acque e i fondali oltre la linea di base fino ai limiti della zona di giurisdizione o diritti sovrani dello Stato membro. Restano centrali i collegamenti con la direttiva habitat 92/43/CEE, la direttiva uccelli 2009/147/CE, la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, la direttiva quadro sulla strategia marina 2008/56/CE, la politica comune della pesca e la disciplina sulle rinnovabili. Il regolamento opera inoltre con rilevanza indiretta su soggetti economici e proprietari/gestori dei terreni attraverso i piani nazionali di ripristino e le misure che gli Stati membri devono adottare.
Obiettivi generali e struttura del quadro normativo
L’articolo 1 fissa la finalità generale di contribuire al recupero duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi, alla mitigazione e all’adattamento climatico, alla neutralità in termini di degrado del suolo, alla sicurezza alimentare e agli obblighi internazionali. Il quadro è costruito su obiettivi quantitativi e temporali: almeno il 20 % delle aree terrestri e il 20 % delle aree marine dell’Unione dovranno essere oggetto di misure di ripristino entro il 2030, mentre tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino dovranno esserlo entro il 2050. La logica è quella della pianificazione strategica nazionale, con misure basate sulla superficie e con monitoraggio periodico.
Habitat terrestri, costieri e di acqua dolce
L’articolo 4 è il cuore del regolamento per gli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce. Gli Stati membri devono ripristinare in buono stato i tipi di habitat dell’allegato I non in buono stato: almeno il 30 % della superficie totale entro il 2030, il 60 % entro il 2040 e il 90 % entro il 2050 per ciascun gruppo di habitat. Per gli habitat molto comuni e diffusi che coprono oltre il 3 % del territorio europeo dello Stato membro è prevista una deroga, se debitamente giustificata, con obiettivo meno elevato ma comunque pari almeno all’80 % della superficie non in buono stato entro il 2050.
Il regolamento impone inoltre il ristabilimento degli habitat nelle aree che oggi non li ospitano, per raggiungere la superficie di riferimento favorevole. In via ordinaria, tali interventi devono coprire almeno il 30 % della superficie aggiuntiva necessaria entro il 2030, il 60 % entro il 2040 e il 100 % entro il 2050; è ammessa una soglia inferiore, tra il 90 % e il 100 %, se giustificata nel piano nazionale di ripristino. L’articolo disciplina anche gli habitat delle specie delle direttive habitat e uccelli, imponendo il miglioramento della qualità e quantità degli habitat e della loro connettività fino al raggiungimento di condizioni sufficienti.
Sono previste regole di non deterioramento: una volta raggiunto il buono stato o una qualità sufficiente, le zone non devono deteriorarsi in misura significativa. All’esterno dei siti Natura 2000, sono ammesse eccezioni per forza maggiore, trasformazioni inevitabili dovute ai cambiamenti climatici, progetti o piani di interesse pubblico prevalente senza alternative meno dannose, e azioni o inerzie di paesi terzi. All’interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto è giustificato solo in casi limitati, compresi i piani o progetti autorizzati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
Habitat marini
L’articolo 5 replica la struttura dell’articolo 4 per gli ecosistemi marini. Sono previsti obiettivi per i gruppi di habitat dell’allegato II, inclusi i sedimenti morbidi, con target di ripristino progressivi al 2030, 2040 e 2050. Per il gruppo 7, relativo ai sedimenti morbidi fino a 1 000 metri, la percentuale da raggiungere al 2050 è definita tenendo conto del buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE.
Anche qui si applicano obblighi di ristabilimento degli habitat in aree che non li ospitano, di miglioramento della qualità e quantità degli habitat delle specie marine dell’allegato III e di specie protette dalle direttive habitat e uccelli, nonché obblighi di connettività ecologica. La valutazione e il monitoraggio devono basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e sulle informazioni già comunicate ai sensi della normativa ambientale unionale. Sono previste deroghe simmetriche a quelle terrestri.
Energia da fonti rinnovabili e difesa nazionale
L’articolo 6 stabilisce che la pianificazione, costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente ai fini delle deroghe al non deterioramento. Gli Stati membri possono esentare tali progetti dal requisito dell’assenza di alternative meno dannose se sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica o una valutazione di impatto ambientale. In circostanze specifiche e giustificate è possibile limitare l’applicazione della presunzione a determinate parti del territorio o a determinate tecnologie.
L’articolo 7 prevede un regime analogo per la difesa nazionale: le zone impiegate esclusivamente per attività di difesa possono essere escluse dalle misure di ripristino se queste risultano incompatibili con l’uso militare, e i piani o progetti esclusivamente militari possono essere presunti di interesse pubblico prevalente e, in certi casi, esentati dalla verifica di alternative meno dannose, fermo l’obbligo di mitigare gli impatti per quanto ragionevole e fattibile.
Ecosistemi urbani, fiumi e impollinatori
L’articolo 8 introduce un obiettivo di non perdita netta di spazi verdi urbani e copertura della volta arborea urbana entro il 31 dicembre 2030 rispetto al 2024, con la possibilità di escludere le aree già molto verdi. Dal 1° gennaio 2031 gli Stati membri devono perseguire una tendenza all’aumento fino a livelli soddisfacenti, misurata ogni sei anni.
L’articolo 9 impone la compilazione di un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali, l’individuazione di quelle da rimuovere e l’eliminazione, secondo un piano nazionale, con priorità per le barriere obsolete non più necessarie per energia, navigazione, approvvigionamento idrico o difesa dalle inondazioni. L’obiettivo unionale è il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030.
L’articolo 10 impone il ripristino delle popolazioni di impollinatori: gli Stati membri devono invertire il declino entro il 2030 e poi mostrare una tendenza crescente. Il primo atto delegato sul metodo scientifico di monitoraggio deve essere adottato entro il 19 agosto 2025. Il metodo dovrà essere standardizzato e rappresentativo su tutto il territorio nazionale.
Ecosistemi agricoli e torbiere drenate
L’articolo 11 impone misure per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, oltre alle aree già interessate dal ripristino degli habitat. Gli Stati membri devono mostrare, nel periodo 18 agosto 2024 - 31 dicembre 2030, una tendenza positiva per almeno due dei tre indicatori elencati nell’allegato IV: indice delle farfalle comuni, stock di carbonio organico nei suoli minerali coltivati e percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio ad elevata diversità. Inoltre, l’indice dell’avifauna comune in habitat agricolo deve raggiungere soglie specifiche entro il 2030, il 2040 e il 2050, differenziate tra Stati membri con popolazioni storicamente più o meno depauperate.
Il regolamento contiene un capitolo specifico sulle torbiere drenate a uso agricolo: ripristino e riumidificazione su almeno il 30 % delle superfici entro il 2030, il 40 % entro il 2040 e il 50 % entro il 2050, con quote minime da riumidificare. Sono ammesse computazioni parziali di torbiere in siti di estrazione della torba o destinate ad altri usi, fino a limiti specifici, e riduzioni motivate se la riumidificazione generasse impatti negativi significativi su infrastrutture, edifici, adattamento climatico o altri interessi pubblici. La riumidificazione rimane volontaria per agricoltori e proprietari privati, salvo obblighi derivanti dal diritto nazionale, ma gli Stati membri devono promuoverla con incentivi, formazione e consulenza.
Ecosistemi forestali e alberi
L’articolo 12 richiede misure di ripristino per aumentare la biodiversità degli ecosistemi forestali, tenendo conto dei rischi di incendi boschivi. Gli Stati membri devono perseguire una tendenza crescente per l’indice dell’avifauna forestale e per almeno sei dei sette indicatori forestali dell’allegato VI, tra cui legno morto, connettività forestale, stock di carbonio, foreste dominate da specie autoctone e diversità delle specie arboree. Il mancato rispetto può essere giustificato da forza maggiore su vasta scala o da trasformazioni inevitabili causate direttamente dai cambiamenti climatici.
L’articolo 13 collega il regolamento all’obiettivo politico di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi nell’Unione entro il 2030. Il contributo nazionale va perseguito nel pieno rispetto dei principi ecologici, privilegiando specie autoctone, diversità strutturale e connettività ecologica.
Piani nazionali di ripristino
Gli articoli 14 e 15 disciplinano la fase di programmazione. Ogni Stato membro deve preparare un piano nazionale di ripristino, sulla base di monitoraggi e ricerche preliminari, coprendo il periodo fino al 2050 con scadenze intermedie. I piani devono quantificare le superfici da ripristinare, indicare le zone più adatte, i livelli soddisfacenti per impollinatori, ecosistemi agricoli, forestali e urbani, e integrare sinergie con clima, energia, agricoltura, pesca, acque, Natura 2000 e strategie di biodiversità. Devono inoltre contenere una descrizione delle misure, del calendario, del finanziamento, degli impatti socioeconomici, delle consultazioni pubbliche e delle modalità di monitoraggio e revisione.
La presentazione del progetto di piano alla Commissione è fissata al 1° settembre 2026. La Commissione valuta il progetto entro sei mesi e può formulare osservazioni; lo Stato membro deve tenerne conto e presentare il piano definitivo entro sei mesi dalle osservazioni. È inoltre prevista la possibilità di piani successivamente limitati a una panoramica strategica per determinati periodi di revisione.
Monitoraggio, comunicazioni e revisione
Gli articoli 20 e 21 impongono un sistema di monitoraggio dettagliato e periodico su habitat, specie, spazi verdi urbani, indicatori agricoli e forestali, impollinatori, aree deteriorate, misure di compensazione e barriere rimosse. Il monitoraggio segue frequenze diverse: annuale per alcuni indicatori faunistici, ogni sei anni per altri, ogni tre anni per alcune informazioni su barriere e misure. I dati devono essere pubblici e resi accessibili con sistemi elettronici e GIS, sfruttando anche Copernicus, sensori in situ, telerilevamento e dati della citizen science.
La comunicazione alla Commissione segue scadenze precise: entro il 30 giugno 2028 e poi ogni tre anni per i dati di base; entro il 30 giugno 2031 e poi ogni sei anni per risultati e progressi. L’AEA elabora panoramiche tecniche e relazioni a livello di Unione. La Commissione deve inoltre presentare, entro il 19 agosto 2025, una relazione su risorse finanziarie disponibili, fabbisogni e eventuali carenze di finanziamento.
Atti delegati, esecuzione e allegati
Gli articoli 22 e 23 attribuiscono alla Commissione il potere di aggiornare, mediante atti delegati, gli allegati da I a VII e il metodo scientifico di monitoraggio degli impollinatori. La delega dura cinque anni dal 18 agosto 2024 ed è tacitamente prorogabile; Parlamento e Consiglio possono opporsi o revocare la delega. L’articolo 24 disciplina il comitato e il controllo degli atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Gli allegati sono sostanziali: l’allegato I elenca i tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce; l’allegato II i tipi di habitat marini classificati secondo EUNIS; l’allegato III le specie marine interessate; gli allegati IV e VI definiscono indicatori di biodiversità agricoli e forestali; l’allegato V elenca le specie dell’avifauna agricola per Stato membro; l’allegato VII propone esempi di misure di ripristino.
Rapporti con altri atti e clausole finali
L’articolo 25 modifica il regolamento (UE) 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, coordinando il trattamento dei progetti energetici con le deroghe previste dal nuovo regolamento. L’articolo 26 prevede un riesame generale entro il 31 dicembre 2033, con valutazione degli impatti sui settori agricolo, forestale e della pesca e possibile proposta di nuovi obiettivi per il 2040 e il 2050. L’articolo 27 consente una sospensione temporanea, per massimo 12 mesi, di parte dell’articolo 11 in caso di crisi eccezionale che riduca la disponibilità di terreni necessari alla produzione agricola. L’articolo 28 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità e obiettivi generali
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento contribuisce al recupero a lungo termine della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla neutralità in termini di degrado del suolo, alla sicurezza alimentare e agli impegni internazionali dell’Unione. Il quadro unionale mira a coprire con misure di ripristino efficaci almeno il 20 % delle aree terrestri e il 20 % delle aree marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
Ambito geografico e definizioni
L’articolo 2 delimita l’applicazione agli ecosistemi terrestri, costieri e marini degli Stati membri, inclusi fondali e sottosuoli, limitatamente al territorio europeo degli Stati membri. L’articolo 3 introduce definizioni chiave, tra cui ecosistema, ripristino, buono stato, superficie di riferimento favorevole, qualità e quantità sufficienti dell’habitat, impollinatore, fiume a scorrimento libero, riumidificazione delle torbiere e zona di accelerazione per le energie rinnovabili.
Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
L’articolo 4 impone il ripristino dei tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce dell’allegato I che non sono in buono stato: almeno il 30 % entro il 2030, almeno il 60 % entro il 2040 e almeno il 90 % entro il 2050 per ciascun gruppo di habitat. Prevede inoltre il ristabilimento degli habitat nelle aree che non li ospitano per raggiungere la superficie di riferimento favorevole, con obiettivi analoghi per il 30 %, 60 % e 100 % delle superfici aggiuntive. Sono disciplinate deroghe per habitat molto comuni e diffusi, soglie inferiori fino al 90 % in casi giustificati, obblighi di miglioramento della qualità e quantità degli habitat delle specie, non deterioramento dei siti in buono stato e possibilità di deroghe limitate per forza maggiore, cambiamenti climatici, progetti di interesse pubblico prevalente e, nei siti Natura 2000, piani autorizzati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
Ripristino degli ecosistemi marini
L’articolo 5 contiene obiettivi analoghi per gli habitat marini dell’allegato II, con target progressivi al 2030, 2040 e 2050 per i gruppi di habitat marini, compreso il gruppo 7 dei sedimenti morbidi. Sono previsti il ristabilimento degli habitat nelle aree che non li ospitano, l’obbligo di migliorare qualità, quantità e connettività degli habitat delle specie marine dell’allegato III e di quelle rilevanti delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché regole di non deterioramento e deroghe analoghe a quelle degli ecosistemi terrestri.
Regole speciali per energie rinnovabili e difesa nazionale
L’articolo 6 presume di interesse pubblico prevalente la pianificazione, costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili, connessioni alla rete, rete e stoccaggio, consentendo agli Stati membri di esentare tali progetti dal requisito dell’assenza di alternative meno dannose se siano stati sottoposti a VAS o VIA. L’articolo 7 consente esenzioni per aree e progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale e autorizza, per tali progetti, la presunzione di interesse pubblico prevalente e l’esenzione dall’alternativa meno dannosa, con obbligo di mitigazione per quanto ragionevole e fattibile.
Ecosistemi urbani, fiumi e impollinatori
L’articolo 8 impone di evitare perdite nette, entro il 31 dicembre 2030, di spazi verdi urbani e copertura della volta arborea urbana rispetto al 2024, e dal 1° gennaio 2031 di conseguire tendenze crescenti fino a livelli soddisfacenti. L’articolo 9 obbliga a censire e rimuovere barriere artificiali alla continuità fluviale, con priorità per quelle obsolete, per contribuire al target di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030. L’articolo 10 impone di invertire entro il 2030 il declino degli impollinatori e di registrare successivamente una tendenza crescente, prevedendo un metodo scientifico armonizzato da adottare con atto delegato entro il 19 agosto 2025.
Ecosistemi agricoli e torbiere drenate
L’articolo 11 richiede misure per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, misurando la tendenza di almeno due tra tre indicatori: indice delle farfalle comuni, stock di carbonio organico nei suoli minerali coltivati e percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio ad elevata diversità. Inoltre impone obiettivi specifici per l’avifauna agricola e per il ripristino delle torbiere drenate a uso agricolo: almeno il 30 % delle superfici entro il 2030, il 40 % entro il 2040 e il 50 % entro il 2050, con quote minime da riumidificare; sono previste riduzioni giustificate per impatti negativi significativi su infrastrutture, edifici, adattamento climatico o altri interessi pubblici.
Ecosistemi forestali e impianto di alberi
L’articolo 12 impone misure per rafforzare la biodiversità forestale e la tendenza all’aumento dell’indice dell’avifauna comune in habitat forestale, oltre a quella di almeno sei su sette indicatori forestali (legno morto, connettività, carbonio organico, specie autoctone, diversità arborea, ecc.). L’articolo 13 collega le misure di ripristino all’impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 nel rispetto dei principi ecologici, privilegiando specie autoctone e aumentando la connettività ecologica.
Piani nazionali di ripristino
Gli articoli 14-19 disciplinano la preparazione, il contenuto, la presentazione, la valutazione e il riesame dei piani nazionali di ripristino. Ogni Stato membro deve predisporre un piano fino al 2050, presentare un progetto entro il 1° settembre 2026, recepire le osservazioni della Commissione e pubblicare il piano definitivo; sono previsti riesami entro il 30 giugno 2032 e il 30 giugno 2042 e poi almeno ogni 10 anni. I piani devono includere quantificazioni delle superfici da ripristinare, misure, calendari, monitoraggio, finanziamento, impatti socioeconomici, sinergie con PAC, PCP, piani energia-clima e strategie climatiche e di biodiversità, nonché sezioni specifiche per deroghe, habitat, barriere fluviali, ecosistemi urbani, torbiere, alberi, aree ultraperiferiche e partecipazione pubblica.
Monitoraggio, comunicazione e reporting
Gli articoli 20 e 21 impongono un sistema di monitoraggio dei tipi di habitat, degli habitat di specie, degli spazi verdi urbani, degli indicatori agricoli e forestali, degli impollinatori, delle aree ripristinate e delle barriere rimosse. I dati devono essere pubblicati e comunicati elettronicamente alla Commissione secondo scadenze periodiche, con relazioni tecniche dell’AEA e relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. È previsto inoltre, entro il 19 agosto 2025, un rapporto della Commissione su risorse finanziarie e carenze di finanziamento.
Atti delegati, esecuzione e modifica di altri atti
Gli articoli 22-24 conferiscono alla Commissione poteri delegati per aggiornare gli allegati e il metodo di monitoraggio degli impollinatori, con delega quinquennale dal 18 agosto 2024, e poteri di esecuzione per formati tipo dei piani e modalità di comunicazione, secondo procedura d’esame. L’articolo 25 modifica il regolamento (UE) 2022/869 includendo il richiamo alle deroghe del nuovo regolamento per progetti energetici rilevanti.
Riesame, sospensione temporanea ed entrata in vigore
L’articolo 26 prevede una valutazione dell’applicazione entro il 31 dicembre 2033, con possibile proposta di ulteriori obiettivi di ripristino per il 2040 e il 2050. L’articolo 27 consente alla Commissione di sospendere temporaneamente, con atto di esecuzione e per massimo 12 mesi, l’applicazione di disposizioni dell’articolo 11 in caso di evento eccezionale con gravi conseguenze sulla disponibilità di terreni per la produzione agricola. L’articolo 28 dispone l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma l’obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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