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Sentenza

Sentenza n. 409/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento e/o adozione di idoneo strumento cautelare, del decreto del dirigente della Prefettura di Savona, Ufficio immigrazione, prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 5 febbraio 2025 e notificato il 5 febbraio 2025 al datore di lavoro a mezzo p.e.c., mai comunicato al lavoratore, con il quale veniva decretata la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato il 30 aprile 2024, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a tale provvedimento

Giustizia amministrativa202500578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura dei decreti flussi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo la violazione dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022, poiché il datore di lavoro avrebbe posseduto una capacità reddituale sufficiente; il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità; la nullità della revoca per omessa comunicazione al lavoratore; nonché il difetto di motivazione. L’Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito. Il datore di lavoro aveva dichiarato un fatturato di euro 237.426,00 e un reddito imponibile di euro 46.919,00, aveva documentato l’incremento degli utili negli anni 2023 e 2024 e aveva prodotto la prova del pagamento delle retribuzioni al lavoratore sino al febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, rilevando che il termine di sessanta giorni decorrente dal 5 febbraio 2025 scadeva il 7 aprile 2025, poiché il 6 aprile era festivo. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Secondo il Collegio, la verifica della capacità economico-reddituale del datore di lavoro nelle procedure dei decreti flussi deve essere complessiva, sostanziale e aggiornata, senza automatismi fondati sul solo dato della differenza tra ricavi e acquisti o sul risultato netto dell’esercizio. L’art. 44 del d.l. n. 73/2022 valorizza anche la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività; il fatturato costituisce un parametro autonomo rispetto al reddito imponibile. Nel caso concreto, il fatturato dichiarato era sufficiente per l’assunzione di due lavoratori; inoltre, l’incremento degli utili negli anni successivi e il pagamento effettivo delle retribuzioni confermavano la capacità dell’impresa di sostenere il costo dell’assunzione. L’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato tali elementi. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il ricorso è stato accolto, con annullamento della revoca e condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito in l. n. 122/2022

    "le verifiche di congruità tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall’impresa"

    La capacità economica del datore di lavoro deve essere valutata considerando una pluralità di elementi e non mediante un automatismo basato esclusivamente sul reddito netto o sulla differenza tra ricavi e costi.

  • art. 24-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La semplificazione dell’accertamento della sostenibilità finanziaria dell’assunzione, affidata all’asseverazione di professionisti qualificati, è prevista a regime per le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    "L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui"

    Il parametro del reddito imponibile o del fatturato non inferiore a euro 30.000 annui, previsto per l’emersione, è utilizzabile per analogia anche nelle procedure dei decreti flussi; fatturato e reddito costituiscono indici alternativi di capacità economica.

  • art. 88 c.p.a.

    Il Collegio richiama e fa proprie le argomentazioni contenute in una precedente sentenza della medesima Sezione.

  • art. 21 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Anche nelle assunzioni disciplinate da tale disposizione l’Amministrazione deve considerare la situazione contabile aggiornata dell’impresa e gli incrementi di redditività intervenuti durante il procedimento.

Massime di principio

  • Nelle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri mediante decreti flussi, la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro deve essere accertata mediante una valutazione complessiva e sostanziale della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività esercitata.
  • Il fatturato o volume d’affari lordo costituisce un indice autonomo e alternativo rispetto al reddito imponibile o all’utile netto; l’Amministrazione non può negare la congruità economica dell’assunzione limitandosi a sottrarre gli acquisti dai ricavi o a rilevare un risultato netto negativo.
  • La verifica della sostenibilità dell’assunzione deve essere aggiornata agli elementi maturati durante il procedimento, comprese l’evoluzione degli utili e la capacità effettivamente dimostrata dal datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni.
  • L’Amministrazione non può applicare automatismi preclusivi fondati sul mancato superamento di una soglia contabile, ma deve motivare specificamente l’eventuale insostenibilità del costo dell’assunzione alla luce dell’insieme degli elementi economici disponibili.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimento

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