Cassazione Civile, Ordinanza n. 03216/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. proposta da un soggetto che rivendicava la proprietà esclusiva di un immobile pignorato su istanza di una banca, sostenendo che il bene non fosse mai stato validamente ceduto all’esecutato tramite un atto di compravendita rogato da un notaio nel 2006. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, dichiarato l’inesistenza dell’atto di vendita e ritenuto la banca responsabile anche ex art. 96 c.p.c.; la Corte d’appello aveva confermato la decisione quanto all’inesistenza della compravendita e alla conseguente mancata cessione dell’immobile, ma aveva escluso la responsabilità aggravata della banca. La società cessionaria del credito, subentrata alla banca per cessione in blocco ex artt. 1 e 4 L. 130/1999 e art. 58 t.u.b., ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale si fosse pronunciata su una diversa questione di responsabilità del notaio, cioè l’identificazione della parte mutuataria, mentre la domanda riguardava l’erronea identificazione della parte venditrice. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1176, 1218, 2697 e 2729 c.c., dell’art. 49 L. notarile n. 89/1913, degli artt. 115 c.p.c. e 40 c.p., lamentando che il giudice di merito avesse invertito l’onere della prova e non avesse correttamente valutato la responsabilità del notaio per omesso accertamento dell’identità della parte alienante, richiesta dalla norma notarile.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione attiva della società ricorrente, ritenendo sufficiente, in caso di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b., l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che individui per categorie i rapporti ceduti. Nel merito ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse effettivamente esaminato la domanda di responsabilità del notaio per la stipula della compravendita e avesse escluso, nel merito, la violazione degli obblighi di diligenza; ha invece accolto il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva verificato la sola identificazione della parte mutuataria/acquirente, mentre la domanda riguardava la mancata verifica dell’identità della parte venditrice, obbligo tipizzato dall’art. 49 della legge notarile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 619 c.p.c.
richiamato quale base dell’opposizione all’esecuzione proposta dal terzo rivendicante la proprietà del bene pignorato
art. 96 c.p.c.
richiamato in relazione alla condanna per responsabilità aggravata poi esclusa in appello
art. 58 t.u.b.
in tema di cessione in blocco di crediti bancari, l’avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario se i crediti sono individuabili per categorie
artt. 1 e 4 L. 30 aprile 1999, n. 130
richiamati dalla ricorrente a fondamento della cessione del credito in blocco
artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
dedotti come violati per asserita omessa pronuncia e motivazione apparente, ma il motivo è stato ritenuto infondato
artt. 1176, 1218, 2697 e 2729 c.c.
richiamati a sostegno della censura sulla responsabilità contrattuale del notaio e sull’onere della prova
art. 49 L. 16 febbraio 1913, n. 89
norma tipizzata che impone al notaio di accertare l’identità personale delle parti, in particolare della parte alienante
art. 115 c.p.c.
richiamato nella censura sulla valutazione delle prove e sulla non contestazione
art. 40 c.p.
richiamato dalla ricorrente nella doglianza relativa al nesso causale
Massime di principio
- In caso di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., la prova della titolarità del credito può essere fornita mediante l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che indichi per categorie i rapporti ceduti, senza necessità di elencare nominativamente ciascun singolo rapporto, purché i criteri di individuazione consentano di identificarli senza incertezze.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi completamente il momento decisorio su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; non ricorre se il giudice abbia esaminato la domanda e l’abbia rigettata, anche sinteticamente, oppure se la censura investa soltanto la sufficienza della motivazione o la completezza del ragionamento decisorio.
- La responsabilità del notaio nei confronti dei terzi danneggiati dalla stipula di un atto immobiliare inter alios può configurarsi come responsabilità da contatto sociale, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, quando sia allegata e provata la violazione di regole di diligenza tipiche poste a tutela della certezza e serietà dell’atto.
- Quando la domanda di responsabilità del notaio riguarda l’omesso accertamento dell’identità della parte venditrice, il giudice di merito deve verificare specificamente la conformità della condotta alla regola imposta dall’art. 49 della legge notarile; non è sufficiente una valutazione relativa all’identificazione di una parte diversa, se non coincidente con la condotta dedotta come fonte dell’illecito.
- In tema di responsabilità professionale del notaio, l’obbligo di controllo e verifica si estende alle attività preparatorie necessarie ad assicurare la certezza dell’atto, e la sua violazione deve essere esaminata con riferimento puntuale al preciso obbligo dedotto in giudizio.
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