Sentenza del 19/09/2016 n. 2268 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TRIBUTI(IN GENERALE)-AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA- IN GENERE Verifiche tributarie - Termine di permanenza presso la sede del contribuente - Criteri di computo - Tempo complessivo delle operazioni di verifica - Rilevanza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il superamento del termine massimo di permanenza dei verificatori presso la propria sede, previsto dall'art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000, sostenendo che tale superamento dovesse comportare l'illegittimità degli atti successivi o l'inutilizzabilità delle risultanze della verifica. La questione riguardava sia il criterio di computo dei trenta giorni lavorativi sia le conseguenze giuridiche dell'eventuale superamento.
La decisione
La sentenza ha stabilito che nel termine di trenta giorni lavorativi devono essere conteggiati esclusivamente i giorni nei quali gli operatori dell'Amministrazione finanziaria hanno svolto effettiva attività lavorativa presso la sede del contribuente. Devono invece essere esclusi i giorni dedicati a verifiche o attività eseguite in altri luoghi. Tuttavia, anche il superamento del termine, eventualmente prorogabile, non determina di per sé l'illegittimità degli atti successivi né l'inutilizzabilità delle risultanze della verifica, poiché la legge non prevede alcuna sanzione per la violazione del termine. La contestazione del contribuente è quindi stata respinta sotto questo profilo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine di trenta giorni lavorativi di permanenza presso la sede del contribuente.
Il termine riguarda soltanto i giorni di effettiva attività lavorativa svolta dai verificatori presso la sede del contribuente; non vi rientrano le attività svolte in luoghi diversi. La violazione del termine non comporta automaticamente l'invalidità o l'inutilizzabilità degli atti, in assenza di una specifica sanzione legislativa.
Massime di principio
- Nel calcolo della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente rilevano soltanto i giorni di effettiva attività svolta in quella sede, non il tempo complessivo dell'intera verifica né le attività compiute altrove.
- Il superamento di un termine procedimentale previsto a tutela del contribuente non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: occorre verificare se la legge preveda espressamente una sanzione di invalidità o inutilizzabilità.
- La mera durata eccessiva della verifica non è normalmente sufficiente, da sola, a ottenere l'annullamento degli atti impositivi; devono essere dedotti e dimostrati ulteriori vizi sostanziali o procedurali.
- Per contestare efficacemente il computo del termine è necessario documentare le giornate di effettiva presenza e attività dei verificatori presso la sede del contribuente, distinguendole dalle attività svolte presso gli uffici dell'Amministrazione o in altri luoghi.
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