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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07709/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (corte)

La controversia

La vicenda concerne una richiesta di correzione di errore materiale riferita a una sentenza di cassazione del 30 marzo 2023, pronunciata nel procedimento a carico di un imputato condannato per reati in materia di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il richiedente ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza di legittimità, ritenendo che vi fosse un errore nella quantificazione della pena finale. La Corte ricostruisce che nella sentenza del 30 marzo 2023 era stato accolto il primo motivo di ricorso, con annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, ritenuti assorbiti nei reati di detenzione e porto di arma clandestina. La pena era stata quindi rideterminata mediante scorporo degli aumenti di pena relativi ai reati assorbiti. Il ricorrente, nel procedimento di correzione, sosteneva in sostanza che il dispositivo non fosse corretto oppure che dovesse essere rettificato in relazione alla pena indicata. La Corte ha invece verificato che il dispositivo era esatto e che l'errore era solo nella motivazione, dove era stata omessa l'indicazione dei giorni venti della pena detentiva finale.

La decisione

La Corte ha rigettato la richiesta di correzione di errore materiale, osservando che il dispositivo della sentenza del 30 marzo 2023 non conteneva errori materiali. L'inesattezza riguardava soltanto la parte motiva, nella quale la pena rideterminata era stata indicata come anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 7.333 di multa, anziché anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 7.333 di multa. Poiché il dispositivo riportava correttamente la pena finale, non è stata disposta alcuna correzione.

Norme richiamate

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Viene richiamato quale base dell'annullamento senza rinvio e della rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione, in presenza di reati assorbiti e quando la decisione di merito può essere corretta direttamente senza necessità di rinvio.

  • art. 23, comma 1, comma 3 e comma 4, l. 110/1975

    Norma incriminatrice dei reati di detenzione e porto di arma clandestina, utilizzata come titolo dei reati ritenuti più gravi e residui dopo l'assorbimento dei reati di arma comune da sparo.

  • art. 2 l. 895/1967

    Norma relativa alla detenzione di arma comune da sparo, indicata tra i reati annullati senza rinvio perché assorbiti.

  • art. 4 l. 895/1967

    Norma relativa al porto di arma comune da sparo, indicata tra i reati annullati senza rinvio perché assorbiti.

  • art. 7 l. 895/1967

    Norma richiamata come ulteriore disposizione relativa ai reati di armi oggetto di annullamento senza rinvio per assorbimento.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione, reato rimasto nella pena residua dopo lo scorporo degli aumenti per i reati assorbiti.

  • art. 337 c.p.

    Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale, reato rimasto nella pena residua dopo lo scorporo degli aumenti per i reati assorbiti.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile solo quando l'errore incida effettivamente sul contenuto decisorio formale; se il dispositivo è corretto, la richiesta va respinta anche se nella motivazione vi sia un'imprecisione nella indicazione della pena.
  • Quando la Corte di cassazione annulla senza rinvio limitatamente ad alcuni reati perché assorbiti nei reati residui, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena mediante scorporo degli aumenti collegati ai capi eliminati.
  • Ai fini della verifica dell'errore materiale occorre distinguere tra dispositivo e motivazione: l'eventuale divergenza della motivazione non giustifica la correzione se il dispositivo esprime correttamente la decisione finale.
  • La rideterminazione della pena dopo l'eliminazione di alcuni aumenti per continuazione deve conservare l'esatta quantificazione finale risultante dalla sottrazione delle porzioni riferite ai reati espunti, anche nei dettagli di giorni, mesi e anni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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