Cassazione Penale, Ordinanza n. 41390/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. Dal testo emerge che tale censura era stata in realtà solo genericamente anticipata nell'atto di appello, il quale conteneva una richiesta omnicomprensiva di concedere "tutti i benefici di legge"; solo nel ricorso per cassazione la doglianza veniva articolata in modo più specifico. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su una richiesta di merito non specificamente devoluta al giudice di appello.
Massime di principio
- La censura proposta in cassazione deve essere stata specificamente devoluta con l'atto di appello: una richiesta generica di applicazione di "tutti i benefici di legge" non basta a preservare la questione per il successivo giudizio di legittimità.
- La domanda relativa al beneficio della non menzione non può essere utilmente prospettata per la prima volta in modo compiuto in cassazione se nel grado di merito era stata formulata solo in termini del tutto generici.
- Quando il ricorso deduce una questione non adeguatamente devoluta al giudice di appello, la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso stesso con le ordinarie statuizioni accessorie sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende.
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