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Sentenza

Sentenza n. 1993/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per 500 euro annui per gli anni scolastici indicati, oltre rivalutazione e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 738/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, del 9 ottobre 2024, notificata in forma esecutiva al Ministero l’11 ottobre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per l’importo di 500 euro annui negli anni scolastici specificati, oltre rivalutazione e interessi nei limiti indicati in sentenza, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. L’Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla statuizione sulle spese legali, senza dimostrare la materiale corresponsione della Carta docente e dei relativi accessori. La ricorrente ha chiesto tutte le misure necessarie all’attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non era stata dimostrata la corresponsione alla ricorrente di quanto dovuto in esecuzione del titolo e che non sussistevano ostacoli normativi: il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo la Carta docente con le modalità e gli accessori stabiliti dal titolo. In caso di inadempimento, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con ulteriori 60 giorni per provvedere, anche mediante pagamento in conto sospeso. Ha condannato il Ministero a pagare al procuratore antistatario 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.

    In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere e può predisporre misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    La decorrenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione rimuove l’ostacolo temporale al pagamento e consente di procedere all’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta può curare gli adempimenti necessari all’ottemperanza e, ove occorra, utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che riconosce somme o prestazioni a carico dell’amministrazione non è stata materialmente eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 dopo la notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, non sussiste più l’ostacolo temporale al pagamento rilevante ai fini dell’esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta nominato per l’ottemperanza può essere autorizzato a utilizzare, ove necessario, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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