Cassazione Civile, Ordinanza n. 37642/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi emesso per il recupero di crediti fiscali derivanti da diverse cartelle di pagamento. Il contribuente sosteneva che le notifiche delle cartelle fossero irrituali perché effettuate presso la residenza, mentre il domicilio fiscale sarebbe stato trasferito a Milano, dove egli svolgeva l’attività professionale. In primo e secondo grado era stato ritenuto che il mutamento del domicilio fiscale non fosse stato ritualmente perfezionato, poiché non risultavano né una valida istanza del contribuente né un espresso consenso dell’Amministrazione, con conseguente validità delle notifiche. Con l’ordinanza poi oggetto di revocazione, la Corte di cassazione aveva confermato tale impostazione. Nel ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 391-bis c.p.c., il contribuente deduceva errore di fatto revocatorio, assumendo che la Corte avesse omesso di considerare documentazione attestante sia l’istanza di variazione del domicilio fiscale sia l’assenso dell’Amministrazione, richiamando in particolare un estratto del cassetto fiscale prodotto in prossimità dell’udienza. La Corte ha però ritenuto che la censura non investisse un errore percettivo, bensì una valutazione giuridica delle risultanze processuali e dell’onere della prova sul mutamento del domicilio fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, consistente nell’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto processuale che la realtà degli atti esclude o conferma; non è invece configurabile quando si contesti la valutazione o l’interpretazione delle prove e degli atti di causa. Nel caso concreto, la pretesa svista non riguardava un documento decisivo ignorato, ma l’apprezzamento, da parte della precedente decisione, del materiale probatorio relativo alla variazione del domicilio fiscale. Di conseguenza, non ricorrendo i presupposti dell’art. 391-bis c.p.c., la domanda di revocazione è stata respinta in rito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione sia fondata su un fatto processuale la cui esistenza o inesistenza sia incontestabilmente smentita o confermata dagli atti; non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti probatori.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile nei soli casi di errore di fatto revocatorio, con esclusione degli errori di giudizio o di interpretazione del materiale processuale.
art. 59 d.P.R. n. 600/1973
Per il trasferimento del domicilio fiscale occorre un’istanza del contribuente e un espresso consenso dell’Amministrazione; non basta una mera comunicazione o un atto equipollente non previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto o escluso l’esistenza di un fatto processuale in modo oggettivamente smentito dagli atti, non quando la censura miri a contestare la lettura delle prove o la qualificazione giuridica dei fatti.
- La revocazione non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una nuova valutazione del merito o per rimettere in discussione apprezzamenti probatori già compiuti dalla Corte.
- Nel mutamento del domicilio fiscale del contribuente, la variazione non si perfeziona in assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina applicabile, cioè istanza del contribuente ed espresso atto di consenso dell’Amministrazione.
- Ai fini dell’ammissibilità della revocazione, è decisivo distinguere tra documento pretermesso per svista percettiva e documento semplicemente valutato in modo non condiviso: nel secondo caso non vi è errore di fatto revocatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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