Sentenza n. 10676/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per l''annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2024; - dell’Intesa, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sullo schema di Decreto concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, Rep. Atti n. 204/CSR del 14 novembre 2024, per la parte relativa all’approvazione dello Schema di Decreto concernente le prestazioni della Specialistica ambulatoriale; - della “Posizione …” assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, resa ai fini della successiva Intesa Stato-Regioni prima menzionata, Rep. atti n. 24/146/SR01/C7 del 14 novembre 2024, per la parte collegata all’approvazione del Decreto concernente le prestazioni di Specialistica ambulatoriale; - della Relazione Illustrativa e Metodologica (Allegato 1 dello Schema di Decreto), con esclusione dall’impugnativa della parte collegata all’assistenza protesica; - dell’elenco delle prestazioni (nomenclatore) e delle relative tariffe (tariffario) contenute nell’Allegato 2 del Decreto denominato “Prestazioni di ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (Allegato 4 DPCM LEA 12.01.2017)”, con esclusione dall’impugnativa della parte collegata alle tariffe per l’assistenza protesica; - di tutti i verbali della Commissione che ha provveduto alla determinazione delle tariffe di cui al Nomenclatore facente parte del DPCM LEA 12 gennaio 2017, ad oggi non conosciuti; - del parere AGENAS Prot. n. 2024/0012537 del 28 ottobre 2024; - di ogni atto collegato, presupposto o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, con i relativi allegati, recante le tariffe nazionali delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, strutture private accreditate con il SSN, hanno contestato il decreto ministeriale del 25 novembre 2024 relativo alla determinazione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, unitamente all'intesa Stato-Regioni, alla posizione della Conferenza delle Regioni, alla relazione illustrativa e metodologica, al nomenclatore e tariffario, ai verbali della Commissione Tariffe e al parere AGENAS. Hanno dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla metodologia seguita per la determinazione delle tariffe. È stata contestata la mancata considerazione delle indicazioni critiche formulate da AGENAS nei pareri del 2022 e del 2024, concernenti la verifica dei presupposti dei tariffari regionali e l'effettiva rilevazione tecnica dei costi. È stata inoltre censurata l'omessa utilizzazione di dati aggiornati sui costi dei fattori produttivi e sugli ulteriori elementi previsti dall'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, nonché l'inadeguatezza e la non rappresentatività del campione di strutture utilizzato dalla Commissione, l'indeterminatezza dei criteri di selezione e la mancata conoscibilità delle strutture coinvolte e delle modalità di raccolta dei dati. Infine, è stato contestato il confronto con i tariffari regionali, effettuato senza verificare criticamente se questi fossero fondati su effettive analisi dei costi oppure su mere politiche tariffarie.
La decisione
Il TAR ha richiamato, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., le precedenti sentenze della stessa Sezione sulla medesima controversia, ritenendo il ricorso fondato. Ha rilevato che l'amministrazione non ha adeguatamente istruito le scelte tariffarie: non ha esaminato le osservazioni metodologiche formulate da AGENAS, pur trattandosi dell'organo tecnico previsto dalla normativa e pur potendo discostarsi dal relativo parere solo mediante un'adeguata istruttoria e una rigorosa motivazione; non ha utilizzato dati aggiornati e completi sui costi; ha individuato un campione di strutture non sufficientemente rappresentativo, senza chiarire strutture, criteri di selezione e modalità di raccolta dei dati; ha utilizzato i tariffari regionali senza verificarne criticamente la metodologia e la derivazione da effettive analisi dei costi. Tali carenze integrano un difetto di istruttoria idoneo a compromettere la legittimità delle singole determinazioni tariffarie. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del decreto del 25 novembre 2024 e dei relativi allegati nella parte di interesse delle ricorrenti. L'efficacia dell'annullamento è stata differita di 365 giorni decorrenti dal deposito della sentenza n. 16399/2025, per consentire all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria secondo i criteri indicati. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 8-sexies, commi 5 e 6, d.lgs. 502/1992
La determinazione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale deve fondarsi su un'istruttoria effettiva e aggiornata relativa ai costi dei fattori produttivi e agli ulteriori elementi previsti dalla disposizione.
art. 8-sexies, commi 5 e 7, d.lgs. 502/1992
La procedura di determinazione delle tariffe comprende l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e il parere obbligatorio di AGENAS; l'amministrazione può discostarsi dalle indicazioni tecniche del parere solo sulla base di adeguata istruttoria e rigorosa motivazione.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia mediante motivazione sintetica, con richiamo a precedenti sentenze della stessa Sezione relative alla medesima questione.
Massime di principio
- La determinazione amministrativa delle tariffe sanitarie deve essere sorretta da un'istruttoria concreta, aggiornata e verificabile sui costi dei fattori produttivi e sugli ulteriori elementi richiesti dalla normativa di settore; non è sufficiente il richiamo a dati privi di adeguata rappresentatività o non attuali.
- Quando l'amministrazione si discosta, anche solo implicitamente, dalle osservazioni metodologiche formulate dall'organo tecnico previsto dalla legge, deve esaminare tali osservazioni e motivare puntualmente le ragioni del mancato recepimento, sulla base di una previa adeguata istruttoria.
- La selezione delle strutture utilizzate come campione per la determinazione dei costi standard deve essere rappresentativa della realtà di mercato; l'amministrazione deve rendere conoscibili le strutture selezionate, la loro natura e dimensione, i criteri di selezione e le modalità di raccolta dei dati.
- Il confronto con i tariffari regionali non può limitarsi all'acquisizione dei relativi valori, ma deve verificare criticamente la metodologia con cui essi sono stati elaborati e se riflettano effettive rilevazioni dei costi oppure mere scelte di politica tariffaria.
- Il difetto di istruttoria relativo ai presupposti e alla metodologia di determinazione delle singole tariffe comporta l'illegittimità del decreto tariffario e ne giustifica l'annullamento, anche con efficacia differita quando sia necessario consentire all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria e assicurare la continuità della disciplina tariffaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1252/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1253/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1254/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1255/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1256/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →