Sentenza n. 349/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n. 16 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del CGARS n. 16 del 2025, che aveva respinto l’appello contro la declaratoria di inammissibilità del ricorso relativo al diniego di incremento del budget sanitario e di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo il rinvenimento, successivo alla sentenza impugnata, della nota dell’Azienda sanitaria del 31 marzo 2023, conosciuta soltanto il 14 aprile 2025 a seguito di un giudizio di accesso. La nota, secondo la ricorrente, avrebbe riconosciuto la spettanza o almeno la possibile attribuzione alla struttura delle somme già riferibili al budget di un diverso centro sanitario, chiedendo alla Regione un incremento di circa 51.600 euro annui. Il documento sarebbe stato decisivo perché idoneo a smentire l’affermazione della sentenza revocanda secondo cui l’Amministrazione non aveva riconosciuto la pretesa sostanziale né attribuito il bene della vita richiesto. La ricorrente ha inoltre sostenuto l’inesistenza di ostacoli finanziari e l’inclusione delle somme negli aggregati provinciali assegnati dalla Regione, chiedendo l’accertamento del diritto all’incremento del budget o al riconoscimento delle prestazioni erogate negli anni indicati e successivi. L’Azienda sanitaria ha eccepito l’inammissibilità della revocazione, sostenendo che la nota fosse una mera manifestazione d’intenti analoga a precedenti note già esaminate, subordinata all’assegnazione delle risorse regionali, e che non fosse comunque idonea a superare le ragioni di inammissibilità già rilevate nei giudizi precedenti.
La decisione
Il CGARS ha preliminarmente respinto le eccezioni relative alla mancata riproposizione delle doglianze originarie e alla proposizione di domande nuove, ritenendo che, per la peculiarità della vicenda, le questioni rescindenti e rescissorie fossero logicamente collegate e che le nuove deduzioni fossero correlate al documento rinvenuto. Ha poi richiamato i tre presupposti della revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.: preesistenza del documento alla sentenza, non imputabilità della mancata produzione e decisività. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la piena conoscenza del documento era avvenuta il 14 aprile 2025 e il ricorso era stato proposto il 13 giugno 2025. Ha ritenuto altresì non imputabile la mancata produzione, dato che il documento era detenuto dall’Amministrazione ed era stato ottenuto soltanto dopo un’apposita azione di accesso. La nota del 31 marzo 2023 è stata giudicata astrattamente decisiva: diversamente dalle precedenti comunicazioni, qualificabili come mere manifestazioni d’intenti subordinate a eventi futuri, essa prospettava che l’importo dovesse comunque essere attribuito a una delle due strutture per l’eventuale liquidazione delle prestazioni, pur evidenziando che le relative risorse non risultavano previste. Tale contenuto era astrattamente idoneo a condurre a una diversa decisione d’appello. Il CGARS ha quindi accolto la fase rescindente, revocando la sentenza n. 16 del 2025. Non ha però definito la fase rescissoria: ha disposto un’istruttoria, demandando al Ragioniere generale della Regione Siciliana la produzione, entro sessanta giorni, di una relazione documentata sull’assetto delle previsioni finanziarie relative alle somme richieste, sulla titolarità della struttura a percepirle e sulla risposta dell’Assessorato regionale circa la mancata previsione delle risorse. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo; le spese dell’intero giudizio sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Rinvia agli artt. 395 e 396 c.p.c. per la disciplina della revocazione delle sentenze amministrative.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
La revocazione è ammessa quando esista un documento preesistente alla decisione, non prodotto per causa non imputabile alla parte e astrattamente idoneo a condurre a una diversa decisione.
art. 398, comma 2, c.p.c.
prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti
Il ricorrente deve indicare nell’atto introduttivo le prove della data di scoperta o recupero del documento, a pena di inammissibilità.
art. 92, comma 2, c.p.a.
Il ricorso per revocazione è stato ritenuto tempestivo rispetto al termine decorrente dalla conoscenza del documento.
art. 116 c.p.a.
L’azione di accesso ha consentito alla parte di ottenere il documento detenuto dall’Amministrazione, dimostrando la non imputabilità della mancata produzione nel giudizio originario.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 106 c.p.a., richiede la verifica sequenziale della preesistenza del documento alla sentenza, della non imputabilità della mancata produzione e della sua decisività.
- La mancata produzione di un documento detenuto dalla pubblica amministrazione non è imputabile alla parte quando questa dimostri di averlo acquisito soltanto a seguito di un’apposita azione giurisdizionale di accesso, purché siano rigorosamente provate la data e le modalità della conoscenza.
- È decisivo, ai fini della revocazione, il documento che, se acquisito nel giudizio originario, sarebbe stato astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice e a condurre a una diversa decisione; non è necessario che fornisca una prova piena ed esclusiva, essendo sufficiente che possa incidere radicalmente sul punto controverso.
- La valutazione della decisività del documento nella fase rescindente è distinta dalla verifica, propria della fase rescissoria, della sua concreta idoneità a sovvertire l’esito del giudizio alla luce di tutte le prove acquisite.
- Una comunicazione amministrativa che prospetti l’attribuzione di somme a una struttura sanitaria e la necessità di reperire le relative risorse può essere astrattamente decisiva se si differenzia da una mera manifestazione d’intenti subordinata a eventi futuri e incerti, anche quando non dimostri ancora in via definitiva la spettanza del beneficio.
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