Cassazione Penale, Sentenza n. 51658/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, riformando parzialmente l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Arezzo, aveva condannato gli imputati al risarcimento dei danni a favore della parte civile. I principali motivi di ricorso erano: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale laddove la riforma si fondava su diversa valutazione di prove dichiarative (dichiarazioni della persona offesa e degli imputati); (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. per carenza della "motivazione rafforzata" e motivazione inadeguata in relazione all'attribuzione del dolo di concorso e all'elemento soggettivo; (3) vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sono stati anche depositati motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto violato l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. poiché la Corte d'appello, pur riformando l'assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, non ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (obbligatoria anche quando l'appello sia proposto dalla sola parte civile e quando le dichiarazioni decisive siano rese dagli imputati). Ha inoltre rilevato la mancata motivazione rafforzata in ordine all'esistenza del dolo di concorso a carico del coimputato e ha ritenuto assorbito il terzo motivo. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello contro la sentenza di proscioglimento riguarda la valutazione di prove dichiarative. La Corte interpreta la norma in senso estensivo: l'obbligo opera anche se l'appello è proposto dalla sola parte civile e comprende le dichiarazioni rese dagli imputati in esame.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), codice di procedura penale
Imposta i requisiti della motivazione della sentenza di appello. La Corte richiede, quando si riforma un'assoluzione sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative, una "motivazione rafforzata" che espliciti i passaggi logici e le ragioni per cui la prova assume valenza diversa rispetto al primo grado; nel caso concreto tale motivazione è risultata carente rispetto all'accertamento del dolo di concorso.
art. 622, codice di procedura penale
Consente, in caso di annullamento della sentenza penalmente definitivo agli effetti civili, il rinvio delle questioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte lo applica per trasferire la cognizione delle pretese risarcitorie al giudice civile quando residuano solo interessi civili.
art. 576, codice di procedura penale
Regola l'impugnazione di sentenze di proscioglimento; la Corte ricorda che l'impugnazione promossa dalla parte civile contro l'assoluzione rientra nel campo di applicazione della norma e attiva gli effetti dell'art. 603, comma 3-bis.
art. 585, comma 4, codice di procedura penale
Consente l'introduzione di motivi nuovi in Cassazione; nel procedimento sono stati depositati motivi nuovi ai sensi di questa disposizione.
art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)
Riferimento richiamato per sostenere che le garanzie procedurali e le regole sulla formazione della prova non devono subire discriminazioni a seconda degli interessi (penali o civili) posti in gioco; l'obbligo di rinnovazione e di adeguata motivazione tutela il giusto processo.
Direttiva 2012/29/UE (protezione delle vittime del reato)
Riferimento normativo europeo utilizzato per giustificare che l'applicazione di regole processuali non sia giustificata quando residuino solo interessi civili e per motivare la separazione delle competenze tra giudice penale e civile in presenza di interessi esclusivamente risarcitori.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di "prove dichiarative" decisive, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.), anche se l'appello è proposto dalla sola parte civile.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato durante l'esame rientrano nel concetto di "prove dichiarative" e pertanto possono legittimare l'obbligo di rinnovazione se la loro diversa valutazione è decisiva per la riforma.
- Quando l'appello civile avversa un'assoluzione e il giudice d'appello decide diversamente sulla base di prove dichiarative, deve fornire una motivazione rafforzata che espliciti i passaggi logici e gli elementi da cui si desume il diverso valore probatorio.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria o la carenza della motivazione rafforzata può determinare l'annullamento della decisione di appello agli effetti civili da parte della Cassazione.
- Se la Cassazione annulla gli effetti civili per vizio derivante dall'omessa rinnovazione o motivazione, la controversia in ordine al risarcimento può essere rimessa al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p.; ciò riflette la separazione tra giudizio penale e civile quando residuano soltanto interessi risarcitori.
- Chi esercita l'azione civile nel processo penale deve essere consapevole che, in caso di rinvio al giudice civile, le regole e i tempi del processo civile saranno applicate e che può convenire, valutati i rischi, esperire l'azione direttamente in sede civile.
- Per l'imputato che intenda tutelare la propria posizione anche ai fini civili, esistono strumenti (es. rinuncia alla prescrizione) per ottenere un pieno accertamento sostanziale; tuttavia la procedura penale privilegia la rapidità e la tutela dell'interesse pubblico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →