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Legge

L.R. Emilia-Romagna 13/2005

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 13/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Lo Statuto definisce principi, organi, funzioni, partecipazione, autonomia locale, finanza e controlli della Regione Emilia-Romagna. Regola Assemblea, Giunta, referendum, iniziativa popolare, rapporti con UE, Stato ed enti locali, e disposizioni transitorie. È vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, con alcune previsioni operative dalla legislatura successiva.

Statuto della Regione Emilia-Romagna

Statuto della Regione Emilia-Romagna

Lo Statuto disciplina l’assetto istituzionale e i principi fondamentali della Regione Emilia-Romagna, nel quadro della Costituzione e dell’Unione europea. Definisce finalità, organi di governo, partecipazione popolare, rapporti con autonomie locali, finanza regionale, controlli e garanzie.

Principi fondamentali e identità regionale

La Regione si qualifica come autonomia entro l’unità della Repubblica e persegue l’autogoverno e lo sviluppo della comunità regionale. Il territorio regionale comprende le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell’Emilia e Rimini; il capoluogo è la città metropolitana di Bologna. Gli organi regionali possono riunirsi anche fuori dal capoluogo. La Regione ha gonfalone e stemma stabiliti con legge regionale.

Obiettivi e politiche pubbliche

Lo Statuto individua come obiettivi prioritari l’uguaglianza sostanziale, la parità tra donne e uomini, il rispetto della persona e delle diversità culturali, la tutela degli immigrati, rifugiati e apolidi, e il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo. La Regione promuove inoltre:

  • tutela ambientale, biodiversità, aria, acqua e risorse naturali;
  • riduzione, riciclo e contenimento dell’inquinamento;
  • energia pulita e rinnovabile;
  • sicurezza e educazione alimentare;
  • politiche del lavoro volte a dignità, sicurezza, piena occupazione e concertazione;
  • sviluppo economico fondato su libertà d’iniziativa, concorrenza, cooperazione, innovazione e lavoro;
  • politiche sociali su salute, disabilità, istruzione, formazione permanente, infanzia, sport, cultura e beni culturali.

Associazionismo, territori e pluralismo istituzionale

La Regione valorizza associazioni, autotutela dei cittadini e consumatori, promuovendo democrazia partecipata e consultazione. Sostiene un sistema coordinato delle autonomie locali secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizza le formazioni sociali e promuove uno sviluppo equilibrato dei territori, con particolare attenzione a montagna e aree disagiate.

Rapporti con ordinamento europeo e internazionale

La Regione conforma la propria azione all’ordinamento internazionale e comunitario, partecipa alla costruzione europea e sviluppa rapporti con altre Regioni europee. Partecipa alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea, può dare esecuzione a atti UE con leggi, regolamenti o atti regionali secondo competenza, e disciplina con legge il recepimento periodico delle direttive. In ambito internazionale esegue gli accordi dello Stato nelle materie di competenza, favorisce rapporti con San Marino e ratifica accordi con Stati esteri e intese con enti territoriali esteri secondo le procedure statutarie.

Trasparenza, informazione e partecipazione popolare

L’attività regionale deve essere improntata a massima trasparenza e circolazione delle informazioni. La Regione garantisce il diritto dei residenti all’informazione tramite pubblicazione di atti, strumenti di comunicazione, incontri diretti, accesso agli atti e strumenti telematici. Sono riconosciuti i diritti di partecipazione, incluso il voto nei referendum e nelle consultazioni popolari per chi risiede in un Comune della Regione, nonché l’intervento nel procedimento per i portatori di interessi incisi dall’atto.

Petizioni, istruttoria pubblica e iniziativa legislativa popolare

Chiunque può presentare petizioni all’Assemblea legislativa. Province, Comuni ed enti, organizzazioni e associazioni rappresentative possono interrogare gli organi regionali, con risposta scritta comunicata all’Assemblea. Nei procedimenti normativi o amministrativi generali può essere svolta istruttoria pubblica, in forma di pubblico contraddittorio, anche su richiesta di almeno 5.000 persone. L’iniziativa legislativa popolare richiede almeno 5.000 elettori, un Consiglio provinciale o Comuni che rappresentino almeno 50.000 abitanti; non è ammessa per revisione statutaria, leggi tributarie e di bilancio, né nei sei mesi prima della scadenza dell’Assemblea. Se non decisa entro sei mesi dalla presentazione, la proposta va al primo punto dell’ordine del giorno della seduta utile e l’Assemblea decide entro i successivi dodici mesi.

Referendum

Sono previsti referendum abrogativi, consultivi e confermativi statutari. Il referendum abrogativo richiede 40.000 elettori, 10 Consigli comunali rappresentanti almeno un decimo degli abitanti o 2 Consigli provinciali; è escluso per Statuto, regolamenti interni, materie costituzionali/statutarie, tributi e bilancio, leggi elettorali, attuazione del diritto UE, ratifica e attuazione di accordi internazionali e relativi regolamenti. È approvato se vota la maggioranza degli elettori della Regione e prevalgono i voti validi. Il referendum consultivo richiede 80.000 residenti, 10 Consigli comunali rappresentanti almeno un quinto degli abitanti o 4 Consigli provinciali; è soggetto a limiti analoghi e non può riguardare oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nella stessa legislatura e comunque nei due anni precedenti. Il referendum statutario riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto, con eventuale articolazione per quesiti omogenei.

Autonomie locali e Consiglio delle Autonomie

Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra Regione ed enti locali. Esprime proposte e pareri su Statuto, norme sul Consiglio stesso, piani e programmi, coordinamento tributario-finanziario, bilancio e conferimento di funzioni. Su alcune materie l’Assemblea deve deliberare a maggioranza assoluta se il parere è contrario; i progetti difformi dal parere sono accompagnati da ordine del giorno trasmesso al Consiglio. La legge regionale ne disciplina composizione, formazione e funzionamento, garantendo rappresentanza equilibrata, numero di componenti non superiore all’Assemblea e risorse adeguate.

Assemblea legislativa: natura, composizione e funzioni

L’Assemblea legislativa è il Consiglio regionale, organo di rappresentanza democratica, indirizzo politico e controllo, titolare in via esclusiva della potestà legislativa regionale. È composta da 50 componenti, incluso il Presidente della Giunta, eletti a suffragio universale e diretto. L’Assemblea è autonoma sul piano funzionale, organizzativo, finanziario e contabile; i lavori sono pubblici salvo diversa motivazione. Determina l’indirizzo politico generale, approva il programma di governo, controlla l’attuazione delle leggi e valuta gli effetti delle politiche regionali. Le spettano, tra l’altro, programmazione finanziaria, proposte di legge alle Camere, atti di indirizzo, ratifiche di intese, nomine attribuite alla Regione, regolamenti delegati, pareri previsti dalla Costituzione e conferimento di funzioni a enti locali.

Organizzazione interna dell’Assemblea

L’Assemblea adotta i propri regolamenti a maggioranza assoluta. Sono previsti Ufficio di Presidenza, Gruppi assembleari, Commissioni permanenti, udienze conoscitive e Commissioni speciali. L’Ufficio di Presidenza è composto da Presidente, due Vicepresidenti, due Segretari e due Questori; il Presidente è eletto con maggioranza qualificata iniziale e poi con maggioranza dei componenti. Le Commissioni hanno funzioni preparatorie, referenti, redigenti e, in casi determinati, deliberanti; la Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali è prevista dallo Statuto e la sua presidenza spetta alle opposizioni. È istituita anche la Commissione per le pari opportunità fra donne e uomini.

Presidente della Regione e Giunta regionale

Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto. Rappresenta la Regione, nomina e revoca gli assessori, convoca e presiede la Giunta, dirige l’attività politica e amministrativa, promulga le leggi ed emana i regolamenti. Assume le funzioni con l’insediamento dell’Assemblea e nomina vicepresidente e assessori entro sette giorni. La Giunta è organo collegiale composto da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dieci; può esserci un Sottosegretario alla Presidenza. La Giunta attua leggi e indirizzi assembleari, predispone bilancio, conto consuntivo, programmi e piani, coordina gli uffici regionali, gestisce bilancio e patrimonio, delibera su liti, ricorsi costituzionali e altri atti non riservati all’Assemblea.

Rapporti tra Assemblea e Giunta; sfiducia e prorogatio

Il voto contrario dell’Assemblea su una proposta della Giunta non comporta dimissioni del Presidente, e le proposte respinte non possono essere ripresentate prima di 60 giorni salvo mutamento sostanziale. L’Assemblea può esprimere sfiducia al Presidente con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata a maggioranza assoluta; ciò comporta scioglimento dell’Assemblea e decadenza della Giunta. In caso di cessazione anticipata del Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente. Nei casi di annullamento dell’elezione o scioglimento per dimissioni contestuali della maggioranza, la Giunta resta in prorogatio per ordinaria amministrazione e atti improrogabili da ratificare.

Procedimento legislativo, promulgazione e regolamenti

La potestà legislativa è riservata all’Assemblea e non è delegabile. L’iniziativa legislativa spetta a consiglieri, Giunta, Consigli provinciali e comunali, ed elettori secondo Statuto. Il progetto di legge è assegnato a una Commissione, che nomina il relatore; il Regolamento disciplina pubblicazione e diffusione dei testi. Il procedimento ordinario prevede esame in Commissione e approvazione articolo per articolo in Assemblea; può essere attribuita alla Commissione la votazione articolo per articolo, ma per alcune materie la procedura ordinaria è obbligatoria, tra cui organi regionali, materia elettorale, iniziativa popolare, referendum, rapporti con enti locali, bilanci e consuntivi. Le leggi sono promulgate dal Presidente entro dieci giorni e pubblicate nel Bollettino Ufficiale entro cinque giorni; entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo termine diverso. I regolamenti regionali sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e pubblicati in sezione separata del Bollettino.

Valutazione delle leggi e testi unici

Lo Statuto prevede strumenti di valutazione preventiva della qualità e dell’impatto delle leggi, nonché monitoraggio dei loro effetti. Le clausole valutative devono indicare tempi, modalità e oneri informativi. L’Assemblea può inoltre approvare testi unici per razionalizzare e semplificare la normativa regionale, coordinando leggi e regolamenti vigenti e individuando le disposizioni abrogate. I testi unici sono di norma approvati con procedura redigente; le proposte di modifica relative alle materie oggetto di coordinamento restano sospese fino al testo unico.

Sistema amministrativo regionale e organizzazione degli uffici

L’attività amministrativa regionale si fonda su democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza delle norme e semplificazione. La legge disciplina i procedimenti amministrativi garantendo partecipazione, accesso, contraddittorio, motivazione degli atti e tempi certi. L’organizzazione si basa sulla distinzione tra indirizzo politico e gestione, affidata alla dirigenza salvo diversa previsione. Il personale accede di regola per concorso pubblico. La Regione può conferire incarichi speciali a tempo determinato per gabinetti, segreterie particolari e strutture assembleari. Può inoltre istituire enti e aziende o partecipare a società, associazioni e fondazioni, nel rispetto della proporzionalità e dell’interesse generale, con controlli e informazione preventiva all’Assemblea.

Finanza, bilancio, demanio e tributi

La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, tributi propri e compartecipazioni al gettito erariale riferibile al territorio. Disciplina con legge il proprio ordinamento contabile e può autorizzare l’esercizio provvisorio per non oltre quattro mesi. Il bilancio annuale e pluriennale sono presentati entro il 31 ottobre e approvati entro il 31 dicembre; il rendiconto è presentato entro il 30 giugno e approvato entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Con la legge di bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi né nuove spese. Il demanio e patrimonio regionali sono gestiti con criteri di economicità e valorizzazione a fini di interesse generale.

Garanzie, controllo e organi indipendenti

La Consulta di garanzia statutaria è organo autonomo e indipendente: esprime pareri su iniziativa popolare, referendum, conformità allo Statuto di leggi e regolamenti, e conflitti di competenza tra organi statutari. I suoi pareri non vincolano, salvo obbligo di motivare il dissenso. È composta da cinque membri, con durata e requisiti definiti dalla legge; la Consulta adotta un proprio regolamento e elegge il Presidente. È previsto anche il Difensore civico, organo autonomo e indipendente a tutela di cittadini e formazioni sociali, con funzione di promozione e stimolo della pubblica amministrazione. La Regione istituisce inoltre il Garante per l’infanzia e l’adolescenza presso l’Assemblea. L’attività amministrativa è soggetta a controllo di gestione e la Regione può chiedere collaborazione e pareri alla Corte dei conti; la sezione regionale può essere integrata da due componenti designati dall’Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie.

Disposizioni transitorie e finali

Gli organi regionali già insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto restano in carica fino alla fine della legislatura in corso. L’Assemblea deve adeguare il Regolamento interno entro sei mesi; nelle more si applica, ove possibile, il regolamento vigente. La previsione sul numero degli assessori si applica dalla legislatura successiva a quella di approvazione dello Statuto. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L’abrogazione dello Statuto è ammessa solo con l’approvazione di un nuovo Statuto sostitutivo secondo le norme costituzionali.

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