Sentenza n. 11290/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per diagnosi di aneurisma del setto interatriale, nonché gli atti consequenziali, inclusa la graduatoria definitiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio del 12 novembre 2025 con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici l’aveva dichiarata non idonea all’ammissione al concorso per 25 Capi di 3° Classe della Marina Militare, in ragione della diagnosi di aneurisma del setto interatriale classificato come causa di inidoneità ai sensi della Direttiva tecnica del 4 giugno 2014. Ha sostenuto che, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, non sussistesse alcuna patologia cardiaca e che l’Amministrazione avesse errato nella valutazione medica. Ha inoltre impugnato la comunicazione con cui era stata negata la riammissione alle prove, le previsioni del bando relative alla definitività del giudizio di inidoneità e alla nullità dell’eventuale accertamento attitudinale, la Direttiva tecnica ove interpretata in senso ostativo, gli atti di nomina delle Commissioni e la graduatoria definitiva, mediante motivi aggiunti. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, affidata alla Commissione sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, per accertare la sussistenza dell’affezione e l’idoneità della ricorrente al reclutamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto legittimo il giudizio di non idoneità e ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. La verificazione, svolta mediante esame della documentazione sanitaria e visita medica diretta, ha confermato la presenza di un aneurisma del setto interatriale destro-convesso, classificato come tipo 1R secondo la classificazione richiamata nella relazione, e quindi la non idoneità al servizio militare incondizionato ai sensi della Direttiva tecnica. Il Collegio ha considerato adeguatamente approfonditi i profili critici contestati e ha rilevato che le Commissioni sanitarie devono applicare rigorosamente parametri scientificamente consolidati, uniformi e omogenei, a tutela della parità di trattamento tra candidati. Ha inoltre qualificato le valutazioni della Commissione come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, non dimostrate nel caso concreto. L’istanza di cancellazione della causa dal ruolo non ha impedito la definizione con sentenza semplificata, essendo integrati i presupposti dell’art. 60 c.p.a. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di lite e di 500 euro per spese di verificazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata della controversia quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla disposizione; l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo non impedisce tale definizione.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base processuale per disporre una verificazione tecnica volta ad accertare la sussistenza dell’affezione e l’idoneità della candidata al reclutamento.
Direttiva tecnica del 4 giugno 2014 in allegato al d.m. richiamato dal bando
Aneurisma del setto interatriale (1R) – Lettera L, comma 2
La patologia accertata, secondo la classificazione tecnica applicata, costituisce causa di non idoneità al servizio militare incondizionato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
dati relativi alla salute
Rileva ai fini della protezione dei dati sanitari contenuti nella decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
dati relativi alla salute
Concorre a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni mediche militari in sede concorsuale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando risultino affette da macroscopiche abnormità, errori manifesti o irragionevolezza; il mero dissenso del candidato rispetto all’esito medico non è sufficiente.
- Quando una verificazione disposta dal giudice, svolta mediante esame della documentazione sanitaria e visita medica diretta, conferma la patologia e il giudizio di non idoneità, tale esito può fornire adeguata conferma tecnica della legittimità dell’esclusione concorsuale, salvo la dimostrazione di vizi metodologici o macroscopici errori.
- Le commissioni sanitarie operanti nei concorsi pubblici militari devono applicare rigorosamente le norme tecniche di riferimento e basarsi su parametri scientificamente consolidati, uniformi e omogenei, in modo da garantire la parità di trattamento tra i candidati.
- La presenza di una condizione sanitaria qualificata dalla Direttiva tecnica come causa di non idoneità al servizio militare incondizionato legittima l’esclusione dal concorso, quando l’accertamento medico sia stato adeguatamente istruito e confermato sul piano tecnico-scientifico.
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