Sentenza del 20/12/2018 n. 9326 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Documentazione contabile ed extra contabile - Lavoratori in nero - Dichiarazioni - Metodo induttivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta. Il rinvenimento di documentazione extracontabile è stato ritenuto sufficiente a legittimare la rettifica induttiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto idoneo a dimostrare l'esistenza di componenti reddituali non riportati nella contabilità ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sul rinvenimento di documenti non riconducibili alle scritture contabili ufficiali, tra cui una contabilità informale annotata su un brogliaccio. Tali elementi, unitamente ad altra documentazione come agende, block notes, matrici di assegni o dati bancari, sono stati considerati indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di ricavi o imponibili non contabilizzati, anche con riferimento all'impiego di lavoratori in nero.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La norma consente la rettifica dell'imposta sulla base di dati, notizie e documenti acquisiti, anche diversi dalle scritture contabili ufficiali, quando tali elementi permettono di ricostruire operazioni imponibili non dichiarate. La contabilità informale può costituire, se attendibile e corroborata, un indizio grave, preciso e concordante.
Cassazione civile, sentenza n. 6949/2006
La documentazione extracontabile rinvenuta nella disponibilità del contribuente può fondare l'accertamento induttivo, purché sia idonea a dimostrare l'esistenza di ricavi o imponibili occultati.
Massime di principio
- La contabilità parallela o informale può avere rilevanza probatoria anche se non costituisce una scrittura contabile formalmente prevista dalla legge.
- Annotazioni su brogliacci, agende, block notes, matrici di assegni ed estratti conto possono essere utilizzate per ricostruire ricavi o operazioni non dichiarate.
- Il rinvenimento di documentazione extracontabile può legittimare l'accertamento induttivo quando gli elementi risultano coerenti, attendibili e collegati tra loro.
- In una situazione analoga, il contribuente deve contestare concretamente la riferibilità, attendibilità o interpretazione dei documenti, non limitarsi a eccepirne la natura informale.
- La presenza di lavoratori in nero o di altri elementi sintomatici di una gestione non ufficiale può rafforzare la presunzione di maggiori ricavi, ma la ricostruzione deve comunque essere motivata e basata su elementi verificabili.
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