Cassazione Penale, Sentenza n. 47532/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Ha articolato tre motivi: (1) contraddittorietà e carenza di motivazione della Corte territoriale rispetto al capo B) (bancarotta distrattiva), lamentando che la Corte aveva in parte richiamato la motivazione di primo grado e in parte modificato la valutazione senza spiegare comunque la prova della presenza nei beni sociali della somma di Euro 135.000,00 ascritta come distratta; in particolare la mancata prova che tali beni fossero stati nella disponibilità della fallita e l'inapplicabilità della presunzione senza tale prova; (2) violazione relativa alla bancarotta documentale, sostenendo che la condanna era stata determinata per mera derivazione automatica dalla distrattiva senza specifica indagine sul dolo di arrecare pregiudizio ai creditori; (3) errore nel negare la sospensione condizionale della pena per avere il ricorrente già in passato goduto della stessa, rilevando che il reato per il quale era stata concessa risaliva al 1982 e si era estinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto agli altri, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha motivato che non poteva applicarsi la presunzione di distrazione senza la preventiva prova che i beni contestati fossero stati nella disponibilità della società fallita; ha evidenziato l'assenza di giustificazione logica e coerente circa l'esistenza dell'importo di Euro 135.000,00 (la teste curatrice ha dichiarato di non aver rinvenuto titoli e di ritenere che si trattasse piuttosto di un saldo passivo del conto corrente), e che le scritture contabili risultavano sostanzialmente omesse dal 2007 pur proseguendo l'attività fino al 2012. Per questi motivi la sentenza di condanna va rinnovata; le altre censure (secondo e terzo motivo) sono assorbite e non decise nel merito a causa dell'accoglimento del primo motivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte le ha utilizzate per esaminare le doglianze circa vizio di motivazione e insufficienza della prova posti dal ricorrente.
art. 223, comma 1 e art. 216, comma 1, n. 1, L. fall.
Norme sul reato di bancarotta (in particolare sugli obblighi documentali e sulla disciplina della responsabilità per distrazione): la Corte ha richiamato il principio che la presunzione secondo cui l'amministratore risponde di bancarotta distrattiva per non aver dimostrato la destinazione dei beni presuppone che sia previamente provato che quei beni erano nella disponibilità della fallita.
art. 219, commi 1 e 2, n. 1 L. fall.
Norme integrative sulla disciplina delle fattispecie di bancarotta utilizzate dalla Corte per valutare gli elementi costitutivi del reato e la necessità di prova dell'esistenza dei beni aziendali contestati.
art. 33 L. fall.
Richiami alla relazione ex art. 33 (accertamenti sull'andamento e sulla documentazione aziendale): la Corte ha considerato la relazione per valutare l'attendibilità delle scritture contabili, rilevando omissioni contabili dal 2007 che incidono sulla prova dell'esistenza delle poste attive contestate.
art. 163 e 167 cod. pen.
Norme sulla sospensione condizionale della pena: il ricorrente deduceva un errore per il diniego della sospensione avendo già in passato goduto della stessa; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita e non si è pronunciata nel merito a seguito dell'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- La presunzione che l'amministratore abbia distratto beni societari richiede previamente la prova che quei beni fossero effettivamente nella disponibilità della società fallita; non può operare senza tale accertamento.
- L'esistenza e consistenza delle poste attive dedotte dalle scritture contabili possono essere fondate sui documenti ultimi attendibili, ma l'attendibilità delle scritture deve essere verificata alla luce della documentazione disponibile e delle prove esperibili; omissioni contabili rilevanti indeboliscono automaticamente il valore probatorio delle scritture.
- Non è ammissibile un 'automatismo' che derivi la responsabilità per bancarotta documentale dalla sola condanna per bancarotta distrattiva senza un esame specifico del dolo relativo alla lesione dei creditori.
- Se la prova sulla provenienza di una somma può ricondurla a un saldo passivo (ad esempio un debito verso banca), quella somma non può essere considerata come posta attiva distratta; occorre sempre chiarire la natura contabile (attivo vs passivo) delle poste contestate.
- Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza per carenza di prova e dispone il rinvio, il giudizio dovrà essere rinnovato integralmente e le questioni non decise per assorbimento potranno essere riesaminate dal giudice del rinvio se rilevanti.
- Sul tema della sospensione condizionale, va verificato se la precedente concessione si sia effettivamente estinta: l'esistenza di una precedente fruizione non impedisce automaticamente la valutazione di una nuova sospensione se il precedente titolo è estinto.
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