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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06508/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'11/04/2024, deducendo sei motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 4, 21, 23 e 33-bis, comma 2, c.p.p., sostenendo in sostanza un vizio attinente alla competenza/riparto di attribuzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già respinte e comunque non correttamente impostata come questione di incompetenza, con ulteriore rilievo della tardività dell'eccezione ex art. 33-quinquies c.p.p.; il secondo motivo ha denunciato difetto di motivazione e violazione di legge in riferimento all'art. 448 c.p.p., lamentando il rigetto della richiesta di patteggiamento; il terzo ha contestato la motivazione del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 611 c.p. ritenendola erronea; il quarto ha censurato la motivazione relativa al reato di cui all'art. 336 c.p.; il quinto ha contestato il mancato riconoscimento della continuazione; il sesto ha contestato la sussistenza della recidiva. La Corte ha ritenuto i motivi, a vario titolo, inammissibili, generici, non specifici o manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In particolare ha rilevato che il primo motivo era inammissibile e, comunque, infondato; il secondo manifestamente infondato; il terzo generico e ridondante in censure di fatto; il quarto indeducibile perché mera reiterazione di doglianze già disattese; il quinto inammissibile per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il sesto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 4 c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo al riparto di attribuzioni/competenza, ma la Corte ha ritenuto che la censura non fosse correttamente qualificata come questione di incompetenza.

  • art. 21 c.p.p.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di riparto di attribuzioni; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 23 c.p.p.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte evidenzia che la questione attiene al riparto di attribuzioni e non a incompetenza in senso tecnico.

  • art. 33-bis, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 33-quinquies c.p.p.

    La relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta nei termini di decadenza previsti dalla norma, ma ciò non risulta allegato.

  • art. 448 c.p.p.

    La Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di patteggiamento.

  • art. 611 c.p.

    Il motivo di ricorso sul giudizio di responsabilità per violenza/minaccia a pubblico ufficiale è stato giudicato generico e non specifico.

  • art. 336 c.p.

    La censura sulla responsabilità per resistenza/violenza a pubblico ufficiale è stata ritenuta mera reiterazione di doglianze già respinte e quindi non specifica.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo dell'indicazione degli elementi posti a base della censura, dunque indeterminato e non specifico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Una doglianza che attiene al riparto di attribuzioni non può essere trattata come generica eccezione di incompetenza; inoltre, le relative eccezioni devono essere proposte nei termini di decadenza previsti dal codice di rito.
  • Il controllo di legittimità non consente censure meramente fattuali o assertive: i motivi devono essere specifici, argomentati e idonei a confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il diniego del patteggiamento è legittimo quando il giudice di merito espone in modo comprensibile e coerente le ragioni del rigetto della richiesta.
  • La contestazione della recidiva in cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera rivalutazione del merito già motivatamente apprezzato dal giudice di merito; la recidiva può incidere sul trattamento sanzionatorio senza assumere rilievo ai fini della competenza.
  • La continuazione va dedotta indicando specificamente gli elementi fattuali e giuridici che sorreggono la richiesta; in difetto, il motivo è inammissibile per indeterminatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiCompetenzaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaContinuazione

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