Sentenza n. 7554/2026 - Roma, Sezione 4T
Per il parziale annullamento, a) dell’Atto DCT Registro Ufficiale U 0014607 del 3.9.2024 notificato in data 4.9.24 avente a oggetto il rinnovo dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi relativa al marchio/palinsesto “ALPAUNO” (province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani – AT17 – Sicilia), nella parte in cui: - all’art. 1, l’autorizzazione alla fornitura di servizi (invece che essere rinnovata conformemente alla precedente concessione, avente a oggetto l’autorizzazione alla diffusione per le sole province di Agrigento, Palermo e Trapani) è estesa alle province 2 di Caltanissetta, Enna e Ragusa; - all’art. 2, comma 1, l’autorizzazione è subordinata al pagamento del contributo istruttorio previsto per tutte le province di riferimento, da effettuarsi entro il termine di 15 giorni dal presente rinnovo; - all’art. 2, comma 2, il mancato pagamento del contributo istruttorio nel termine suindicato comporterà il rientro della numerazione automatica LCN 86 nella disponibilità del Ministero; b) della nota prot. n. 17507/2024 del giorno 3.10.24 del Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le nuove tecnologie del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; c) della nota prot. n. 7955/2024 del giorno 14.6.24 del Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le nuove tecnologie del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; d) della nota prot. n. 3028 del 22.04.2024 del Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le nuove tecnologie del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; e) di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale a quelli sopra impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rinnovo dell'autorizzazione FSMA per il marchio "ALPAUNO", esteso alle sei province dell'Area tecnica 17-Sicilia, con richiesta di integrazione del contributo istruttorio e previsione del ritiro della numerazione LCN 86 in caso di mancato pagamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già autorizzata dal 2012 a diffondere il marchio nelle sole province di Agrigento, Palermo e Trapani, aveva partecipato alla procedura FSMA del 2021 ottenendo l'assegnazione di 1,5 Mb/s di capacità trasmissiva sulla rete di secondo livello n. 1 dell'Area tecnica 17-Sicilia, comprendente anche Caltanissetta, Enna e Ragusa, nonché la numerazione LCN 86. In sede di rinnovo dell'autorizzazione, il Ministero ha esteso il titolo a tutte le sei province e ha richiesto il pagamento del contributo istruttorio complessivo, subordinando al pagamento anche il mantenimento della numerazione LCN. La ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale degli atti deducendo: violazione della disciplina sul rinnovo dell'autorizzazione FSMA, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità; violazione della libertà di iniziativa economica, della libertà di manifestazione del pensiero, dei principi di uguaglianza, concorrenza e valorizzazione delle autonomie locali; formazione del silenzio-assenso sulle comunicazioni del 2022; indebita imposizione dell'utilizzo dell'intera capacità trasmissiva e dell'operatività su tutte le province dell'area tecnica. Con il secondo motivo ha invocato il principio di relatività del contratto, sostenendo che il Ministero non potesse fondare il rinnovo sul contratto stipulato con l'operatore di rete. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dei principi di equilibrio economico-finanziario e delle norme sulle concessioni. Con il quarto motivo ha contestato la richiesta di integrazione del contributo istruttorio e il collegamento tra pagamento e mantenimento della numerazione LCN. Il Ministero ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione della ricorrente a far valere interessi riferibili alle autonomie locali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la censura relativa alla violazione del principio di valorizzazione delle autonomie locali: la società non poteva far valere in nome proprio interessi appartenenti a soggetti terzi, in assenza di una specifica ipotesi di sostituzione processuale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo l'adeguamento del rinnovo all'intera Area tecnica 17. La riorganizzazione del sistema radiotelevisivo, derivante dalla legge n. 205/2017, dal PNAF e dalle delibere AGCom, ha sostituito il precedente modello con un sistema fondato su aree tecniche e sulla separazione tra operatori di rete e fornitori di servizi. La ricorrente, partecipando senza riserve alla procedura FSMA e chiedendo capacità trasmissiva sull'intera Area tecnica 17, aveva accettato il relativo assetto territoriale e non poteva contestarlo solo in occasione del rinnovo. L'obbligo di utilizzare integralmente la capacità assegnata e di diffondere effettivamente il marchio nell'intera area derivava dalla disciplina della procedura, dall'esigenza di uso efficiente di una risorsa scarsa e dalla lex specialis, che prevedeva la decadenza in caso di mancato rispetto. Le eventuali difficoltà economiche erano riconducibili alle scelte imprenditoriali della ricorrente e non trasformavano l'autorizzazione in un obbligo illegittimo imposto dall'amministrazione. Sono state respinte anche le censure fondate su uguaglianza e concorrenza, poiché la diversa conformazione delle aree tecniche rispondeva a ragioni tecniche e regolatorie non tempestivamente contestate, mentre nei settori regolati la concorrenza deve svolgersi nel rispetto degli obblighi tecnici necessari a tutelare altri interessi pubblici. Non si era formato il silenzio-assenso sulle comunicazioni del 2022, poiché esse non erano dirette a ottenere un provvedimento amministrativo, ma esprimevano richieste e interlocuzioni sulla rimodulazione della copertura; mancava quindi il presupposto dell'art. 20, comma 1, l. 241/1990. È stata esclusa la violazione del principio di relatività del contratto, perché l'estensione territoriale non dipendeva dal contratto privatistico con l'operatore di rete, ma dalla disciplina normativa e regolatoria dell'assegnazione della capacità trasmissiva. È stato inoltre escluso il richiamo all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni: l'autorizzazione rimuove limiti all'esercizio di un'attività privata, mentre la concessione comporta l'esternalizzazione della gestione di un servizio o bene pubblico e il trasferimento del rischio operativo. Le norme sulla revisione dell'equilibrio contrattuale delle concessioni non erano pertanto applicabili. Infine, è stata ritenuta legittima l'integrazione del contributo istruttorio, commisurata all'intera area tecnica, nonché la previsione del ritiro della numerazione LCN 86 in caso di mancato pagamento, in ragione del nesso legale tra assegnazione della capacità trasmissiva e numerazione automatica. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Vieta alla società ricorrente di far valere in giudizio interessi riferibili alle autonomie locali, configurandosi una sostituzione processuale non consentita.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo il divieto di sostituzione processuale previsto dall'art. 81 c.p.c., mediante rinvio esterno.
art. 20, comma 1, l. 241/1990
Il silenzio-assenso presuppone un'istanza diretta al rilascio di un provvedimento amministrativo; non si forma su mere richieste interlocutorie o di rimodulazione della copertura.
art. 1, commi 1030-1034, l. 205/2017
Ha introdotto la pianificazione per aree tecniche, la riorganizzazione delle reti e le procedure selettive per l'assegnazione della capacità trasmissiva ai fornitori locali.
art. 1, comma 1035, l. 205/2017
Collega l'attribuzione della numerazione automatica ai fornitori di servizi media assegnatari della capacità trasmissiva; la perdita della capacità comporta necessariamente la perdita della numerazione.
art. 5, par. 2, direttiva 2002/20/CE
Esprime il principio dell'uso efficiente dello spettro radio, che giustifica l'obbligo di utilizzare integralmente la capacità trasmissiva assegnata nell'area tecnica.
art. 7, Allegato A, delibera AGCom 353/11/CONS
Per l'autorizzazione in ambito locale il contributo è pari a euro 3.000.
Il contributo istruttorio deve essere corrisposto in relazione all'autorizzazione richiesta per l'intero ambito territoriale considerato.
art. 9, commi 1 e 2, bando FSMA 23 luglio 2021
Ai fini dell'efficiente utilizzo della capacità trasmissiva aggiudicata dovrà essere garantita l'effettiva diffusione del marchio utilmente posizionato in graduatoria. Il mancato rispetto di tali obblighi determina la decadenza del titolo autorizzatorio.
Impone l'utilizzo efficiente della capacità assegnata e la diffusione effettiva del marchio nell'ambito dell'area, prevedendo la decadenza in caso di inosservanza.
artt. 9, 177 e 192 d.lgs. 36/2023
Le norme sull'equilibrio economico-finanziario e sulla revisione del contratto di concessione riguardano rapporti concessori con trasferimento del rischio operativo e non sono applicabili al rinnovo di un'autorizzazione FSMA.
Massime di principio
- Quando, nel corso della validità di un'autorizzazione, il titolare ottiene mediante una procedura selettiva capacità trasmissiva riferita a un'area tecnica più ampia di quella originariamente autorizzata, il rinnovo del titolo può e deve essere adeguato all'intera area tecnica, se ciò è imposto dalla disciplina normativa e regolatoria dell'uso efficiente dello spettro e dagli obblighi assunti con la partecipazione alla procedura.
- La partecipazione senza riserve a una procedura selettiva, con richiesta di capacità trasmissiva riferita all'intera area tecnica, preclude al partecipante la contestazione della perimetrazione e dell'ampiezza dell'area soltanto in occasione del successivo rinnovo dell'autorizzazione, salvo contestazioni tempestive degli atti di gara o regolatori.
- Nei settori regolati, la libertà d'impresa e la concorrenza devono essere esercitate nel rispetto degli obblighi tecnici e regolatori necessari a garantire l'efficiente utilizzo di risorse scarse e la tutela di ulteriori interessi pubblici; le eventuali diseconomie derivanti dalle scelte imprenditoriali dell'operatore non rendono illegittimi tali obblighi.
- Il silenzio-assenso non si forma su comunicazioni che esprimono richieste interlocutorie, richieste di appuntamento o proposte di rimodulazione, quando non siano dirette al rilascio di uno specifico provvedimento amministrativo.
- Le norme sull'equilibrio economico-finanziario e sulla revisione del contratto di concessione sono applicabili ai rapporti concessori caratterizzati dall'esternalizzazione della gestione di beni o servizi pubblici e dal trasferimento del rischio operativo, non al semplice rinnovo di un'autorizzazione, che si limita a rimuovere i limiti all'esercizio di un'attività privata.
- Quando la legge collega la numerazione automatica all'assegnazione della capacità trasmissiva, sussiste un nesso legale tra i due titoli: la perdita o la decadenza dalla capacità trasmissiva comporta anche la perdita della numerazione automatica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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