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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42127/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino per errata applicazione dell'art. 626 c.p., sostenendo che la connessione Internet collegata alla linea telefonica non fosse "energia" ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p., né bene suscettibile di sottrazione o detenzione. Contestava la qualificazione del fatto come furto d'uso (art. 626 c.p.), ritenendo non sovrapponibile la fattispecie al peculato d'uso (art. 314 c.p.) e rilevando che la sentenza territoriale non aveva adeguatamente motivato perché la connessione potesse ritenersi appropriabile; inoltre sosteneva che la diversa natura di una connessione a consumo rispetto a una a canone mensile rendesse errata l'assimilazione operata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha condiviso l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. Vattani) secondo cui le energie prodotte dall'attivazione di una linea (e in particolare la "connessione Internet" intesa come energia o flusso) non sono beni suscettibili di appropriazione autonoma ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p., perché non sono immagazzinabili, non sono oggetto di possesso preventivo e non sono misurabili come bene economico trasferibile. Ne consegue che la condotta non integra il furto di energia, ma può invece essere ricondotta al paradigma del furto d'uso. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'oggetto materialmente sottratto momentaneamente fosse la linea telefonica (il mezzo che consente la connessione), bene astrattamente suscettibile di apprensione; l'allaccio abusivo al box telefonico ha sottratto la disponibilità della linea al titolare, impedendone l'uso, con conseguenti disagi. Pertanto la qualificazione come furto d'uso è stata ritenuta corretta e la sentenza impugnata è stata confermata nel suo esito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 626 cod. pen.

    Applicato per configurare il furto d'uso della linea telefonica: la Corte ha ritenuto che la cosa oggetto dell'uso momentaneo (la linea) sia suscettibile di apprensione e quindi integrativa del furto d'uso.

  • art. 624 comma 2 cod. pen.

    Rilevato per escludere che la connessione Internet costituisca "energia" appropriabile: la Corte, seguendo le Sezioni Unite, interpreta l'energia come forza della natura captabile e misurabile economicamente, idonea all'immagazzinamento o all'impiego pratico, caratteristica che la connessione Internet non possiede.

  • art. 314 cod. pen.

    Citato quale riferimento al peculato d'uso: la Corte osserva che il peculato d'uso (tipicamente del bene mobile/instrumento) è strutturalmente sovrapponibile al furto d'uso ma differisce per la qualifica del soggetto agente; qui si è ritenuto non configurabile il peculato dell'energia, bensì il furto d'uso della linea.

  • art. 625 comma 2 cod. pen.

    Riferito alla circostanza aggravante connessa alla condotta: la Corte ha ritenuto dovuto tenere conto del combinato disposto con gli artt. 624 e 625 per la determinazione della sanzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. U. n. 19054 del 16/4/2013 (Vattani)

    Quanto in particolare al peculato d'uso, si osserva che tale figura replica strutturalmente lo schema del furto d'uso, mirando, da un lato, ad arginare arbitrarie dilatazioni interpretative del peculato comune e, dall'altro, a reprimere condotte che nel previgente sistema erano irrilevanti, con un temperamento del trattamento sanzionatorio in relazione al minor disvalore del fatto

    Principio richiamato e applicato: le energie generate dall'attivazione di apparecchi non sono "energie" appropriatili ai sensi dell'art. 624; il corretto inquadramento può essere nel peculato d'uso (o, per soggetto diverso, nel furto d'uso) ove l'uso illecito riguardi l'apparecchio o la linea.

Massime di principio

  • La connessione Internet intesa come flusso/energia prodotta dall'attivazione di una linea non è di per sé "energia" appropriatile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.; non può costituire oggetto autonomo di furto di energia.
  • Se l'illecito consiste nell'uso abusivo della linea telefonica (ad es. allaccio al box della vittima) che sottrae momentaneamente la disponibilità della linea al titolare, la fattispecie più aderente è il furto d'uso (art. 626 c.p.), non il furto di energia.
  • Il peculato d'uso e il furto d'uso sono concettualmente sovrapponibili nella dinamica dell'uso momentaneo dell'oggetto restituito, differendo principalmente per la qualifica del soggetto (pubblico dipendente per il peculato).
  • La configurabilità del reato non richiede necessariamente un danno economico misurabile: l'interruzione del servizio o il disagio subito dalla persona offesa può giustificare comunque la qualificazione come furto d'uso della linea.
  • Nelle contestazioni che riguardano servizi immateriali è fondamentale individuare il 'bene' materiale o strumentale che costituisce il mezzo (es. linea, apparecchio) e verificare se tale bene sia suscettibile di apprensione momentanea per inquadrare correttamente la fattispecie (furto d'uso vs furto di energia vs peculato).
  • Le sentenze di legittimità (Sezioni Unite e successive) costituiscono parametro interpretativo primario; chi contestasse la qualificazione deve proporre un'argomentazione specifica e motivata per dimostrare la suscettibilità di appropriazione dell'elemento materiale/energetico invocato.

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