Cassazione Civile, Ordinanza n. 37336/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Due committenti avevano ricevuto un decreto ingiuntivo per euro 13.327,08, oltre interessi, a titolo di saldo del residuo prezzo di lavori edili eseguiti in forza di un contratto di appalto privato. Essi proponevano opposizione sostenendo che la somma richiesta si riferisse a opere non commissionate e che, comunque, avevano già corrisposto quanto dovuto per le opere realmente eseguite. L’impresa appaltatrice si costituiva affermando di non avere svolto lavorazioni estranee al contratto e richiamando un verbale sottoscritto dai committenti e dal direttore dei lavori, dal quale risultava l’accettazione senza riserve delle opere eseguite e la previsione di un prezzo a misura, non a corpo. L’opposizione veniva respinta in primo grado e la corte d’appello confermava, ritenendo provato il credito dell’appaltatore tramite la fattura prodotta in monitorio e il verbale di visita di controllo che attestava gradimento e consegna delle opere. In cassazione i committenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che l’appaltatore avrebbe dovuto provare non solo l’esecuzione dei lavori, ma anche qualità, quantità e relativo importo delle opere a misura; con il secondo motivo denunciavano la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) ed eeeee) del d.lgs. n. 50/2016, invocando la disciplina dell’appalto pubblico a corpo e a misura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al corrispettivo di lavori eseguiti, la prova del credito risultava integrata non solo dalla fattura accettata senza riserve, ma anche dal verbale di visita di controllo che dava atto dell’assenza di contestazioni e della consegna delle opere; ciò è stato giudicato conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la controversia riguardava un appalto privato e che la disciplina del codice dei contratti pubblici non era applicabile, essendo espressamente escluso l’appalto privato dall’art. 1 del d.lgs. n. 50/2016. Non essendosi costituito l’intimato, la Corte non ha disposto spese. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per escludere la violazione del criterio di ripartizione dell’onere probatorio, poiché il credito dell’appaltatore risultava adeguatamente provato da fattura accettata senza riserve e verbale di controllo
art. 3, comma 1, lett. ddddd) e lett. eeeee), d.lgs. n. 50/2016
invocato dai ricorrenti in relazione alla distinzione tra appalto a corpo e a misura, ma ritenuto inconferente perché riferito alla disciplina degli appalti pubblici
art. 1 d.lgs. n. 50/2016
richiamato per affermare che il codice dei contratti pubblici non si applica all’appalto privato oggetto della controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in combinato con il comma 1-quater quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al corrispettivo di un appalto, la prova del credito dell’appaltatore può risultare da una combinazione di fattura accettata senza riserve e verbale di consegna o di controllo delle opere che attesti l’assenza di contestazioni.
- Quando il committente sottoscrive documenti di accettazione o di verifica dei lavori senza formulare riserve, tali elementi possono essere valorizzati come prova della debenza del saldo prezzo, anche ai fini della valutazione dell’onere probatorio.
- La disciplina degli appalti pubblici non si applica alle controversie aventi a oggetto un appalto privato; pertanto, non possono essere trasferiti automaticamente al rapporto privatistico i criteri normativi propri del codice dei contratti pubblici.
- La censura ex art. 2697 c.c. è infondata se il giudice di merito accerta che il creditore ha offerto una prova sufficiente del proprio credito e che la parte debitrice non ha efficacemente contestato l’esecuzione delle opere o la loro accettazione.
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