Cassazione Civile, Ordinanza n. 36960/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno d'imposta 2015 relativo a un'area ubicata nella zona dell'interporto campano. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che i rifiuti nella zona non fossero raccolti dal Comune, ma gestiti da soggetti privati. La Commissione provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo il tributo al 15%; la Commissione regionale, in appello del Comune, aveva riconosciuto che il servizio pubblico di raccolta era stato istituito e attivato almeno sulle strade pubbliche di collegamento all'interporto, ma non all'interno dell'area privata, e aveva quindi ridotto la TARI al 40% dell'importo totale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. 147/2013, sostenendo che, una volta accertata l'attivazione del servizio pubblico nell'area servita e sulle strade di collegamento, il tributo dovesse essere dovuto integralmente e non ridotto. La società ha resistito con controricorso chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo del Comune. Ha ribadito che, quando il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è istituito e attivato ma non viene svolto nella zona in cui si trova l'immobile o l'area dell'utente, il tributo resta dovuto, ma in misura ridotta nei limiti previsti dalla disciplina applicabile; inoltre, il contribuente che invochi la riduzione o l'esenzione deve provare le condizioni che la giustificano, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale di debenza della TARI. La sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tali principi perché aveva accertato, sulla base di documentazione ritenuta sufficiente e non specificamente contestata dal Comune, che la raccolta privata dei rifiuti avveniva solo sulle strade di collegamento e non all'interno dell'area privata. Il ricorso è stato quindi rigettato; il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come norma che consente di denunciare in Cassazione violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. 147/2013
Sono richiamati dal ricorrente a fondamento della pretesa integrale debenza della TARI in presenza di servizio pubblico istituito e attivo.
art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993
È richiamato dalla Corte come base della riduzione del tributo quando il servizio di raccolta, pur istituito e attivato, non sia svolto nella zona di residenza, dimora o esercizio dell'attività dell'utente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
È richiamato insieme al comma 1-quater quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di TARI, se il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti è istituito e attivato ma non è svolto nella zona servita dall'immobile, il tributo rimane dovuto, ma può essere ridotto nei limiti previsti dalla legge.
- La scelta del contribuente di gestire direttamente i rifiuti con un servizio privato non comporta automaticamente esenzione dal tributo; rileva invece la disciplina legale sulla riduzione quando il servizio pubblico non sia effettivamente prestato nella specifica zona.
- Pur essendo l'Amministrazione tenuta a provare la fonte dell'obbligazione tributaria, spetta al contribuente dimostrare i presupposti di fatto della riduzione o dell'esenzione, poiché si tratta di un'eccezione alla regola generale di debenza dell'imposta.
- Ai fini della riduzione della TARI, è decisivo l'accertamento concreto della mancata effettuazione del servizio nella specifica area interessata, e la prova può essere fornita anche mediante documentazione tecnica o dichiarazioni non specificamente contestate dalla controparte.
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