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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36960/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno d'imposta 2015 relativo a un'area ubicata nella zona dell'interporto campano. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che i rifiuti nella zona non fossero raccolti dal Comune, ma gestiti da soggetti privati. La Commissione provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo il tributo al 15%; la Commissione regionale, in appello del Comune, aveva riconosciuto che il servizio pubblico di raccolta era stato istituito e attivato almeno sulle strade pubbliche di collegamento all'interporto, ma non all'interno dell'area privata, e aveva quindi ridotto la TARI al 40% dell'importo totale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. 147/2013, sostenendo che, una volta accertata l'attivazione del servizio pubblico nell'area servita e sulle strade di collegamento, il tributo dovesse essere dovuto integralmente e non ridotto. La società ha resistito con controricorso chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo del Comune. Ha ribadito che, quando il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è istituito e attivato ma non viene svolto nella zona in cui si trova l'immobile o l'area dell'utente, il tributo resta dovuto, ma in misura ridotta nei limiti previsti dalla disciplina applicabile; inoltre, il contribuente che invochi la riduzione o l'esenzione deve provare le condizioni che la giustificano, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale di debenza della TARI. La sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tali principi perché aveva accertato, sulla base di documentazione ritenuta sufficiente e non specificamente contestata dal Comune, che la raccolta privata dei rifiuti avveniva solo sulle strade di collegamento e non all'interno dell'area privata. Il ricorso è stato quindi rigettato; il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come norma che consente di denunciare in Cassazione violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. 147/2013

    Sono richiamati dal ricorrente a fondamento della pretesa integrale debenza della TARI in presenza di servizio pubblico istituito e attivo.

  • art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993

    È richiamato dalla Corte come base della riduzione del tributo quando il servizio di raccolta, pur istituito e attivato, non sia svolto nella zona di residenza, dimora o esercizio dell'attività dell'utente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    È richiamato insieme al comma 1-quater quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di TARI, se il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti è istituito e attivato ma non è svolto nella zona servita dall'immobile, il tributo rimane dovuto, ma può essere ridotto nei limiti previsti dalla legge.
  • La scelta del contribuente di gestire direttamente i rifiuti con un servizio privato non comporta automaticamente esenzione dal tributo; rileva invece la disciplina legale sulla riduzione quando il servizio pubblico non sia effettivamente prestato nella specifica zona.
  • Pur essendo l'Amministrazione tenuta a provare la fonte dell'obbligazione tributaria, spetta al contribuente dimostrare i presupposti di fatto della riduzione o dell'esenzione, poiché si tratta di un'eccezione alla regola generale di debenza dell'imposta.
  • Ai fini della riduzione della TARI, è decisivo l'accertamento concreto della mancata effettuazione del servizio nella specifica area interessata, e la prova può essere fornita anche mediante documentazione tecnica o dichiarazioni non specificamente contestate dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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