Cassazione Penale, Sentenza n. 42510/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la condanna per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione illegale di munizioni: 6 cartucce cal. 12 a pallini) e la confisca disposta. Ha dedotto, con due motivi: (1) le cartucce sarebbero state trovate in un sacchetto per i rifiuti nel giardino del suo casolare e pertanto costituirebbero rifiuto o sarebbero inidonee all'uso (mancanza di accertamento tecnico del R.I.S.), con conseguente assenza di detenzione o offensività; (2) la confisca estesa ad altri oggetti (pistola a salve, "cani esterni" e altro materiale in sequestro) sarebbe illegittima perché quegli oggetti non sarebbero qualificabili come armi e non risulterebbe il nesso eziologico diretto tra le cose sequestrate e il reato, per cui la confisca sarebbe stata adottata senza adeguata motivazione e oltre le ipotesi di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto al primo motivo confermando la condanna per la detenzione delle 6 cartucce (art. 697 c.p.) e la confisca obbligatoria relativa a tali munizioni. Il secondo motivo è stato invece parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa la confisca degli altri beni (pistola a salve, altri materiali), diversa dalle munizioni, e ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca di quanto in sequestro eccetto le munizioni. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltagirone, diverso magistrato, per nuovo giudizio sul punto della confisca degli altri beni. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo è sanzionata: ai fini della configurabilità del reato non è indispensabile una perizia tecnica sull'efficienza delle munizioni; il giudice può desumere la pericolosità anche da altri elementi probatori adeguatamente motivati.
art. 240 cod. pen.
Richiamato dalla doglianza difensiva in relazione alla confisca; la Corte ha esaminato la legittimità della confisca e ritenuto che per beni diversi dalle munizioni mancasse la motivazione sul nesso di ilegitimità della detenzione e sulla mancata denuncia.
art. 6 I. 22 maggio 1975, n. 152
art. 6 I. 22 maggio 1975, n. 152
Norma richiamata in tema di confisca obbligatoria per i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi; la Corte ha ritenuto che tale previsione possa giustificare la confisca obbligatoria delle munizioni in caso di condanna, ma non può essere applicata agli altri beni senza specifica motivazione e accertamento della loro natura e del nesso con il reato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 1 d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (convertito)
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020; art. 1 d.l. 44/2021
Richiamate in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e alla requisitoria scritta del Procuratore Generale; questioni processuali non decisive sul merito della decisione di cassazione ma rilevanti per il procedimento davanti alla Corte.
Massime di principio
- La detenzione di munizioni rinvenute in un luogo di pertinenza dell'imputato può integrare il reato di cui all'art. 697 c.p. anche se le munizioni sono state trovate in un sacchetto o in condizioni discutibili: il giudice può valutare l'idoneità offensiva senza che sia obbligatoria una perizia tecnica, purché la motivazione sia adeguata.
- La confisca obbligatoria delle munizioni è legittima se derivante da condanna per reati connessi alle armi; per le altre cose sequestrate (es. pistole a salve, parti, accessori) la confisca richiede una specifica motivazione che dimostri l'illegittimità della detenzione o il diretto nesso eziologico con il reato.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in modo libero: può censurare la motivazione del giudice di merito se carente o illogica, ma non sostituisce il proprio giudizio probatorio a quello del merito; il rimedio è l'annullamento con rinvio quando manca motivazione sufficiente.
- Se la difesa sostiene l'inefficacia o l'inidoneità di armi o munizioni, l'onere di convincere il giudice rimane sulla base degli elementi prodotti; l'assenza di accertamenti tecnici non impedisce comunque al giudice di formarsi un convincimento se vi sono altri elementi probatori adeguati.
- In caso di confisca disposta in sentenza, la motivazione deve indicare chiaramente la sussistenza dei presupposti legali per la confisca: altrimenti la Cassazione annullerà la parte motivazionale e rinvierà per nuovo esame.
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