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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41776/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di differimento dell'udienza di riesame avanzata dal difensore, sostenendo che la cancelleria aveva trasmesso tardivamente e in formato non consultabile diciotto file compressi contenenti il carteggio processuale; ciò avrebbe impedito concretamente la conoscenza del materiale indiziario e la predisposizione dei motivi aggiunti, ledendo il diritto di difesa (richiami a artt. 309, comma 9-bis, 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU e domanda di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.). Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando la tardività della richiesta, la possibilità astratta di consultare gli atti nel sistema TIAP e il fatto che l'indagato si fosse sottoposto a interrogatorio rispondendo alle domande.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame meramente apparente e viziata da errore di diritto. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Tribunale non ha verificato la concreta fruibilità dei file trasmessi né la loro consultabilità entro i tempi utili, ha valutato impropriamente la tardività e ha sostituito una verifica dell'effettività del diritto di difesa con valutazioni astratte ed estranee al sindacato consentito dall'art. 309, comma 9-bis. Per tali ragioni la decisione è stata annullata con rinvio al Tribunale di Firenze (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.) perché fissi una nuova udienza camerale in cui la difesa potrà esporre e sviluppare le proprie doglianze.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

    su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il Tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura

    Il Tribunale del riesame deve accertare soltanto la sussistenza di "giustificati motivi" (che siano indicati, correlati a concrete esigenze difensive e non manifestamente pretestuosi); non è consentito un sindacato sulla qualità o sull'adeguatezza delle ragioni addotte. Il differimento è dovuto quando ricorrono giustificati motivi e il sindacato giudiziale è limitato.

  • art. 125, comma terzo, cod. proc. pen.

    La motivazione del provvedimento deve essere effettiva e non meramente apparente; l'assenza di un confronto con le specifiche argomentazioni della difesa integra un vizio motivazionale che può determinare nullità o annullamento.

  • art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità del provvedimento quando vi sia lesione del diritto di difesa; nel caso la Corte ha ritenuto che la motivazione apparente e la mancata verifica delle concrete difficoltà di accesso ai materiali hanno inciso sull'effettività della difesa.

  • art. 24 Cost.

    Tutela il diritto di difesa come principio costituzionale, richiedendo che le misure cautelari e le decisioni correlate rispettino l'effettività delle garanzie difensive.

  • art. 111 Cost.

    Richiama i principi del giusto processo e del contraddittorio; la decisione deve essere adottata con motivazione effettiva e nel rispetto delle garanzie procedurali.

  • art. 6 CEDU

    Garantisce il diritto a un processo equo, comprensivo dell'effettività della difesa e del contraddittorio; è richiamato come parametro sovranazionale di tutela.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale cui rinviare la decisione; la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze perché fissi nuova udienza camerale.

Massime di principio

  • La richiesta di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis deve essere concessa quando siano indicati giustificati motivi: il controllo del giudice si limita a verificare l'esistenza, la correlazione con esigenze difensive e l'assenza di pretestuosità, non a valutare la qualità delle ragioni.
  • La trasmissione tardiva o in un formato tecnicamente non consultabile della documentazione processuale può costituire giustificato motivo per il differimento, purché la difesa dimostri l'effettiva impossibilità di accesso e utilizzo degli atti nei tempi utili.
  • La tardività formale della richiesta non è sufficiente di per sé a rifiutare il differimento: il giudice deve valutare le ragioni concrete e le conseguenze sull'effettività della difesa, non limitarsi a rilievi astratti sulla tempestività.
  • La motivazione che non affronta specificamente le deduzioni difensive o che si basa su argomentazioni estranee all'oggetto della richiesta integra una motivazione apparente e può determinare annullamento per violazione del diritto di difesa.
  • In presenza di difetti di motivazione relativi al rigetto di misure a tutela della difesa, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, ordinando al giudice di merito di fissare nuova udienza e valutare concretamente la fruibilità degli atti.

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