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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7790/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla terza interessata Elisa Geracitano avverso il decreto che ha esteso la confisca di prevenzione su un fondo identificato nella particella 665 del fg. 63 del Comune di Guardavalle. La ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che la particella 665 deriva dalla soppressione di due particelle originarie (n. 418 e 420), che il capannone confiscato sarebbe stato edificato solo sulla particella 418 mentre la 420 sarebbe libera e autonomamente divisibile (anche mediante semplice costituzione di servitù di passaggio), per cui la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere l'autonomia della 420 e spiegare perché la servitù renderebbe inscindibile l'intera particella.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (comprendendo la motivazione inesistente o meramente apparente). Ha ritenuto che la Corte di appello abbia fornito motivazione non apparente spiegando che le originarie particelle 418 e 420 non sono divisibili e che il frazionamento non può avvenire automaticamente, ma solo mediante costituzione di servitù di passaggio anche a favore del bene confiscato, pertanto una modifica dello stato dei luoghi non automatica. Nessun elemento specifico idoneo a invertire l'esito è stato dedotto dalla ricorrente. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Viene richiamata per delimitare il controllo di legittimità: la manifesta illogicità della motivazione non rientra nella sindacabilità davanti alla Cassazione quando il ricorso è limitato alla sola "violazione di legge"; è valutabile solo la mancanza o l'apparenza della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento a favore della Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicato per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione, quando il ricorso è limitato alla "violazione di legge", può essere investita solo di vizi di legge o di motivazione del tutto assente o meramente apparente; non è sindacabile la mera illogicità o insufficiente completezza argomentativa della motivazione.
  • Per impugnare con successo l'estensione di una confisca basata su particelle catastali è necessario provare con elementi tecnici specifici e decisivi che le porzioni sono autonomamente divisibili senza interventi non automatici (es. costituendo una servitù), o che tale costituzione è già realizzata; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
  • Se la divisibilità del terreno richiede la costituzione di servitù o altri atti non automatici, il giudice può ritenere che l'unità catastale mantenga una funzionalità unitaria rispetto al bene confiscato e rigettare la richiesta di esclusione dalla confisca.
  • Se si ritiene che il giudice non abbia considerato un elemento cruciale, occorre dimostrare che l'omissione riguarda un fatto o documento idoneo, da solo, a determinare un esito opposto; solo in questo caso può configurarsi una motivazione inesistente o apparente ai fini dell'ammissibilità in Cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione si possono applicare sanzioni pecuniarie e condanne alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza e l'ammissibilità prima di proporre il ricorso.
  • Per aumentare le chance, allegare alla fase di merito (o, se possibile, produrre in Cassazione elementi nuovi solo se ammessi) per dimostrare concretamente la divisibilità o l'esistenza/assenza di servitù che incidono sull'autonomia delle particelle.

Testo integrale

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