Sentenza del 08/04/2015 n. 2062 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali TARSU/TIA - Articolo 59, d.lgs. n. 507/1993 - Pagamento tributo - Mancato svolgimento del servizio - Riduzione - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, quando il servizio di raccolta dei rifiuti non viene effettivamente svolto nella zona interessata, il tributo non è dovuto per intero, ma deve essere applicato in misura ridotta e comunque non superiore al 40% della tariffa. La riduzione spetta anche se il servizio è stato formalmente istituito e attivato, purché non sia concretamente effettuato nella zona di esercizio dell'attività dell'utente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della TARSU/TIA in una zona in cui il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, pur essendo stato istituito e attivato dall'ente, non veniva concretamente svolto presso la zona in cui l'utente esercitava la propria attività. Il contribuente ha quindi contestato il pagamento integrale del tributo, chiedendo l'applicazione della riduzione prevista dalla legge per il mancato o insufficiente svolgimento del servizio.
Norme richiamate
Articolo 59, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
La tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti interni ed equiparati.
La norma prevede una riduzione della TARSU quando il servizio di raccolta non viene effettuato nella zona interessata, stabilendo che il tributo non possa eccedere il 40% della tariffa ordinaria.
Articolo 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993
La disposizione è interpretata nel senso che il mancato svolgimento concreto del servizio nella zona dell'utente comporta l'applicazione del tributo in misura ridotta, anche quando il servizio sia stato formalmente istituito e attivato.
Massime di principio
- Per i tributi legati alla fruizione di un servizio pubblico, la concreta erogazione del servizio può incidere sull'importo dovuto: la mera istituzione formale del servizio non giustifica necessariamente il pagamento integrale.
- Se la raccolta dei rifiuti non viene effettuata nella zona in cui si trova l'immobile o si svolge l'attività, il contribuente può chiedere la riduzione prevista dalla legge, fino al limite massimo del 40% della tariffa ordinaria.
- La riduzione riguarda il rapporto tra servizio effettivamente prestato e tributo richiesto; occorre quindi dimostrare, con elementi concreti, che la zona non era servita o era servita in modo radicalmente inadeguato.
- La riduzione non implica automaticamente l'esenzione totale dal tributo: in assenza di ulteriori presupposti, il pagamento resta dovuto nella misura ridotta stabilita dalla normativa.
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