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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21559/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 11/04/2024, deducendo sostanzialmente l'intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti. Dal testo emerge che la prescrizione sarebbe maturata dopo la pronuncia di appello, ma prima della decisione di legittimità. La difesa sembra avere inoltre sostenuto che la mancata rilevazione della prescrizione nei gradi di merito e/o l'avviso di deposito della motivazione non incidessero sulla possibilità di farla valere in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse consentito perché la censura di prescrizione, nel caso concreto, risultava maturata solo dopo la sentenza impugnata e quindi non poteva essere utilmente devoluta nei termini prospettati. La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che deduce un evento estintivo sopravvenuto alla decisione impugnata, mentre sarebbe consentita la doglianza se la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di merito e non fosse stata rilevata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    richiamato implicitamente in relazione alla prescrizione del reato come causa estintiva, ma la Corte esclude che nel caso concreto potesse essere utilmente dedotta perché maturata dopo la sentenza impugnata

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato nel testo come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il motivo sulla prescrizione sopravvenuta è ritenuto non consentito

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come motivo di ricorso un evento estintivo del reato che sia maturato dopo la sentenza impugnata, poiché il ricorso deve investire la legittimità della decisione impugnata e non fatti sopravvenuti.
  • La prescrizione può essere fatta valere in cassazione quando risulti maturata prima della decisione di merito e sia stata omessa la sua rilevazione; in tal caso la doglianza integra un motivo consentito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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