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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7452/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione di sentenza di condanna. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 548 c.p.p., sostenendo che il reato edilizio/paesaggistico, accertato il 23/12/2009 e poi trasformato in contravvenzione per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n.56/2016, si sarebbe estinto per prescrizione durante il procedimento di cognizione in ragione della disciplina sulla contumacia e della conoscenza della sentenza contumaciale; pertanto il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato e revocare l'ordine di demolizione/rimessione in pristino

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e ha confermato il corretto operato del giudice dell'esecuzione. Motivazione: il termine di prescrizione va verificato alla data in cui si è formato il giudicato (la sentenza di appello del 27/11/2014), e in quel momento i reati contravvenzionali non erano ancora prescritti (accertamento 23/12/2009; prescrizione scadente il 23/12/2014). La conoscenza personale o la notificazione dell'estratto contumaciale successiva non incide sul decorso dei termini di prescrizione. Pertanto non era possibile revocare l'ordine di demolizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004

    Per effetto della pronuncia di parziale incostituzionalità la fattispecie paesaggistica è stata riqualificata in contravvenzione; la trasformazione incide sul termine di prescrizione da valutare per la possibile estinzione del reato

  • art. 349 cod. pen.

    Norma indicata tra i reati contestati nella sentenza di condanna; la Corte non rielabora il contenuto sostanziale del reato ma valuta l'effetto prescrizionale e la riqualificazione operata

  • artt. 44, 64, 71, 65, 72 DPR n. 380/2001

    Norme urbanistico-edilizie e sanzionatorie richiamate nei titoli di imputazione originari; rilevanti ai fini della natura del reato (contravvenzionale/violazione edilizia) e della conseguente prescrizione

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata: attiene a profili procedurali; nella fattispecie la Corte ha ritenuto infondata la censura che invocava la violazione di tale norma, perché la questione centrale era il momento di formazione del giudicato e non la contumacia o la conoscenza personale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'imputazione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 56/2016

    Pronuncia che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disciplina applicabile, determinando la riqualificazione del reato paesaggistico in contravvenzione e quindi influenzando il calcolo dei termini di prescrizione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Riferimento richiamato dalla Corte di Cassazione per la valutazione sulle somme dovute alla Cassa delle Ammende e la valutazione della responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 52438/2017; Sez. 3, n. 12916/2019; Sez. 3, n. 55015/2018)

    Principio consolidato secondo cui, nell'ipotesi di istanza di revoca dell'esecuzione in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità e della trasformazione del reato in contravvenzione, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'estinzione per prescrizione solo se la prescrizione si è consumata in pendenza del procedimento di cognizione, valutando il momento in cui si è formato il giudicato

Massime di principio

  • La verifica della prescrizione, ai fini dell'eventuale estinzione del reato e della revoca di misure esecutive (es. demolizione), deve essere riferita al momento in cui il giudicato si è formato (data della sentenza definitiva in grado di appello), non alla data in cui l'imputato ha avuto notizia personale della sentenza
  • La trasformazione di una fattispecie in contravvenzione (per effetto di pronunce di incostituzionalità) impone di ricalcolare i termini di prescrizione e di valutare se, alla data del giudicato, la prescrizione fosse già maturata
  • Il giudice dell'esecuzione, investito di istanza di revoca per sopravvenuta incostituzionalità, può revocare misure esecutive solo se risulta che la prescrizione del reato riqualificato sia maturata prima della pronuncia che ha formato giudicato: viceversa la richiesta deve essere respinta
  • Il decorso della prescrizione non è subordinato alla conoscenza personale dell'imputato o alla data di notifica dell'estratto contumaciale; la contumacia non sospende automaticamente i termini di prescrizione così da farli decorrere solo al momento della conoscenza
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati in materia di prescrizione può comportare condanna alle spese e somme a titolo riparatorio (es. Cassa delle Ammende); valutare attentamente il momento del giudicato e la normativa sopravvenuta prima di proporre istanze esecutive di revoca

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