Sentenza n. 614/2026 - Bari, Sezione 3
per la correzione - del risultato delle operazioni per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia, svoltesi nei giorni 23 e 24 novembre 2025, ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., con conseguente assegnazione al gruppo di liste denominato “Avanti – Popolari con Decaro candidato Presidente” dei seggi spettanti; - nonché per l’annullamento del verbale delle operazioni dell’UCR (Ufficio Centrale Regionale), presso la Corte d’Appello di Bari, relativo all’“Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025” pubblicato in estratto in data 9 gennaio 2026 ed integralmente in data 13 gennaio 2026 e dei relativi Allegati, in particolare nella parte in cui ha dichiarato che il gruppo di liste denominata “Avanti Popolari con Decaro candidato Presidente” ha riportato la percentuale di voti validi del 3,78%, escludendolo dall’assegnazione dei seggi e dei successivi calcoli per l’assegnazione dei seggi; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, tra cui i verbali degli uffici circoscrizionali e gli atti di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Puglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dell’Ufficio Centrale Regionale e atti di proclamazione degli eletti relativi alle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025, nella parte in cui il gruppo di liste “Avanti – Popolari con Decaro candidato Presidente” è stato considerato titolare del 3,78% dei voti validi ed escluso dall’assegnazione dei seggi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione del risultato elettorale e l’annullamento degli atti dell’Ufficio Centrale Regionale, sostenendo che il gruppo di liste avrebbe dovuto essere accreditato del 4,09% dei voti validi e, quindi, ammesso all’assegnazione dei seggi, anziché essere escluso per il mancato superamento della soglia del 4%. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione; l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, l. n. 108/1968, come modificato dalla legislazione regionale pugliese, in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3, 48 e 49 Cost.; nonché la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 4, della medesima legge elettorale e l’eccesso di potere per sviamento. La tesi centrale era che la soglia dovesse essere calcolata rapportando i voti ottenuti dalle liste al totale dei voti validi espressi per tutte le liste, e non al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza della Regione. Secondo il ricorrente, le due grandezze non sono omogenee e possono divergere per effetto del voto al solo candidato Presidente, del voto alla sola lista e del voto disgiunto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il dato letterale dell’art. 15, comma 4, della l. n. 108/1968, come modificato dalla normativa regionale pugliese, imponga di rapportare la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste al totale dei voti validi conseguiti dai candidati Presidente nella Regione. Il giudice ha richiamato precedenti del TAR Puglia e del Consiglio di Stato, secondo cui, in materia elettorale, le norme sui calcoli dei voti, essendo fondate su meccanismi matematici, non possono essere interpretate oltre il dato testuale mediante criteri correttivi o formule alternative non previste dalla legge. Ha escluso che la diversa base di calcolo prospettata dal ricorrente potesse essere ricavata dalla disciplina vigente, anche se i voti di lista e quelli espressi per i candidati Presidente possono divergere. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., osservando che l’uguaglianza del voto deve essere garantita nel momento della sua espressione e non impone un’identica incidenza del voto sul risultato finale, che dipende dal sistema elettorale. Il dubbio di costituzionalità è stato ritenuto manifestamente infondato: il legislatore regionale dispone di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale e delle soglie di sbarramento, salvo il limite della manifesta irragionevolezza. Il meccanismo pugliese, pur potendo produrre un innalzamento concreto della soglia, è stato ritenuto coerente con gli obiettivi di governabilità e rappresentatività e comunque non eccedente il margine di discrezionalità legislativa. La soglia del 4% costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente, per concorrere al riparto dei seggi, che dipende anche dalla rappresentatività della lista nel rapporto con la coalizione e con il candidato Presidente. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 130 c.p.a.
Disciplina il giudizio relativo alle operazioni elettorali; la sentenza è stata trasmessa agli organi regionali e al Prefetto ai sensi del comma 8.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo di violazione dell’obbligo di motivazione è stato dedotto dal ricorrente, ma il ricorso è stato complessivamente ritenuto infondato.
art. 122, comma 1, Cost.
Attribuisce alla legge regionale la disciplina del sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
art. 1 l. 165/2004
Stabilisce i principi fondamentali in materia di sistema di elezione regionale.
art. 4 l. 165/2004
Richiede un sistema elettorale idoneo ad agevolare la formazione di stabili maggioranze e ad assicurare la rappresentanza delle minoranze.
art. 15, comma 4, l. 108/1968
Impone, secondo il giudice, di determinare la percentuale di ciascun gruppo di liste rapportando la relativa cifra elettorale al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza della Regione; su tale base opera la soglia del 4% per i gruppi collegati in coalizione.
art. 8, comma 1, lett. i), l.r. Puglia 7/2015
Ha modificato l’art. 15 della l. n. 108/1968 e costituisce la base della disciplina regionale applicata per il calcolo della soglia di sbarramento.
artt. 3, 48 e 49 Cost.
I parametri costituzionali invocati non risultano violati: l’uguaglianza del voto riguarda il momento della sua espressione e non necessariamente il suo peso concreto nel risultato elettorale; la soglia e il relativo meccanismo rientrano nella discrezionalità legislativa non manifestamente irragionevole.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al calcolo dei voti e all’assegnazione dei seggi, le disposizioni elettorali, in quanto disciplinano meccanismi matematici, devono essere applicate secondo il loro significato letterale; non è consentito introdurre, in via interpretativa, criteri correttivi o formule di ponderazione non supportati da univoco fondamento normativo.
- Quando la legge elettorale regionale rapporta la cifra elettorale di una lista al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza della Regione, la soglia di sbarramento deve essere calcolata su tale base, anche se i voti complessivi espressi per i candidati Presidente differiscono dai voti complessivi espressi per le liste.
- Il legislatore regionale dispone di ampia discrezionalità nella conformazione del sistema elettorale e nella previsione di soglie di sbarramento, sindacabile dal giudice costituzionale o amministrativo solo quando la disciplina risulti manifestamente irragionevole o determini un sacrificio eccessivo della rappresentatività.
- Il principio di uguaglianza del voto garantisce l’eguaglianza nel momento dell’espressione del suffragio, ma non impone che ogni voto conservi identico peso concreto nell’attribuzione dei seggi, poiché tale peso può variare in ragione del sistema elettorale prescelto.
- Una soglia percentuale minima può costituire una condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso al riparto dei seggi, quando la legge elettorale preveda ulteriori criteri di rappresentatività riferiti alla coalizione e al candidato Presidente collegato.
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