Cassazione Penale, Ordinanza n. 08381/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione e sul diniego delle attenuanti generiche e della conversione della pena resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la responsabilità per ricettazione, censurando: 1) la motivazione sul giudizio di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e dei fatti; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della conversione della pena nei lavori di pubblica utilità. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo mira a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, mentre il secondo investe valutazioni discrezionali del giudice di merito, fondate sui precedenti penali dell'imputato e sulla prognosi negativa circa la futura commissione di reati.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La motivazione di merito sulla provenienza illecita dei beni e sulla responsabilità per ricettazione è stata ritenuta congrua e insindacabile in cassazione quando il ricorso pretende solo una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi negativi della personalità dell'imputato, come i numerosi precedenti penali, e su una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione dei reati.
art. 133 c.p.
La valutazione sulla concessione o meno dei benefici e sulla capacità a delinquere dell'imputato è rimessa al giudice di merito, che può considerare anche gli aspetti soggettivi della personalità e i precedenti penali.
art. 445 c.p.p.
La richiesta di conversione della pena nei lavori di pubblica utilità, nelle forme proposte, non è consentita in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- La ricettazione può essere ritenuta provata quando il giudice di merito spieghi in modo non illogico la provenienza illecita dei beni e l'imputato non offra una spiegazione alternativa credibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se affetto da manifesta illogicità o da motivazione apparente; è invece legittimo se sorretto da precedenti penali e da una prognosi negativa sulla capacità a delinquere.
- La concessione o il diniego di benefici incidenti sul trattamento sanzionatorio resta, di regola, espressione di un apprezzamento di merito non sostituibile in cassazione se motivato in modo coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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