Cassazione Civile, Ordinanza n. 26360/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Campania e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria richiedeva l'imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione a una sentenza resa in sede di revocatoria fallimentare. Tale sentenza aveva dichiarato inefficaci nei confronti della massa dei creditori alcuni pagamenti eseguiti dalla società poi ammessa al concordato preventivo e aveva condannato la banca alla restituzione delle somme ricevute, già ritenute tassabili in misura fissa ai sensi della lett. e) del medesimo articolo. La società controricorrente sosteneva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la correttezza della tassazione fissa. L'Agenzia, con un unico motivo, denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 8 citato, sostenendo che la sentenza di revocatoria, avendo contenuto di condanna alla restituzione di somme, dovesse scontare l'imposta proporzionale e non quella fissa.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131 del 1986
Si applica l'imposta di registro proporzionale ai provvedimenti giudiziari che recano condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro, valori o altre prestazioni.
art. 8, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 131 del 1986
Si applica l'imposta di registro in misura fissa ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ovvero la risoluzione di un contratto, anche se portanti condanna alla restituzione di denaro o beni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che contengono una condanna alla restituzione di somme di denaro sono soggetti a tassazione proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), salvo che il decisum abbia ad oggetto anche la nullità, l'annullamento o la risoluzione del negozio, ipotesi nelle quali opera la tassazione fissa di cui alla lett. e).
- La sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di pagamenti o cessioni di crediti, quando comporti la restituzione di somme alla massa, non si esaurisce in una mera declaratoria di inefficacia dell'atto, ma contiene un capo di condanna idoneo a determinare un immediato trasferimento di ricchezza in favore del fallimento; per ciò stesso ricade nella previsione dell'imposta proporzionale.
- Il principio della tassazione fissa per alcune revocatorie non è generalizzabile a tutte le ipotesi di revocatoria fallimentare: va distinto il caso di atti di trasferimento di beni considerati nella loro fisicità, per i quali l'effetto patrimoniale può realizzarsi solo con successivi atti di realizzo, dalle ipotesi in cui oggetto del negozio siano somme di denaro o crediti, già suscettibili di immediata restituzione.
- Quando la questione di diritto è già compiutamente definita e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
- L'eccezione di inammissibilità non è fondata se la sentenza impugnata contiene una ratio decidendi di merito effettivamente censurata dal ricorrente.
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