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Sentenza

Sentenza n. 1496/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Questura di Bologna sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 18 giugno 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato il 17 gennaio 2023, aveva presentato il 18 giugno 2025, tramite Poste Italiane, domanda di rinnovo. Dopo la convocazione per il fotosegnalamento del 3 settembre 2025 e l’adempimento degli incombenti richiesti, la pratica risultava ancora in preistruttoria e la Questura non aveva adottato alcun provvedimento né risposto ai solleciti. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, commi 3 e 4, l. 241/1990, 3 e 97 Cost. e 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre chiesto il risarcimento di euro 2.000, o della diversa somma ritenuta equa, deducendo che il comportamento omissivo fosse colposo o doloso.

La decisione

La Questura ha comunicato che il permesso era stato rinnovato fino al 22 maggio 2028, validato il 22 maggio 2026 e avviato alla produzione dal 25 maggio 2026. Poiché il ricorrente non ha contestato tale comunicazione né precisato che persistesse l’inadempimento, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda avverso il silenzio. Non ha deciso la domanda risarcitoria: ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., ha convertito il rito e riservato a un successivo provvedimento presidenziale la fissazione dell’udienza per la decisione sul risarcimento e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    «se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria».

    Quando l’azione risarcitoria è proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice può decidere quest’ultima con rito camerale e trattare la domanda di risarcimento con rito ordinario; nel caso concreto il TAR ha disposto la conversione del rito per la domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione comunica di avere adottato il provvedimento richiesto e il ricorrente non contesta tale circostanza né allega la persistenza dell’inadempimento, può essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda contro il silenzio.
  • Quando alla domanda avverso il silenzio è proposta congiuntamente una domanda risarcitoria, il giudice può definire la prima con rito camerale e trattare la seconda con rito ordinario, disponendo la conversione del rito per la domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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